Perchè costituire un’Associazione? Cosa comporta? Come deve essere gestita? Iniziamo a fare ordine …

Chi si approccia al mondo del Non Profit spesso rimane sconcertato dalla quantità di informazioni disponibili gratuitamente online. Certamente non manca materiale su cui documentarsi, ma proprio per questa ragione distinguere le informazioni corrette ed aggiornate da quelle fuorvianti o datate si rivela presto indispensabile per chi vuol “far da sè” ed al contempo gestire l’Ente in maniera corretta e coerente. Cerchiamo dunque di fornire alcune certezze a coloro che muovono i primi passi verso la creazione/gestione di un Ente Non Profit (o Ente Non Commerciale), costituito sotto la forma giuridica di Associazione. Ebbene, queste particolari tipologie di Enti godono di straordinarie agevolazioni di carattere fiscale a condizione che soddisfino precisi requisiti: vediamone i principali.

1. Innanzitutto occorre individuare con chiarezza il fine (lo scopo) che l’Ente intende perseguire. Non tutti gli obiettivi legittimano infatti la costituzione di un Ente Non Profit, poiché lo scopo principale per queste tipologie di Enti deve sempre e comunque essere ideale e non lucrativo (non profit nel vero senso della parola insomma …), in base al D. Lgs. 460/97.In pratica, che significa? Facciamo un esempio:
– MARIO intende promuovere la diffusione della cultura musicale;
– LUIGI intende affittare degli spazi adibiti a box per i cavalli.
Quale dei due scopi legittima la creazione di un Ente Non Profit? Se nel primo caso appare condivisibile il fine ideale cui si tende, nel secondo è impossibile sostenere che la finalità in questione sia adatta alla costituzione di un’Associazione non lucrativa.

2. Coerentemente, l’altro lato della medaglia della finalità ideale è rappresentato dal divieto di distribuzione di utili (ex art. 10 co. 1 lett. D del D. Lgs. 460/1997), che deve formalmente e sostanzialmente caratterizzarlo. Ciò non può stupire, poiché se il fine non è “fare soldi” è scontato che nessuno possa in alcun modo distribuire gli eventuali utili che sono stati raccolti proprio per il perseguimento di uno scopo non profittevole.

3. Fermi gli scopi (ideali) e gli obblighi (divieto di distribuzione di utili) occorre infine definire come sia possibile godere delle agevolazioni fiscali: attraverso una gestione democratica della vita associativa.

Vi sono ulteriori obblighi, sia chiaro, tuttavia abbiamo deciso di concentrare l’attenzione su questo aspetto specifico poiché chi desidera costituire una Associazione deve essere consapevole che l’Ente non è né mai potrà essere di sua esclusiva proprietà. In buona sostanza dunque, il Presidente ed il Consiglio Direttivo non sono che i meri esecutori della volontà del massimo organo deliberativo dell’Associazione: l’Assemblea dei Soci, che approva i rendiconti ed indirizza la vita associativa nel rispetto dei principi di uguaglianza e democraticità.Se siete operatori del settore, o anche solo ve ne siete avvicinati, e qualcosa di quanto sopra non vi torna … attenzione! Perchè forse significa che state utilizzando lo strumento sbagliato per fare qualcosa di giusto oppurelo strumento giusto per fare qualcosa di sbagliato! Insomma … un bel pasticcio!

Per verificare statuto e modalità gestionali adottate dal Vostro Ente proponiamo un intervento che prevede:

  • invio di questionario in formato excel via mail;
  • ricezione del questionario compilato unitamente ad una copia di statuto;
  • call conference su skype (o di persona presso di noi) dedicata all’analisi del questionario, alla gestione dell’Associazione ed alle eventuali criticità riscontrate, con verifica delle possibili soluzioni operative;
  • predisposizione, nei 5 giorni lavorativi successivi, di apposita relazione, con le prassi corrette.

Per maggiori informazioni scriveteci a info@tuttononprofit.com con oggetto “info check”.

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2 commenti

  1. Salve grazie del vostro lavoro informatico 🙂 posso chiedere qual’e il numero minimo utile a costituire un’associazione sportiva? Gli organi direttivi dell’assiciazione Possono esser costituiti solo dai membri “fondatori-proprietari” dell’associazione Stessa? Grazie!

    1. Buongiorno. E’ richiesta una pluralità di persone ai fini della regolare costituzione di un’associazione sportiva (almeno due): ciò posto il consiglio direttivo dovrà sempre essere composto da soci del sodalizio che siano stati regolarmente eletti dall’assemblea dei soci. In un’associazione infatti non esistono “proprietari”, in quanto essere il fondatore di un Ente di questo tipo non ne conferisce un titolo di proprietà poichè trattasi di Ente di tipo associativo, retto da principi di democraticità ed uguaglianza e da una disciplina uniforme del rapporto associativo (https://www.tuttononprofit.com/2016/04/disciplina-uniforme-del-rapporto-associativo-in-una-associazione-non-profit-cosa-significa.html). Cordialità, Stefano Bertoletti

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