Prevalenza della sostanza sulla forma in caso di verifiche ad Associazioni e Srl Sportive

Narra la leggenda che le Associazioni (siano esse sportive dilettantistiche, culturali, di promozione sociale, ONLUS, …) abbiano una serie corposa di adempimenti formali necessariamente da rispettare pena la perdita dei requisiti sostanziali per poter godere delle rilevantissime agevolazioni fiscali per loro previste dal Legislatore. Ebbene, coloro che con interesse seguono oramai da anni il nostro blog e hanno letto le nostre Guide sanno benissimo che non si tratta di alcuna leggenda ma di una cruda realtà: è infatti indispensabile che tutti gli Enti senza finalità di lucro rispettino scrupolosamente la normativa di riferimento e gli adempimenti formali ad essa connessi poiché diversamente la perdita delle agevolazioni fiscali può causare conseguenze tragiche (tassazione degli incassi, versamento IVA evasa, infedele dichiarazione, sanzioni, …) che spesso si traducono in cifre di cinque/sei zeri.

Può però accadere che taluni gestori che operano nel rispetto del vero “spirito del non profit”, si rendano conto a posteriori, magari in occasione di una verifica fiscale, di aver NELLA SOSTANZA operato correttamente compiendo però errori NELLA FORMA. In questo caso la recente circolare 9E dell’Agenzia delle Entrate (sulla quale potete trovare un approfondimento qui) aveva fortunatamente chiarito come l’Ente in questione non sarebbe automaticamente decaduto dal regime di favore qualora fossero risultati posti in essere comportamenti in grado di garantire in ogni caso il raggiungimento delle finalità sociali nel rispetto dello spirito del non profit (democraticità, uguaglianza, …).

E proprio in questa direzione si è espressa la CTP di Ferrara con la sentenza n. 215 del 17.02.2014: infatti il Giudice, a fronte della richiesta dell’Ufficio accertatore di disconoscere la natura non profit dell’accertato a causa del mancato rispetto da parte di questi di taluni adempimenti formali, ha ribadito come, nel rispetto del dettato della sopra citata circolare, “la violazione di obblighi formali non assume rilevanza ai fini del mantenimento delle agevolazioni fiscali in capo all’associazione sportiva quando da comportamenti assunti dall’ente sportivo e dai propri associati si può dedurre l’effettiva sussistenza delle condizioni per la realizzazione delle finalità istituzionali; il tutto senza rinunciare all’irrogazione di eventuali sanzioni amministrative per le irregolarità riscontrate”. In altre parole “ciò che conta è l’adozione ed il rispetto in concreto di “modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto” associativo, come previsto nella lett. c) dell’art. 148, al di là dei formalismi”.

Del medesimo tenore letterale la decisione n. 1312/22/14 del 20.02.14 con la quale la CTR della Regione Lombardia ha nei fatti confermato la maggior rilevanza dei profili sostanziali rispetto a quelli formali in occasione di una verifica effettuata su di un Ente sportivo.

ATTENZIONE però a trarre dalle citate decisioni l’insegnamento corretto: infatti la conclusione in base alla quale meri errori formali di gestione non comportino la perdita delle agevolazioni fiscali non rappresenta a parere di chi scrive un buon motivo per operare in modo approssimativo e non consapevole delle (numerose) norme di riferimento!

A buon intenditor … nessuna sanzione!

Per tutti coloro che intendessero verificare la gestione della loro Associazione abbiamo ideato un check di cui seguono specifiche. L’intervento proposto prevede:
– invio da parte nostra via mail di apposito questionario in formato excel;
– trasmissione sempre a mezzo mail del questionario compilato unitamente ad una copia di statuto;
– call conference su skype dedicata all’analisi del questionario, della gestione dell’Associazione ed alle eventuali criticità riscontrate, con verifica delle possibili soluzioni operative;
– predisposizione, nell’arco dei 5 giorni lavorativi successivi alla call, di apposita relazione corredata dall’indicazione delle corrette modalità gestionali.

Per maggiori informazioni sul check, cliccate QUI mettendo come oggetto “info check”.

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