Dal 1° gennaio 2026 cambierà radicalmente il regime fiscale degli Enti Non Commerciali e delle Associazioni che decideranno di non iscriversi al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). Con l’entrata in vigore del Titolo X del Codice (D. Lgs. 117/2017), infatti, il sistema delle agevolazioni fiscali riservate alle Associazioni (non sportive) subirà una modifica radicale, con profonde conseguenze per tutti gli Enti non commerciali che, per scelta o impossibilità, non aderiranno al RUNTS (in attesa del nuovo regime IVA, e di sapere se ci sarà o meno la tanto vociferata proroga).
Operare fuori dal RUNTS sarà possibile, evitando gli obblighi connessi all’iscrizione, ma, come vedremo, attraverso regimi fiscali meno favorevoli rispetto agli attuali, agevolazioni fiscali limitate e circoscritte a fattispecie ben precise (in alcuni casi di non semplice realizzazione), oneri differenti ed il rischio (reale) di disconoscimento ex art. 149 del TUIR.
ATTENZIONE: è di ieri, 20 novembre, il via libera del Consiglio dei Ministri alla proroga del regime di esclusione IVA per le attività delle Associazioni sportive e del Terzo Settore fino al 2036!
ATTENZIONE, NOVITÀ DEL 13 DICEMBRE 2025: con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D. Lgs. n. 186/2025, diventano ufficiali le misure fiscali di cui avevamo anticipato i contenuti.
In primo luogo, viene ufficializzato il rinvio al 1° gennaio 2036 del passaggio dal regime di esclusione IVA a quello di esenzione IVA per gli Enti Non Commerciali associativi, attraverso la modifica dell’art. 10 del D.P.R. 633/1972. NB: la proroga non incide sull’entrata in vigore, dal 1° gennaio 2026, della nuova fiscalità degli Enti del Terzo settore prevista dagli articoli 79 e seguenti del D. Lgs. 117/2017.
Sul versante delle imposte dirette, viene introdotto il nuovo art. 79-bis del Codice del Terzo settore, che disciplina il trattamento delle plusvalenze relative ai beni strumentali degli ETS. consentendo la sospensione dell’imposizione a condizione che i beni restino destinati allo svolgimento delle attività di interesse generale.
Per Organizzazioni di volontariato (ODV) e Associazioni di Promozione Sociale (APS) viene rivisto il regime forfetario di cui all’art. 86 del Codice del Terzo Settore, con soglia di accesso allineata a 85.000 euro (in luogo dei 130.000 euro originariamente previsti), con coordinamento delle semplificazioni fiscali e contabili collegate. La soglia di 85.000 euro assume rilievo anche ai fini IVA, in coerenza con il regime transitorio applicabile a ODV e APS ai sensi dell’art. 5, comma 15-quinquies, del D.L. 146/2021.
Il decreto interviene inoltre sulla disciplina IVA delle prestazioni socio-assistenziali, estendendo espressamente l’applicazione dell’aliquota agevolata del 5% anche alle imprese sociali, comprese quelle costituite in forma societaria, mediante modifica dell’art. 10, n. 27-ter, del D.P.R. 633/1972. Contestualmente, in più disposizioni IVA, viene sostituito il termine “ONLUS” con “Enti del Terzo Settore“, in un’ottica di coordinamento normativo.
Infine, sul versante sportivo, viene aggiornato il perimetro applicativo della legge 398/1991, inapplicabile per gli ETS dal 1° gennaio 2026, coordinandolo con il D. Lgs. 36/2021 e l’assetto fiscale post-riforma, in coerenza tra la disciplina sportiva ed il regime tributario agevolato.
Associazioni non iscritte al RUNTS: dal 2026 addio ai corrispettivi decommercializzati ed alla L. 398/91
Dal periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2025, il titolo X del Codice del Terzo Settore entrerà in vigore, dando dunque operatività piena anche sul piano fiscale al decreto di riforma riforma del 2017. Nel suo IV capo, l’art. 89 coordina le norme previgenti con il CTS, con esclusione (oltre agli altri) dei “nuovi” Enti del Terzo Settore dall’applicabilità dell’art.148 co. 3 del TUIR (che verrà riscritto) nonché dalla facoltà di applicazione della L. 398/1991, riservata dal 1° gennaio 2026 agli Enti sportivi (ASD e SSD).
L’art. 89 co. 4 del CTS, infatti, con la modifica dell’art. 148 co. 3 del TUIR con decorrenza 1° gennaio 2026, ha riservato la decommercializzazione dei corrispettivi specifici alle sole “associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, sportive dilettantistiche, nonché le strutture periferiche di natura privatistica“, con buona pace delle associazioni “culturali, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona“, per le quali quella agevolazione fiscale (forse la più rilevante) non sarà più applicabile, con conseguente assoggettamento ad IRES di tutti i relativi proventi.
Non solo: per le associazioni non iscritte al RUNTS il regime disciplinato dalla L. 398/91 non potrà più essere applicato (ex art. 89 co. 1 lett. c), sempre dal 1° gennaio 2026, con la conseguenza che l’unica alternativa possibile al regime ordinario sarà quello dell’art. 145 del TUIR, con applicazione “all’ammontare dei ricavi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali” di un “coefficiente di redditività” variabile (superiore a quello della L. 398/91) in funzione della tipologia delle attività svolte nonché degli scaglioni dei relativi ricavi, e l’applicazione ai fini IVA dei criteri generali, in assenza di forfettizzazione, cui aggiungere ancora i componenti positivi del reddito di impresa, ex art. 86, 88, 89 e 90 del TUIR.
Le Associazioni che non saranno iscritte al RUNTS non potranno più quindi decommercializzare i corrispettivi specifici incassati dagli iscritti né applicare il regime previsto della L. 398/91, al netto della libertà legata ai mancati obblighi di comunicazione ed aggiornamento dei dati al Registro.
Agevolazioni fiscali per le Associazioni non iscritte al RUNTS
La perdita delle agevolazioni di cui sopra, da sola, basta a chiarire la portata delle conseguenze fiscali che le Associazioni non iscritte al RUNTS si troveranno a dover affrontare dal 1° gennaio 2026. Ciò non significa però che perderanno tutti i benefici fiscali tout court, perchè per gli Enti Non Commerciali alcune tipologie di proventi continueranno a godere di esclusione da imposizione (ovviamente nel rispetto dei requisiti di cui agli art. 143 e 148 del TUIR e 20 del D.P.R. 600/1973) in particolare:
1. Raccolte pubbliche occasionali di fondi
Non concorrono alla formazione del reddito imponibile e non sono rilevanti ai fini IVA, purché:
– avvengano in concomitanza con celebrazioni, ricorrenze o campagne occasionali;
– prevedano la cessione di beni di modico valore o la prestazione di servizi;
– siano pubbliche ed occasionali (dunque non abituali);
– vi sia un rendiconto separato con relazione illustrativa, redatto entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio.
Riferimenti: art. 143 co. 3 lett. a) TUIR; art. 20 D.P.R. 600/1973; Circ. Min. Finanze 124/E/1998.
2. Contributi pubblici per attività in convenzione o accreditamento
Restano esclusi se erogati da Pubbliche Amministrazioni in regime di convenzione o accreditamento, per attività di interesse pubblico coerenti con gli scopi istituzionali e senza corrispettività diretta.
Riferimenti: art. 143 co.3 lett. b TUIR; Circ. AE 34/E del 21 novembre 2013.
3. Prestazioni con corrispettivi non eccedenti i costi
Ex art. 143 co. 1 del TUIR, “non si considerano attività commerciali le prestazioni di servizi non rientranti nell’articolo 2195 del codice civile rese in conformità alle finalità istituzionali dell’ente senza specifica organizzazione e verso pagamento di corrispettivi che non eccedono i costi di diretta imputazione“, il che significa che non costituiscono (né costituiranno, come sopra) reddito imponibile i proventi incassati:
– in conformità alle finalità istituzionali;
– senza specifica organizzazione imprenditoriale;
– con corrispettivi che non superano i costi diretti sostenuti per la prestazione.
PS: la contemporanea sussistenza di questi tre requisiti ai fini dell’applicazione dell’agevolazione si ritiene complessa, al punto che la dottrina più autorevole ritiene praticamente inapplicabile la norma.
Riferimenti: art. 143 co. 1 TUIR; Circ. Min. Finanze 124/E/1998.
4. Incassi irrilevanti ai fini fiscali
Quote associative (art. 148 co. 1 TUIR), contributi pubblici a fondo perduto (art. 143 co. 3 TUIR) ed erogazioni liberali a titolo gratuito (non corrispettive) resteranno fiscalmente irrilevanti per le Associazioni non iscritte al RUNTS anche dopo il 1° gennaio 2026, poiché non costitutive di reddito ai sensi dell’art. 6 del TUIR.
Riferimenti: art. 148 co. 1 TUIR.
Il rischio: la perdita della qualifica di Ente Non Commerciale
A quanto sopra, non bastasse, si aggiunge il rischio di perdere in ogni caso la qualifica di Ente Non Commerciale, e questo sulla base dei parametri individuati dall’art. 149 del TUIR, qualora si eserciti in via prevalente attività commerciale per un intero periodo d’imposta.
In tal caso, infatti, la perdita della qualifica con conseguente trasformazione in Ente commerciale e “for profit”, lo assoggetterebbe alle regole ordinarie in termini di IRES, IRAP, IVA ed obblighi contabili (oltre alle sanzioni del caso), equiparandolo ad un’impresa a tutti gli effetti.
Le Associazioni che non si iscriveranno al RUNTS potranno quindi certamente continuare a beneficiare di talune agevolazioni fiscali (limitate rispetto a prima), ma il rischio del disconoscimento della natura di ente non commerciale rappresenta un pericolo reale.
Entrare o non entrare nel RUNTS?
| Vantaggi principali | Svantaggi e rischi | |
|---|---|---|
| Associazioni iscritte al RUNTS | ✅ Regime fiscale agevolato del Titolo X del CTS (esenzioni, deduzioni e detrazioni per persone fisiche e aziende, decommercializzazioni); ✅ Accesso a contributi, convenzioni e agevolazioni pubbliche; ✅ Riconoscibilità e trasparenza maggiore, verso soci e terzi. |
⚠️ Obblighi di rendicontazione e contabili più rigorosi; ⚠️ Adeguamento statutario e iscrizione al RUNTS; ⚠️ Maggiori controlli e limiti gestionali. |
| Associazioni non iscritte al RUNTS | ✅ Maggiore libertà gestionale; ✅ Nessuna modifica statutaria obbligatoria; ✅ Nessun obbligo di adeguamento. |
⚠️ Fine della 398/91 (salvo ASD/SSD); ⚠️ Applicazione art. 145 TUIR, meno vantaggioso; ⚠️ Agevolazioni fiscali limitate. |
Per moltissime associazioni (non sportive), culturali e ricreative, l’ingresso nel RUNTS potrebbe rappresentare l’unica opzione sostenibile per garantire la sopravvivenza dell’Ente e continuare ad operare beneficiando di agevolazioni fiscali stabili e coerenti con la propria missione.
Associazioni: iscrizione al RUNTS sì o no? Non è un obbligo, ma…
La riforma del Terzo Settore chiude definitivamente l’era della decommercializzazione dei corrispettivi e del regime 398/91 per una buona parte degli Enti Non Commerciali.
Dal 2026 quindi, chi deciderà legittimamente di restare fuori dal RUNTS potrà contare solo su regimi meno vantaggiosi e sulle (poche) agevolazioni residue, da applicare con cautela (visti i rischi) e rigore.
Certamente potrà decidere di non iscriversi al RUNTS, per scelta o impossibilità … ma a quale prezzo?
Il tempo utile per pianificare la transizione è finito: valutare la convenienza e la sostenibilità dell’iscrizione al RUNTS è ora più che mai una scelta strategica, non rinviabile.
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L’associazione culturale che pubblica un rivista di storia del territorio con il contributo di piccoli sponsor locali, non inscritta al Runs: come verranno considerati tali proventi? Si passerà a un regime di contabilità ordinaria?
Buongiorno. In caso di mancata iscrizione al RUNTS sarà applicabile agli Enti Non Commerciali quanto previsto dal relativo titolo del TUIR, con agevolazioni fiscali residuali (alle condizioni indicate in norma) sulle raccolte pubbliche occasionali di fondi, i contributi per attività svolte in regime di convenzione e/o accreditamento con la Pubblica Amministrazione, prestazioni corrispettive non eccedenti i relativi costi, quote associative e liberalità/donazioni. Al di fuori di tale perimetro normativo, oppure in caso di disconoscimento della natura di Ente Non Commerciale, varranno per il soggetto giuridico in questione le regole ordinarie. Cordialità, Stefano Bertoletti
Buongiorno,
faccio parte di un’associazione non ancora iscritta al RUNTS che ha periodo di esercizio che va dal 1 settembre 31 agosto dell’anno successivo.
La nuova norma si applicherà a partire dal 1 gennaio o dal periodo di esercizio che va dal 1 settembre 2026? Mi sembra molto complicato riuscire a gestire la fiscalità di un anno associativo con la norma attuale fino al 31 dicembre, norma Tuir per qualche settimana e nuova norma ETS fino a fine anno associativo.
Grazie
Buongiorno. Ai sensi del comma 2 dell’articolo 104 del D. Lgs. 117/2017 “Le disposizioni del titolo X, salvo quanto previsto dal comma 1, si applicano agli enti iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025”: pertanto, nel caso prospettato, il nuovo regime fiscale (https://www.tuttononprofit.com/2025/05/regime-fiscale-enti-del-terzo-settore-cosa-e-come-cambiera-dal-2026-forse.html) per il Vostro Ente, una volta iscritto al RUNTS, decorrerà dal 1° settembre 2026. Cordialità, Stefano Bertoletti
Buongiorno,
ho letto che il termine ultimo per l’iscrizione al RUNTS è il 31/3 con gli effetti che decorrono dal primo gennaio. E’ corretto oppure l’iscrizone va fatta tassativamente entro il 31/12?
Grazie e cordiali saluti
Buongiorno. Il termine cui fa riferimento è riservato alle ONLUS, alle quali è concesso tempo fino a quella data per scegliere se, ed eventualmente in quale sezione, iscriversi del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Per tutti gli altri Enti di tipo associativo che, a partire dal periodo d’imposta successivo alla data del 31 dicembre 2025 non si saranno ancora iscritti al RUNTS, saranno in ogni caso applicabili le agevolazioni fiscali residuali come da articolo in commento. Cordialità, Stefano Bertoletti
Siamo una PROLOCO in territorio montano che organizza un unico evento annuale. Una festa patronale con stand gastronomici e raccolta fondi da iscritti e simpatizzanti.
È necessaria l’iscrizione al RUNTS k nel ns. caso le agevolazioni residue sono sufficienti? Grazie
Buongiorno. Segue il testo dell’art. 143 co. 3 del TUIR, che continuerà a valere per gli Enti Non Commerciali che non si iscriveranno al RUNTS dal 1° gennaio 2026: “Non concorrono in ogni caso alla formazione del reddito degli enti non commerciali di cui alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 73: a) i fondi pervenuti ai predetti enti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione; …“. Vi inviterei in ogni caso a verificare, con il consulente che Vi assiste, le ragioni di opportunità ai fini dell’iscrizione al RUNTS, con tutte le agevolazioni fiscali ad essa connesse (https://www.tuttononprofit.com/2025/02/iscrizione-al-runts-si-o-no-vantaggi-e-svantaggi-per-associazione-non-sportiva.html). Cordialità, Stefano Bertoletti
Buonasera,
sono il presidente di una banda musicale e siamo in una sede di proprieta comunale a titolo gratuito. Se non ci iscriviamo al RUNTS il nostro comune può in ogni caso lasciarci usufruire con una convenzione (peraltro già in atto) i locali?
La ringrazione della risposta.
Buongiorno. Per rispondere al quesito posto occorre, prima di tutto, analizzare il testo della convenzione in essere, verificando se/quali previsioni siano contenute relativamente agli eventuali obblighi ed adeguamenti del contraente ai fini delle previsioni contenute nel D. Lgs. 117/2017. Cordialità, Stefano Bertoletti
buongiorno, se sono sia un asd che un ets iscritta al runts in base a quanto letto devo per forza cancellarmi dal runts per non perdere la 398?
oppure avendo entrambe le qualifiche prevale il regimo 398 dell’asd?
Cordiali saluti,
Buongiorno. Ai sensi dell’art. 89 del D. Lgs. 117/2017, “Agli enti del Terzo settore … non si applicano le seguenti disposizioni: … c) la legge 16 dicembre 1991, n. 398“. Dal 1° gennaio 2026, pertanto, con l’ufficiale entrata in vigore del nuovo regime fiscale degli Enti del Terzo Settore disciplinato dal titolo X del relativo codice (https://www.tuttononprofit.com/2025/05/regime-fiscale-enti-del-terzo-settore-cosa-e-come-cambiera-dal-2026-forse.html), il regime forfetario individuato dalla L. 398/91 non sarà più applicabile a detti Enti, i quali potranno applicare i regime in esso disciplinati, ma solo alle ASD e SSD. Cordialità, Stefano Bertoletti
Ho appena chiesto il Cod. Fiscale per una associazione cod. giuridico 12, assoc. non riconosciute e comitati, cod. attività 949930 org. assoc. a scopo patriottico (Ass. Naz. ex Internati nei lager nazisti). Premetto che non si faranno attività commerciali di nessun genere, ma solo l’acquisizione del pagamento delle tessere annuali. Sono a chiedere se sia obbligatorio l’iscrizione al registro delle associazioni e a pagare € 200.00 come richiesto?
Buongiorno. L’iscrizione al RUNTS risulta obbligatoria per tutti gli Enti che intendono fregiarsi di tale qualifica beneficiando altresì delle agevolazioni fiscali riservate a detti Enti, dal momento che con l’entrata in vigore del nuovo regime fiscale degli ETS (https://www.tuttononprofit.com/2025/05/regime-fiscale-enti-del-terzo-settore-cosa-e-come-cambiera-dal-2026-forse.html) verrà modificato, oltre al resto, il testo dell’art. 148.3 del D.P.R. 917/1986, escludendo la decommercializzazione dei corrispettivi specifici incassati dalle “vecchie” associazioni culturali. Per gli Enti non commerciali non iscritti al citato registro, pertanto, residueranno agevolazioni fiscali limitate, da contemperare in forza dell’organizzazione per verificare l’opportunità o meno di iscriversi al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (fornendo, oltre al resto, uno statuto debitamente registrato con pagamento dell’imposta di registro in misura fissa di 200,00 euro). Cordialità, Stefano Bertoletti
Buongiorno, la proroga approvata del regime di esclusione IVA al 2036 è valida per tutte le associazioni no profit o solo per quelle iscritte al RUNTS? Grazie
Buongiorno. La proroga fino al 2036 del regime di esclusione IVA (https://www.tuttononprofit.com/2025/11/iva-sport-asd-terzo-settore-proroga-2036-regime-esclusione.html) opera per tutte le associazioni che incassano corrispettivi specifici da associati, partecipanti o tesserati per lo svolgimento delle attività istituzionali (articolo 4, comma 4, del decreto IVA). Ciò posto, per gli Enti non iscritti al RUNTS, resteranno applicabili solo le agevolazioni fiscali dell’articolo in commento. Cordialità, Stefano Bertoletti
La Federazione che rappresento in qualità di PRESIDENTE ha richiesto di essere iscritta al RUNTS.
LA federazione F.I.M.O.S. ha come iscritti operatori sanitari massoterapisti.
La sezione RUNTS di Bergamo ha rigettato la RICHIESTA DI ISCRIZIONE
Buongiorno. Per rispondere al quesito posto occorrerebbe visionare la documentazione presentata ai fini dell’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. E’ infatti indispensabile, per procedere in tal senso, che lo statuto sia redatto in conformità con le previsioni di cui al D. Lgs. 117/2017, e che siano altresì rispettati gli altri eventuali limiti/requisiti ai fini dell’iscrizione, in caso di particolari tipologie di Enti. Si consiglia dunque una verifica documentale (nonché l’analisi dei motivi del rigetto della richiesta di iscrizione) al fine di comprendere le ragioni del diniego e, se ritenuto di interesse e ne sussistono le condizioni, porvi rimedio. Segnalo in proposito i nostri articoli di approfondimento: https://www.tuttononprofit.com/category/riforma-terzo-settore. Cordialità, Stefano Bertoletti