Convocazione dell’Assemblea Sociale a voce: siamo sicuri che non vada bene?

“Secondo l’ufficio … le ragioni della perdita della qualifica di ente non commerciale da parte della associazione … sono da ricercare in una serie di circostanze quali: una scarsa partecipazione dei soci alla vita sociale desunta principalmente dall’esiguo numero dei soci partecipanti alle adunanze assembleari; … la mancanza dell’atto costitutivo, del registro ai fini della progressiva numerazione della documentazione passiva del registro DM 11/02/1997, del libro soci, del libro verbali delle assemblee e del modello 770S/10; la mancanza d’ordine della tenuta della contabilità …”. Sono queste alcune della ragioni in forza delle quali in esito ad una verifica fiscale gli uffici si sentivano in dovere di disconoscere la qualifica di Ente non commerciale dell’associazione sportiva dilettantistica accertata, ritenendo peraltro di conseguenza non valida l’adesione al regime agevolato disciplinato dalla legge 398/91 con tanto di perdita delle agevolazioni fiscali.

Bene … a questo punto molti di Voi penseranno che trattasi del “solito” post in cui si ribadisce l’importanza di una gestione “rigida” dal punto di vista formale (e sostanziale) al fine di poter provare che trattasi di una “vera” associazione e come tale meritevole di godere delle agevolazioni fiscali. SBAGLIATO!

Già perchè questa volta i Giudici di secondo grado (C.T.R. Aosta. n. 8/2015), chiamati in causa da Agenzia Entrate che già in primo grado aveva visto rigettare le proprie istanze, con una serie di argomentazioni logiche più che condivisibili hanno confermato la pronuncia dell’organo giudicante di prime cure, respingendo i motivi dell’appello. Questo, in estrema sintesi, un estratto della pronuncia: “La perdita di qualifica di un ente non commerciale necessita di contenuti di maggior peso di quelli utilizzati dall’agenzia delle Entrate. In particolare non basta la convocazione verbale dell’assemblea e la scarsa partecipazione diretta o per delega dei soci all’assemblea di una associazione sportiva dilettantistica per determinare la perdita di qualifica di ente non commerciale. L’eventuale violazione del principio di democraticità può comportare, e solo in alcuni casi, la perdita delle agevolazioni fiscali previste dal comma 3 dell’articolo 148 del TUIR quali la detassazione dei corrispettivi specifici, ma non comporta in alcun modo, come pretende l’Amministrazione Finanziaria, la perdita della qualifica di ente non commerciale.

La violazione del principio di democraticità presuppone pertanto una indagine, di tipo qualitativo, molto più approfondita e accurata, non certo basata solo su semplici indizi o circostanze. La scarsa partecipazione numerica ai momenti assembleari e la convocazione verbale dell’assemblea non può essere utilizzata quale scorciatoia dagli uffici finanziari per disconoscere i benefici fiscali delle ASD, in quanto non hanno alcun presupposto giuridico nell’ambito delle norme tributarie di settore.

E’ utile altresì ricordare che per le ASD non sussiste alcun obbligo di tenuta dei libri sociali e qualora esista un impianto amministrativo contabile non è prevista alcuna modalità di compilazione e tenuta
“.

In altre parole, confermando orientamenti chiari e consolidati, il rispetto del principio di democraticità (cardine negli Enti di tipo associativo ed imprescindibile al fine del godimento delle agevolazioni fiscali) si dimostra anche attraverso la prova dell’esistenza di una vera a propria “struttura democratica”, con tanto di partecipazione effettiva dei soci alla vita associativa, e questo al di là del semplice e mero dato formale decontestualizzato che possa eventualmente essere rilevato in sede di verifica.

Che poi ragioni di opportunità inducano a suggerire metodi alternativi (o in aggiunta) alla semplice convocazione verbale è tutta un’altra storia …

Per verificare statuto e modalità gestionali adottate dal Vostro Ente proponiamo un intervento che prevede:

  • invio di questionario in formato excel via mail;
  • ricezione del questionario compilato unitamente ad una copia di statuto;
  • call conference su skype (o di persona presso di noi) dedicata all’analisi del questionario, alla gestione dell’Associazione ed alle eventuali criticità riscontrate, con verifica delle possibili soluzioni operative;
  • predisposizione, nei 5 giorni lavorativi successivi, di apposita relazione, con le prassi corrette.

Per maggiori informazioni scriveteci a info@tuttononprofit.com con oggetto “info check”.

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4 commenti

  1. Buonasera, desidero porre alcune domande.
    1) la convocazione dell’Assemblea ordinaria e straordinaria possono essere convocate rispettivamente 8gg e 15gg prima dell’adunanza, o sono previste tempistiche minime per legge?
    2) il consiglio direttivo può essere convocato anche senza formalità dal presidente o dalla maggioranza dei consiglieri che ne facciano richiesta o per legge va sempre convocato rispettando tempistiche minime e modalità specifiche di convocazione?
    3) all’interno dello statuto di una asd deve essere indicato, dettagliatamente, anche l’iter previsto in caso di esclusione del socio per morosità?
    4) all’interno dello statuto in caso di elezioni direttivo e presidente, va indicata, dettagliatamente, tutta la procedura e modalità di svolgimemento assemblea (presentazione candidatura, quante preferenze esprimere, nomina scrutatori, modalità di voto ecc…)
    5) i verbali del direttivo vanno firmati da presidente associazione, segretario e consiglieri presenti?
    6) i verbali assemblee soci vanno firmati da presidente assemblea, segretario e da tutti i soci presenti o va bane anche un foglio presenze allegato al verbale o entrambi?
    grazie per la vostra professionalità

    1. Buongiorno. Rispondo per punti:
      1. non sono previste per le associazioni tempistiche minime per la convocazione di assemblea sociale da parte di una norma specifica;
      2. anche in questo caso non sono previste tempistiche minime e/o specifiche (fatto salvo il buon senso), premesso che, in via generale, qualora si ritrovino tutti i componenti del’Organo questo può ritenersi validamente costituito senza formalità di convocazione;
      3 e 4. questi i contenuti oggligatori degli statuti delle associazioni secondo il dettato dell’attuale articolo 148 del TUIR (in attesa della pine operatività del D. Lgs. 117/2017): “a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge; b) obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge; c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d’età il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione; d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie; e) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all’articolo 2532, comma 2, del codice civile, sovranità dell’assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; è ammesso il voto per corrispondenza per le associazioni il cui atto costitutivo, anteriore al 1° gennaio 1997, preveda tale modalità di voto ai sensi dell’articolo 2532, ultimo comma, del codice civile e sempreché le stesse abbiano rilevanza a livello nazionale e siano prive di organizzazione a livello locale; f) intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa”. Ciò posto eventuali regole di funzionamento possono eventualmente essere deliberate in apposito regolamento interno;
      5 e 6. segnalo un nostro approfondimento specifico sul punto: https://www.tuttononprofit.com/2015/03/chi-puo-deve-firmare-i-verbali-di-riunione-di-assemblea-sociale-ordinaria-e-straordinaria.html. In via generale nulla osta al foglio presente, a condizione che questo non sia contestabile per la sua tenuta.
      Cordialità, Stefano Bertoletti
      4.

  2. Nel nostro statuto, circa le assemblee e varie comunicazioni è indicato che queste avvengono mediante avviso scritto.
    Abbiamo però proceduto sempre con avvisi via mail, o anche a voce dato che siamo tutti amici.
    E' necessario provvedere alla modifica dello statuto per inserire la possibilità della comunicazione via mail, oppure è possibile integrare questa decisione con una riunione ed un verbale? Grazie.

    1. Buongiorno. Premesso che una mail è un avviso scritto, se intendete porre in essere prassi gestionali difformi da quanto indicato in statuto occorre procedere con la predisposizone ed approvazione da parte dei soci di una nuova versione di statuto da portare in registrazione. Cordialità, Stefano Bertoletti

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