come si modifica lo statuto di un'associazione

Come si modifica lo statuto di un’Associazione (anche per adeguarsi alla Riforma del Terzo Settore)?

Siamo a ridosso di una svolta epocale: tutte le Associazioni infatti sono state sconvolte, chi più chi meno, dalla Riforma del Terzo Settore, che lungi dall’essere del tutto operativa, ha ancora molte carte da svelare, visto che si attendono con impazienza i numerosi decreti attuativi che dovrebbero agevolarne la piena comprensione, non solo per gli operatori degli Enti Non Profit ma anche per i loro consulenti, che dovranno aiutare i propri clienti a comprenderne fino in fondo le implicazioni e scegliere la strada più giusta e, perché no, più conveniente per gli Enti interessati dalla Riforma, che rappresentano per il nostro paese una vera e propria risorsa (non solo per le finalità ideali che li muovono, ma anche in termini di lavoro ed occupazione).

Entro quando modificare gli statuti per adeguarsi al Codice del Terzo Settore?

Una delle poche certezze che si avevano su questa Riforma riguardava il termine per la modifica degli statuti, che sarebbe scaduto il 3 agosto 2019. Con un emendamento al Decreto Crescita però, si è prorogata la deadline al 30 giugno 2020, scelta di buon senso visto che il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ancora non esiste.

Come si modifica lo statuto di un’Associazione? Ecco QUI la nostra guida video!

Vediamo quindi come deve procedere un’Associazione (di ogni tipo: sportiva dilettantistica, culturale e ricreativa, di promozione sociale, di volontariato oppure ONLUS) per modificare il proprio statuto (indipendentemente dalla Riforma del Terzo Settore) e quali comunicazioni obbligatorie far seguire alla variazione:
1. verificare le previsioni contenute nello statuto;
2. convocare quindi un’assemblea sociale straordinaria, che dovrà deliberare sulla proposta di modifica secondo le maggioranze stabilite nello statuto vigente in quel momento;
3. in caso di parere favorevole, tutti i soci presenti dovranno sottoscrivere il verbale di modifica insieme a due copie del nuovo statuto sociale.

Una volta approvata la modifica, per registrarlo in Agenzia Entrate, occorrerà:
1. pagare i 200 euro di imposta di registro con F23 (se dovuta);
2. comprare marche da bollo da 16 euro, nel numero di una ogni 100 righe per ciascuna delle due copie di statuto da registrare (anche in questo caso se dovute);
3. andare in Agenzia Entrate con F23 pagato, marche da bollo, modello 69 e le due copie firmate del nuovo statuto: il funzionario incaricato applicherà le marche, se dovute, e procederà con la registrazione, restituendovi una copia timbrata, che da quel momento diventerà a tutti gli effetti il nuovo statuto sociale dell’Ente.

Come procedere successivamente alla modifica dello statuto di un’Associazione?

Notificate ai soggetti interessati l’avvenuta modifica (ad esempio gli Enti di Promozione o le Federazioni Sportive per le ASD, piuttosto che i rispettivi albi per APS ed ODV o quelli ai quali si possono iscrivere le Associazioni culturali “semplici”) e non dimenticatevi di inviare il modello EAS (se necessario) entro il 31 marzo dell’anno seguente alla modifica.

Modificare lo statuto di un’Associazione è certamente più semplice a farsi che a dirsi, ma se aveste qualche dubbio ulteriore o necessità di chiarimento su questa procedura, piuttosto che su altri aspetti relativi alla gestione di un’Associazione Non Profit di qualsiasi tipo non esitate a chiedere, perché #MOVIDArisponde sempre!

Per verificare statuto e modalità gestionali adottate dal Vostro Ente proponiamo un intervento che prevede:

  • invio di questionario in formato excel via mail;
  • ricezione del questionario compilato unitamente ad una copia di statuto;
  • call conference su skype (o di persona presso di noi) dedicata all’analisi del questionario, alla gestione dell’Associazione ed alle eventuali criticità riscontrate, con verifica delle possibili soluzioni operative;
  • predisposizione, nei 5 giorni lavorativi successivi, di apposita relazione, con le prassi corrette.

Per maggiori informazioni scriveteci a info@tuttononprofit.com con oggetto “info check”.

Tutto Non Profit © riproduzione riservata

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47 commenti

  1. Buongiorno, siamo due persone in procinto di istituire una Asd, sappiamo che di norma dovremmo essere in tre soggetti a farlo ed ognuno con un ruolo specifico, ma ho letto che si possa comunque procedere anche in due.
    In primis vorremmo sapere se possibile questa opzione e in secondo luogo, nello statuto come andrebbero suddivisi i ruoli?
    Ringrazio in anticipo per la Vostra risposta.

  2. Buongiorno, sono vicepresidente di un’ASD e dovrei uscire dall’associazione che successivamente nomineranno un altro vicepresidente, quali adempimenti devo compiere? Bisogna recarsi nell’agenzia delle entrate dove è stato registrato oppure in qualunque agenzia? E’ necessario andare di persona o si può anche mandare pec?
    Grazie mille
    Saluti

    1. Buongiorno. In via generale non sono richieste comunicazioni specifiche all’Amministrazione Finanziaria in caso di variazione del vice presidente di un’asd, ma occorrerà certamente informare i soggetti a vario titolo interessati (penso ad esempio all’EPS/FSN di riferimento piuttosto che al Registro CONI). Ciò posto, se intende recedere occorrerà che formalizzi la sua volontà attraverso apposita comunicazione da recapitare all’associazione, meglio se con data/contenuto certi (quindi sicuramente una PEC è più che idonea). Va da sé che qualora le sue dimissioni comportassero la decadenza dell’intero organo amministrativo occorrerà che l’Ente si attivit per eleggerne uno nuovo, secondo le procedure e le modalità individuate dallo stattuo sociale. Segnalo in proposito un nostro approfondimento specifico: https://www.tuttononprofit.com/2019/07/cambio-presidente-associazione-consiglio-direttivo.html. Cordialità, Stefano Bertoletti

  3. Buongiorno. Sono Presidente-Rappresentante legale di una sede territoriale di una associazione a tutela dei cittadini. L’Associazione ha uno statuto nazionale ed una sede nazionale (che si è già trasformata in APS) e numerose sedi territoriali ramificate sul territorio nazionale. Una di queste sedi -territoriali- che rappresento ha un proprio codice fiscale pur aderendo ad una entità nazionale ed ad uno statuto nazionale. Come adeguo anche la mia sede territoriale affinchè si trasformi in aps? entro quale termine e quali sono gli adempimenti da effettuarsi? grazie in anticipo

    1. Buongiorno. Se l’Ente che presiede ha una propria autonomia giuridica e dunque patrimoniale, per modificare lo statuto di detta associazione occorrerà quindi in via generale seguire l’iter riportato nello statuto sociale dell’Ente vigente in quel momento, sottoponendo la proposta all’attenzione dell’assemblea straordinaria, appositamente convocata, la quale sarà chiamata ad entrare nel merito della questione, verificando ed eventualmente approvando il nuovo testo, che dovrà poi successivamente essere portato in registrazione dal Presidente o chi per esso. Cordialità, Stefano Bertoletti

  4. Salve,
    mi è stato detto che per le modifiche statutarie che vanno a modificare la gestione interna dell’associazione di promozione sociale, costituita mediante scrittura privata, non c’è obbligo di registrazione presso l’Agenzia delle Entrate.

    Le risulta? Oppure mi è stata data un’informazione falsa?

    Grazie in anticipo

    1. Buongiorno. Ai fini della formale modifica di statuto di un’Associazione la registrazione della nuova versione che abbia ricevuto la delibera favorevole da parte degli associati all’uopo convocati risulta necessaria, anche perchè diversamente l’ultimo statuto dell’Ente risulterebbe questo (in allora) registrato tramite scrittura privata in Agenzia delle Entrate. Sotto il profilo delle imposte sul punto, infine, trattandosi di Associazione di Promozione Sociale (e quindi ETS) riporto il testo dell’articolo 82 co. 3 del D. Lgs. 117/2017: “Agli atti costitutivi e alle modifiche statutarie, comprese le operazioni di fusione, scissione o trasformazione poste in essere da enti del Terzo settore di cui al comma 1, le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa. Le modifiche statutarie di cui al periodo precedente sono esenti dall’imposta di registro se hanno lo scopo di adeguare gli atti a modifiche o integrazioni normative. Gli atti costitutivi e quelli connessi allo svolgimento delle attivita’ delle organizzazioni di volontariato sono esenti dall’imposta di registro”. Cordialità, Stefano Bertoletti

  5. Buongiorno Dott. Bertoletti,
    sono il presidente di un’associazione culturale (doposcuola) che opera all’interno dell’istituto scolastico. Come associazione possiamo iscriverci al RUNTS? In caso contrario possiamo trasformarci in una APS e successivamente iscriverci al RUNTS?
    La ringrazio anticipatamente per la gentile risposta, cordiali saluti.

    1. Buongiorno. Ai fini dell’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore è necessario che lo statuto sia adeguato alle previsioni del Codice del Terzo Settore (il D. Lgs. 117/2017), il quale all’articolo 21 ha individuato i contenuti obbligatori degli statuti degli ETS. Se lo statuto è stato redatto ante agosto 2017 è dunque necessario un adeguamento ai fini dell’iscrizione al RUNTS, ed eventualmente anche una modifica in APS/ODV, ricorrendone i presupposti, iscrivendosi poi alla relativa sezione ad hoc del Registro. Cordialità, Stefano Bertoletti

  6. Buongiorno Dottor Bertoletti,
    sono tesoriera di un’associazione di genitori di una scuola.
    Vorremmo avere delle informazioni relativamente all’adeguamento dello statuto, sappiamo che siamo in ritardo, ma vorremmo capire se fosse possibile quindi farlo ancora e nel caso quali sono i passaggi da seguire.
    Il vecchio direttivo non ci ha dato alcuna informazione, abbiamo lo statuto e il CF.
    Inoltre l’imposta di bollo come deve essere pagata? Ogni quanto?
    Se potesse darmi qualche informazione in più ci sarebbe d’aiuto.
    Grazie, buona giornata

    1. Buongiorno. Le scadenze attuali concedono agli Enti interessati di procedere con l’adeguamento entro il prossimo 31 maggio beneficiando del c.d. “regime alleggerito”, che consente di utilizzare le maggioranze per le assemblee ordinarie ai fini degli adeguamenti obbligatori ed inderogabili. In via generale potrete sempre procedere in qualsiasi momento, anche oltre il citato termine, in quel caso però con le maggioranze previste per le deliberazioni straordinarie, secondo le modalità previste dall’articolo in commento. Quanto alle imposte di bolle e registro, infine, Vi segnalo il nostro approfondimento specifico sul punto: https://www.tuttononprofit.com/2019/08/esenzione-imposta-registro-bollo-modifica-statuti-enti-terzo-settore.html. Cordialità, Stefano Bertoletti

  7. Buongiorno Dott. Bertoletti,
    ho un’associazione di volontariato, già registrata presso l’AE con attribuzione di codice fiscale etc, operante da diverso tempo sul territorio pur non avendo mai avviato la pratica per divenire onlus. Ad oggi se volessi modificare lo statuto ed essere riconosciuto come ETS dovrei comunque pagare la marca da 200 euro all’Agenzia delle Entrate?

  8. Buona sera, volevo chiedere in merito ad una particolarità di uno Statuto di una Onlus, in cui è specificato che le modifiche dello Statuto stesso possono essere deliberate dal Consiglio Direttivo e non come di consueto dall’ Assemblea Ordinaria/Straordinaria.
    Questo Statuto risulta regolarmente registrato e approvato dall’Agenzia delle Entrate e la Onlus iscritta all’elenco regionale delle Onlus.
    Questa condizione dovrà essere modificata ai sensi della nuova legge sul Terzo Settore?
    grazie

    1. Buongiorno. Non entro nel merito della situazione attuale, limitandomi a rispondere al quesito posto. Questo il testo dell’articolo 25 del D. Lgs. 117/2017, intitolato “competenze inderogabili dell’assemblea”: ” 1. L’assemblea delle associazioni, riconosciute o non riconosciute, del Terzo settore: a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali; b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti; c) approva il bilancio; d) delibera sulla responsabilita’ dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilita’ nei loro confronti; e) delibera sull’esclusione degli associati, se l’atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima; f) delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto; g) approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari; h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione; i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza”. Cordialità, Stefano Bertoletti

  9. per la mia asd solo ora è emersa la necessità di modificare lo statuto e diventare anche APS ( ci occupiamo di equitazione e vorremmo estendere ai centri estivi per bambini e a percorsi nella natura per soggetti disabili/disagiati) . non possiamo piu’ modificare lo statuto e diventare ETS? grazie

    1. Buongiorno. Certamente l’Ente è nelle condizioni di poter modificare il proprio statuto sociale (secondo le regole contenute in quello attualmente vigente), beneficiando ancora delle maggioranze ordinarie ai fini delle previsioni obbligatorie beneficiando dell’ultima proroga che ha posticipato il termine in oggetto al prossimo 31 marzo. Le segnalo in proposito il nostro approfondimento specifico, comprensivo di istruzioni e modelli per procedere con la modifica: https://www.tuttononprofit.com/2020/12/31-marzo-2021-nuova-proroga-adeguamenti-statutari-codice-terzo-settore.html. Cordialità, Stefano Bertoletti

  10. Buona sera Dottore,
    Benchè lo Statuto sia conforme alle norme vigenti, la FISI ci chiede di modificare lo statuto Sociale in merito al numero di rappresentanti minimo del Consiglio Direttivo per poter procedere alla Affiliazione.
    Occorre registrare nuovamente lo Statuto presso l’Agenzia delle entrate con il versamento dell’importo di 200 Euro tramite F23?
    Grazie di un suo cortese riscontro
    Cordialità
    Fabrizio Allais

    1. Buongiorno. Come da indicazioni dell’art 17, D. Lgs. n. 241/1997, nonché da risoluzione di AE n. 9/E del 2020, l’utilizzo del modello F24 è stato esteso anche al pagamento delle somme dovute in relazione alla registrazione degli atti privati. Detto ciò fino al 31 agosto scorso erano comunque considerati validi i versamenti effettuati ancora con il modello F23 (cosa che andrà a decadere a partire dunque dal 1° settembre 2020, data in cui questi versamenti potranno essere effettuati solo con il modello F24). Per il resto confermo limporto dell’imposta di registro dovua in caso di registrazione di un nuovo statuto. Cordialità, Stefano Bertoletti

  11. La ringrazio per la cortese risposta.
    Ne approfitto per un’ulteriore domanda.
    Modificare il nome di una associazione eliminando un articolo (es. da “l’albero” a “albero APS-ETS”) comporta una nuova partita IVA e nuovo codice fiscale?
    Una saluto. Fabio

    1. Buongiorno. No, la modifica della denominazione non comporta l’attribuzione di un nuovo codice fiscale e/o di una nuova partita IVA, in quanto il soggetto giuridico rimane il medesimo, con la sola moficia della denominazione sociale. Cordialità, Stefano Bertoletti

  12. Salve, grazie per le utili risposte di questo sito.
    Una domanda:
    Il cambio del nome dell’associazione con la sola aggiunta degli acronimi APS-ETS comporta anche l’attribuzione di una nuova partita IVA e un nuovo codice fiscale da parte dell’agenzia delle entrate?
    Grazie. Saluti.

    1. Buongiorno. Qualora si modifichi lo statuto sociale di un Ente il soggetto giuridico rimane il medesimo, così come i rispettivi numeri identificativi di codice fiscale e partita IVA. Cordialità, Stefano Bertoletti

  13. Gentile dott. Bertoletti,
    premesso siamo nuovi in questo abito. Abbiamo fatto richiesta e ottenuto il codice fiscale il 14 ottobre 2020 per costituire un’associazione non riconosciuta (scopo culturale). Abbiamo pagato l’F24. Ora manca l’ultimo passaggio quella della registrazione con la consegna di atto, statuto, modello 69 e le relative bolle. Abbiamo per Lei una serie di domande:
    1) Nell’atto e nello statuto vi è l’obbligo della dicitura ETS?
    2) Il modello EAS deve essere inviato pur essendo una non riconosciuta?

    Nell’attesa della Sua risposta la saluto cordialmente.

    1. Buongiorno. In relazione al primo quesito preciso che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (http://www.lavoro.gov.it/notizie/Documents/DG-III-Settore-lettera-Regioni-questioni-diritto-transitorio.pdf) ha stabilito che “Poiché la qualificazione giuridica di ente del Terzo settore, discende, tra l’altro, dall’iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore (articolo 4, comma 1 del codice), l’acronimo ETS, anche se previsto nella denominazione sociale, non sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico”. Ciò significa pertanto che nelle more dell’istituzione del RUNTS l’acronimo ETS, indispensabile ai fini di una futura iscrizione al Registro, non sarà utilizzabile/spendibile. Relativamente al secondo quesito, invece, Le segnalo il nostro approfondimento dedicato: https://www.tuttononprofit.com/2016/03/modello-eas-per-associazioni-ed-enti-non-profit-ecco-tutto-quello-da-sapere.html. Cordialità, Stefano Bertoletti

  14. Buongiorno, sono socia di una associazione culturale. Vorrei sapere cosa succede se non dovessimo adempiere alle modifiche statutarie antro il 31 ottobre (dovremmo solo modificare la denominazione sociale e null’altro). Grazie!

    1. Buongiorno. Secondo le previsioni dell’art. 101 del D. Lgs. 117/2017, entro il 31 ottobre (salvo proroghe, delle quali si vocifera con sempre maggior insistenza, posto che è stato espressamente richiesto un ulteriori rinvio alla presenza della Ministra Catalfo) sarà possibile procedere con la modifica degli statuti limitatamente ai fini dell’adeguamento alle previsioni obbligatorie del citato Decreto “con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria“, mentre sarà sempre possibile procedere anche successivamente in qualsiasi momento, senza sanzioni o quant’altro, applicando le previsioni previste dagli statuti vigenti relativamente alle assemblee straordinarie. In buona sostanza, pertanto, il termine in questione non pregiudica la possibilità di adeguamento anche nei prossimi mesi, magari quando il panorama normativo e dei decreti collegati al D. Lgs. 117/2017 sarà meglio definito, e dunque sarà più semplice disporre di risposte certe. Segnalo i nostri approfondimenti specifici: https://www.tuttononprofit.com/category/riforma-terzo-settore. Cordialità, Stefano Bertoletti

  15. Buongiorno. Molto probabilmente mi è sfuggito qualcosa; ma il RUNTS è stato istituito o no? E, in caso affermativo, qual’é l’indirizzo telematico al quale fare riferimento? Io l’ho cercato ma non l’ho trovato. Grazie!

  16. Buongiorno, associazione musicale, per modificare statuto anche se runts non ancora istituito deve effettuare variazione entro il 31.10.2020?
    Comprendo per APS e odv che sono in un registro particolare , ma vari corsi cesvi hanno detto che per quelle non inquadrate potrebbe essere posticipato, visto che non ci sono bozze di riferimento. Inoltre modificherebbe lo statuto ma non diventerebbe un APS ma tra le altre asociazioni.
    Non ci sanno dare delucidazioni in merito a ciò.
    Perchè Agenzia delle entrate per registrazioni atti da prenotare prima data disponibile 10 novembre 2020 in provincia di Bergamo, a sto punto visto che imposta di bollo di 200 entro 20 gg da approvazione modifica statutaria e verbale approvazione. la facciamo a fine ottobre?

    1. Buongiorno. La scadenza del 31 ottobre non è un termine ultimo oltre il quale non si potranno più adeguare gli statuti per entrare nel RUNTS. Al contrario è una opportunità che vale solo per ONLUS, APS e ODV. Questi enti infatti potranno approvare le modifiche statutarie per diventare ETS con le maggioranze semplificate dell’assemblea ordinaria. Oltre il termine del 31 ottobre si potrà sempre modificare lo statuto con le maggioranze previste per l’assemblea straordinaria, senza alcun aggravio specifico di costi. Quanto alle imposte segnalo il nostro approfondimento specifico: https://www.tuttononprofit.com/2019/08/esenzione-imposta-registro-bollo-modifica-statuti-enti-terzo-settore.html. Cordialità, Stefano Bertoletti

  17. Salve,
    quando si redige uno statuto formattato uso bollo, con firme a lato, volevo chiedere:
    1) se i soci fondatori sono 5 devono firmare tutti i componenti e su ogni pagina dello statuto oppure sono sufficienti le firme di presidente, vice presidente e segretario?
    2) come si indicato in statuto i ruoli all’interno del direttivo presidente, vice presidente, segretario o consigliere segretario, tesoriere o consigliere tesoriere, chi non ha specifica mansione solo consigliere?
    grazie

    1. Buongiorno. Rispondo per punti:
      1) tutti i soci fondatori devono sottoscrivere in originale le due copie di atto costitutivo e statuto da portare in registrazione;
      2) nell’atto costitutivo i soci fondatori attribuiscono ad ognuno la carica di competenza, rinviando la definzione di di ciascuna nonché le mansione ad essa collegate allo statuto sociale.
      Coridalità, Stefano Bertoletti

    1. Bunogiorno. In caso di modifica di statuto lo stesso dovrà essere sottoscritto in orignale in duplice copia da parte di tutti i soci che hanno partecipato alla riunione. Cordialità, Stefano Bertoletti

  18. Buon giorno ho un’associazione onlus e la devo adeguare al terzo settore volevo sapere come fare e il costo se era possibile grazie

  19. Buongiorno,

    sono socio di una piccola APS e vorrei sapere se la proroga della scadenza dell’adeguamento dello Statuto al 31 ottobre vale per tutte le APS o meno. E in quest’ultimo caso vorrei sapere gentilmente di quali si tratta. Grazie mille. Simone.

  20. Salve,
    sono il presidente di un’associazione culturale e intendiamo trasformarla (ai sensi della Riforma) in una APS. Visto che i soci fondatori sono 3 e per la APS ne servono almeno 7, dovremo redigere anche un nuovo atto costitutivo?

    1. Buongiorno. L’atto costitutivo di un’Associazione è, per sua natura, non modificabile, in quanto individua e certifica i soci fondatori dell’Ente, che, anche nel futuro, non potranno che rimanere i medesimi. Se intendete invece ampliare il numero dei componenti del Consiglio Direttivo dell’Ente, posta la necessità di verificare e rispettare le previsioni contenute nello statuto sociale vigente, occorrerà convocare un’assemblea sociale straordinaria ad hoc. Segnalo in proposito un nostro approfondimento specifico: https://www.tuttononprofit.com/2019/07/cambio-presidente-associazione-consiglio-direttivo.html. Cordialità, Stefano Bertoletti

  21. Buongiorno, siamo una associazione no profit che attualmente non è riconosciuta e vogliamo iscriverci al RUNTS; premesso ciò abbiamo modificato lo statuto inserendoci pure come “rete associativa”.
    Penso che dovremo necessariamente pagare tutte le spese tuttavia ci risulta che qualche tempo fa era richiesto l’intervento/parere del Notaio, non serve più?
    Ringrazio cordiali saluti

    1. Buongiorno. Al fine di procedere con la modifica dello statuto di un’associazione occorre rispettare le previsioni in esso stabilite, ivi incluse modalità di convocazione ed eventuale necessità o meno del notaio, che, salvo previsioni specifiche, non è obbligatorio per procedere con modifiche statutarie. Quanto alle imposte (di bollo e registro) Vi segnalo un nostro approfondimento ad hoc: https://www.tuttononprofit.com/2019/08/esenzione-imposta-registro-bollo-modifica-statuti-enti-terzo-settore.html. Cordialità, Stefano Bertoletti

  22. Buonasera, ho un’associazione culturale semplice. Spetta anche a me modificare lo statuto e pagare l’imposta di 200 euro all’agenzia dell’entrate?

    1. Buongiorno. Se l’Ente intenderà iscriversi all’istituendo RUNTS, e beneficiare delle agevolazioni fiscale riservate agli Enti ad esso iscritti, sicuramente necessario sarà l’adegumaneto statutario alle previsioni del D. Lgs. 117/2017. Cordialità, Stefano Bertoletti

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