ASD e SSD: a quali condizioni si perdono i benefici fiscali?

Benefici fiscali per ASD e SSD: a quali condizioni si perdono?

La Corte di Cassazione è di recente intervenuta sui benefici fiscali concessi ad ASD e SSD, chiarendo, ancora una volta, le condizioni che legittimano, tra l’altro, l’utilizzo del regime agevolato ex 398/91 nonché specificando i presupposti per la regolare attività di verifica da parte di Agenzia delle Entrate.

Benefici fiscali per ASD e SSD: i requisiti per accedere alle agevolazioni

Il susseguirsi di pronunce, chiarimenti e precisazioni cui stiamo assistendo, è la prova che il Terzo Settore (che verrà) e lo sport dilettantistico sono al centro dei riflettori, evidentemente anche sulla spinta della presa di coscienza del loro elevato valore sociale.

La sentenza della Corte di Cassazione n. 2152 del 30 gennaio scorso ne evidenzia i presupposti di tutela, sottolineando gli elementi in presenza dei quali un’Associazione Sportiva ed una Società Sportiva Dilettantistica possano realmente definirsi tali e, conseguentemente, legittimate a godere del regime di favore a queste riservato, evitando il disconoscimento. In particolare:
– requisiti di carattere formale, soddisfatti attraverso il corretto inserimento in statuto di “tutte la clausole riguardanti la vita associativa”;
– requisiti di natura sostanziale, attraverso un’operatività concreta conforme a quanto indicato (un esempio su tutti: è inutile inserire in statuto una previsione in base alla quale l’approvazione della domanda di un aspirante socio è vincolata ad una delibera favorevole del Consiglio Direttivo se poi nella pratica è sufficiente pagare immediatamente per completare l’iter di iscrizione … e questo noi lo diciamo da sempre …).

ASD e SSD, nella forma, cosa devono rispettare per godere dei benefici fiscali?

L’amministrazione corretta di ASD e SSD passa attraverso l’individuazione statutaria di tutte le “componenti naturali” di un Ente Non Profit, riconducibili all’assenza di fine di lucro ed al principio di democraticità di gestione, con le relative conseguenze annesse.

Assenza di fine di lucro:
– condivisione di una finalità ideale;
divieto di distribuzione di utili, diretta (gli avanzi di gestione non possono essere suddivisi tra i soci, né l’Ente deve “chiudere a zero“) e indiretta (no compensi a soci/amministratori oltre i limiti consentiti);
– obbligo di devoluzione del patrimonio residuo, in caso di scioglimento.

Principio di democraticità di gestione:
– disciplina uniforme del rapporto associativo;
– regolarità nelle procedure di ammissione e di esclusione;
– idonee forme di convocazione delle assemblee sociali e di verbalizzazione delle sedute;
– intrasmissibilità delle quote sociali.

Uno statuto a norma, a sua volta, costituisce condizione imprescindibile al fine di ottenere l’iscrizione nel Registro CONI, necessaria per l’effettivo riconoscimento sportivo, previa individuazione di una o più tra le discipline riconosciute dalla delibera CONI 1566/2016. Anche qui un esempio su tutti: è inutile parlare di “sport” se poi sui volantini e sulle comunicazioni si scrive zumba … no?

Nessuna trasparenza in caso di violazioni sostanziali

Se i requisiti formali costituiscono presupposto semplice ed indiscutibile, di pari valore (se non di più) è la condotta nella pratica dei gestori di Associazioni sportive e Società Sportive Dilettantistiche, tenuti a trasferire sul piano concreto gli “intenti” individuati, per confermare concretamente i benefici fiscali per ASD e SSD.

A nulla vale uno statuto correttamente predisposto se ciò che è stato in esso inserito non trova seguito in atteggiamenti conformi verso i propri associati, ispirati dall’effettiva condivisione e riconoscimento del valore dello sport.

Secondo la Cassazione, infatti, “la concessione dei benefici fiscali può essere accordata quando emerga sia il profilo formale dell’affiliazione (che indica già un implicito riconoscimento ed esame a fini sportivi), ma anche il profilo sostanziale dell’aderenza dell’attività effettivamente svolta alla promozione sportiva dichiarata”.

Agenzia delle Entrate come verifica i benefici fiscali per ASD e SSD?

Forma e sostanza devono guidare non soltanto l’attività degli operatori, ma anche le verifiche da parte di Agenzia delle Entrate, tenuta a riscontrare, oltre alla correttezza documentale, la trasparenza di gestione, attraverso l’accertamento concreto di quanto formalmente dichiarato da ASD e SSD in fase costitutiva.

“Le agevolazioni tributarie previste in favore degli enti di tipo associativo non commerciale, come le associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro, dal D.P.R. n. 917 del 1986, art. 111 (ora art. 148) si applicano solo a condizione che le associazioni interessate si conformino alle clausole riguardanti la vita associativa, da inserire nell’atto costitutivo o nello statuto”.

Ecco quindi che la de-commercializzazione dei proventi incassati, così come stabilito dall’art. 148 del TUIR, presuppone “che le associazioni interessate si conformino” (presupposto sostanziale) “alle … clausole, da inserire nei relativi atti costitutivi o statuti” (presupposto formale).

Sul versante opposto, l’assoggettamento ad imposte implica una verifica sostanziale, oltre che formale, da parte di Agenzia delle Entrate, basata sul mancato rispetto delle procedure di corretta costituzione e su attività palesemente in contrasto con la regolarità di gestione.

Della serie: chi predica bene, non può razzolare male!

Questo approfondimento è stato realizzato in collaborazione con la Dott.ssa Mimma Sgrò.

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4 commenti

  1. Salve,sono il presidente di una a.s.d, ho preso in gestione un centro sportivo dove si svolgeva il nostro campionato di calcio a 5.
    Gentilmente vorrei sapere se per i mancati incassi sia per il nostro campionato sia per gli affitti ai non associati (affitto campi di calcetto) abbiamo diritto a un rimborso,e se ci rimborseranno qualcosa per l’affitto.
    Grazie.

    1. Buongiorno. Le confermo che allo stato attuale non sono state previste misure specifiche ulteriori rispetto a quelle individuate nel “Cura Italia”, che abbiamo evidenziato nell’articolo https://www.tuttononprofit.com/2020/03/coronavirus-misure-economiche-per-asd-ssd-ets-decreto-cura-italia.html, cui si aggiungono le indennità per autonomi e professionisti insieme a quelle per i collaboratori sportivi. Per eventuali altre misure occorrerà attendere il Decreto allo studio per il mese di aprile. Cordialità, Stefano Bertoletti

  2. Salve, so che il momento non è l’ideale per fare certe domande.
    Sono un istruttore fitness e lavoro per un A.s.d, ho un contratto che vale meno di zero (contratto sportivo), ora che sono chiuse le palestre per il coronavirus, noi lavoratori delle Asd che non percepiamo stipendio se non lavoriamo, come ci poniamo?Ci saranno degli indennizzi per noi?Come ci dobbiamo porre nei confronti della stessa Asd?

    Grazie

    1. Buongiorno. Gli accordi per indennità sportive ex L. 342/2000 non prevedono tutele previdenziali, trattandosi di redditi diversi per collaborazioni sportive dilettantistiche. Molti professionisti del settore stanno operando per studiare forme di tutela anche per questi casi, ma delle misure allo studio, al momento, non ci sono determinazioni ufficiali. In caso positivo provvederemo a darne ampio risalto sul blog. Cordialità, Stefano Bertoletti

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