La Riforma del Terzo Settore, che ad oggi si traduce in 4 decreti legislativi (sull’istituzione e disciplina del servizio civile universale, il D.L. 40/2017, sull’istituto del cinque per mille, il D.L. 111/2017, sulla revisione della disciplina in materia di impresa sociale, il D.L. 112/2017, ed infine sul Codice del Terzo Settore, il D.L. 117/2017), agita ancora molti operatori, desiderosi di comprendere con certezza che ne sarà dell’Ente che amministrano e della disciplina (soprattutto quella fiscale) che dovrà essere applicata. Almeno su questo una certezza esiste. Forse …
Il Codice del Terzo Settore, legge dello Stato dallo scorso 2 agosto 2017, e dunque vigente dal giorno successivo, ha inserito tra gli Enti del Terzo Settore “le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore” (art. 4).
Questi Enti (i cui statuti devono contenere precise disposizioni al fine di garantire il perseguimento di attività di interesse generale senza finalità di lucro) sono destinatari, tra l’altro, di un nuovo regime fiscale (con tanti cari saluti alla L. 398/91 ed alle agevolazioni di cui al buon vecchio articolo 148 comma 3 del TUIR): sì ma … da quando?
Ebbene, ai sensi dell’articolo 104 comma 2 del C.T.S. “le disposizioni del titolo X (ovverosia quelle relative al “regime fiscale degli Enti del Terzo Settore“) … si applicano agli enti iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore a decorrere dal periodo di imposta successivo all’autorizzazione della Commissione europea … e, comunque, non prima del periodo di imposta successivo di operatività del predetto Registro“. Una deroga a quanto indicato è rappresentata dal comma 1 del citato 104, il quale stabilisce che per le ONLUS, le organizzazioni di volontariato (ODV) e le associazioni di promozione sociale (APS) iscritte nei relativi registri, è stabilita l’applicabilità in via transitoria, a partire dal primo gennaio 2018 e fino all’entrata in vigore delle disposizioni del titolo X, di alcune disposizioni, in particolare:
– social bonus (art. 81 del C.T.S.);
– imposte indirette (art. 82 del C.T.S.);
– detrazioni e deduzioni per erogazioni liberali (art. 83 del C.T.S.);
– esenzione IRES per i redditi degli immobili di ONLUS e APS destinati in via esclusiva allo svolgimento di attività non commerciale (art. 84 co. 2 e art. 85 co. 7 del C.T.S.).
A ciò si aggiunga poi l’interpretazione autentica dei due commi di cui sopra ad opera dell’art. 5 sexies del D.L. 148/2017, in base al quale le disposizioni di carattere fiscale vigenti prima della data di entrata in vigore dello stesso Codice continueranno a trovare applicazione, senza soluzione di continuità, fino a quando non saranno applicabili le nuove disposizioni fiscali previste dal Codice medesimo.
In altre parole, pertanto, l’art. 148 comma 3 “vecchia versione” del TUIR (quello che individuava le agevolazioni fiscali per gli Enti di tipo associativo così com’era prima di essere modificato dall’art. 89 comma 4 del C.T.S., il quale ha ristretto la decommercializzazione ai fini IRES, delle attività rese, in diretta attuazione degli scopi istituzionali e verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti di “associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, sportive dilettantistiche“, escludendo dunque le associazioni assistenziali, culturali, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona) conserverà efficacia fino a quando non inizieranno ad essere applicabili le nuove disposizioni fiscali previste dal Titolo X del Codice. “Anteriormente a tale termine, tutte le associazioni assistenziali, culturali, di promozione sociale e di formazione extrascolastica della persona, ivi comprese quelle che non entreranno a far parte degli Enti del Terzo settore, potranno continuare a fruire della decommercializzazione di cui all’articolo 148, comma 3, del Tuir, sempre che siano in possesso dei requisiti attualmente previsti. Invece, dal momento in cui inizieranno ad essere applicabili le nuove disposizioni fiscali previste dal Titolo X del Codice del Terzo settore, le associazioni assistenziali, culturali, di promozione sociale e di formazione Extrascolastica della persona non potranno più fruire della predetta decommercializzazione che continuerà a trovare applicazione unicamente in favore delle associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose e sportive dilettantistiche” (così ha chiarito Agenzia Entrate in occasione di Telefisco 2018).
Se è vero che “del doman non v’è certezza” … almeno su questo (per il momento) c’è! 😉
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