Compensi ai soci/amministratori di Associazioni, SSD ed ETS: quali i limiti?

Compensi ai soci/amministratori di Associazioni, SSD ed ETS: quali i limiti?

Con la risposta n. 452 del 30 ottobre scorso, Agenzia Entrate è intervenuta su un argomento estremamente delicato che prende le mosse da uno dei temi più controversi (e ricercati) per gli operatori degli Enti Non Profit: i compensi ai soci. L’emanazione del Codice del Terzo Settore, infatti, pur in assenza di piena operatività, ha ulteriormente ampliato il novero delle disposizioni sulla “distribuzione di utili“, circostanza che ne ha reso opportuno un chiarimento interpretativo al fine di coordinare l’art. 148 n. 8 del TUIR, l’art. 90 co. 18 lett. d) della L. 289/2002 e l’art. 8 del D. Lgs. 117/2017.

Posto che l’assenza del fine di lucro per Associazioni Sportive, Enti del Terzo Settore (inclusi APS ed ODV) e Società Sportive Dilettantistiche non è mai stata in discussione, la confusione nasce (ancora una volta) dalla sovrapposizione di riferimenti legislativi, in assenza di adeguato raccordo, il che potrebbe indurre gli operatori a non sapere quale norma dover rispettare.

Compensi ai soci e distribuzione di utili: è possibile soddisfare entrambe le necessità?

La corretta gestione di un Ente Non Profit, soprattutto a fronte del continuo aggiornamento del regime transitorio in attesa del prossimo 30 giugno (termine oggi previsto per gli adeguamenti statutari degli ETS), costituisce terreno fertile per dubbi interpretativi con cui ASD, SSD ed ETS sono costretti a confrontarsi, anche per le implicazioni che ne potrebbero derivare in sede di accertamento fiscale sotto il profilo delle responsabilità personali.

Le agevolazioni fiscali di cui beneficiano questi Enti, in correlazione al valore sociale delle attività promosse, continuano a trovare applicazione anche nelle more della Riforma del Terzo Settore, subordinatamente ai requisiti caratterizzanti un ente non commerciale, posta la necessità di prevedere il “divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge”, ai sensi del già citato art. 148, co. 8 del TUIR.

Ciò significa che non è possibile per un’Associazione/Società Sportiva compensare i propri collaboratori senza violare il divieto di distribuzione di utili? Certo che NO!

È infatti lecito dare un colpo al cerchio (alias compensare i collaboratori) senza distruggere la botte (ossia violando il divieto di distribuzione di utili) corrispondendo emolumenti ai soci/collaboratori in primo luogo basati su attività effettivamente svolte (… e ci mancherebbe altro!) e secondariamente fondati sulla correttezza. A scanso di equivoci, ma soprattutto a sostegno del buon senso e della “virtù” di prima, il Legislatore ha inteso individuare alcune fattispecie che di default sono da ritenersi espresse violazioni della distribuzione di utili, ex art.10 del D. Lgs. 460/1997 (“norma antielusiva di tipo sostanziale“, ex risoluzione di Agenzia Entrate n. 9 del 25.01.2007). Sul tema dei compensi, infatti, questa norma ha identificato alcune fattispecie che “si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili o di avanzi di gestione“, proprio al fine di evitare personali determinazioni della correttezza di un compenso. In questo articolo, dunque, vengono indicate come espresse violazioni del divieto, oltre alle altre:
c) la corresponsione ai componenti gli organi amministrativi e di controllo di emolumenti individuali annui superiori al compenso massimo previsto … per il presidente del collegio sindacale delle società per azioni;
e) la corresponsione ai lavoratori dipendenti di salari o stipendi superiori del 20 per cento rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro per le medesime qualifiche“.

Quali sono i problemi di coordinamento sui compensi ai soci e la distribuzione di utili post – Riforma?

Assodato che l’assenza di profitto personale costituisce requisito imprescindibile per l’individuazione di un soggetto Non Profit (checché ne dicano alcuni, a danno di tutti gli Enti Non Profit), rimane da chiarire come gli operatori sportivi (visto l’art. 90 co. 18 della Legge 289/2002) possano corrispondere compensi ai soci o agli amministratori (nel caso di SSD), date le numerose previsioni legislative sul punto.

Se dell’art. 148 abbiamo già riportato le indicazioni in tema di distribuzione di utili, l’art. 90 della L. 289/2002 impone “l’assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette” per tutte le Società e le Associazioni Sportive Dilettantistiche. Dello stesso tenore il Codice del Terzo Settore, il quale con l’art. 8 co. 2 del D. Lgs. 117/2017 obbliga questi Enti al divieto di “distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo”.

Quali sono, visto il minestrone normativo, i criteri di riferimento per non violare la distribuzione di utili?

Semplice (per così dire):
– fino al termine di cui all’art. 104 co. 2 del CTS (ovvero il periodo di imposta successivo all’autorizzazione della Commissione Europea e, comunque, non prima di quello seguente l’operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore), l’ambito di applicazione di ciascun regime di riferimento resta invariato. Pertanto, per le realtà Non Profit le regole da rispettare in tema di compensi ai soci e distribuzione di utili restano quelle “contenute nel d. lgs. n. 460 del 1997 … e in particolare nell’art. 10, comma 6“;
– successivamente, invece, occorrerà rispettare i criteri introdotti dal Codice del Terzo Settore, indipendentemente dall’iscrizione o meno al RUNTS, in base al quale i compensi percepiti dai soci si configureranno come una distribuzione utili nei casi individuati dall’art. 8 co. 3 lett. a) del D. Lgs. 117/2017, con i limiti da essi individuati. In particolare, oltre gli altri, “la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all’attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni; la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi … salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale“.

Compensi agli operatori del Non Profit: entro quali limiti?

Rivestire la carica di socio/amministratore, sia che si tratti di un ente commerciale, sia che si ricada nel Non ProfitTerzo Settore, è sinonimo di responsabilità, ragione per la quale la diatriba sui compensi ai soci presenta innegabili difficoltà di gestione. Posto che per quanto occupa questo blog nessuno può essere retribuito per il ruolo meramente istituzionale che riveste, entro quali limiti, quindi, è lecito remunerare un socio/amministratore in funzione del lavoro e delle annesse incombenze dirigenziali?

Dato per pacifico che per ogni remunerazione deve sussistere a monte un inquadramento idoneo, sia esso per la corresponsione di indennità sportive, piuttosto che di voucher o per una collaborazione occasionale, occorrerà, caso per caso, verificare mansioni e responsabilità, tenendo sì a mente le fattispecie che d’ufficio configurano una distribuzione di utili, ma senza mai scordarsi che in taluni casi anche i conflitti di interessi possono generare più di qualche imbarazzo (si pensi ad esempio, pur nel rispetto dei vari criteri, ad un CD di un’Associazione composto da madre, padre e figlio, tutti e tre a “libro paga” dell’Ente …).

È più complicato a dirsi che a farsi! Forse …

Per verificare statuto e modalità gestionali adottate dal Vostro Ente proponiamo un intervento che prevede:

  • invio di questionario in formato excel via mail;
  • ricezione del questionario compilato unitamente ad una copia di statuto;
  • call conference su skype (o di persona presso di noi) dedicata all’analisi del questionario, alla gestione dell’Associazione ed alle eventuali criticità riscontrate, con verifica delle possibili soluzioni operative;
  • predisposizione, nei 5 giorni lavorativi successivi, di apposita relazione, con le prassi corrette.

Per maggiori informazioni guardate QUI e scriveteci a info@tuttononprofit.com con oggetto “info check”.

Questo approfondimento è stato realizzato in collaborazione con la Dott.ssa Mimma Sgrò.

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2 commenti

  1. Ho una SSD con ricavi poco sopra i 160.000 euro l’anno, quanto posso remunerare in sostanza l’amministratore senza che risulti una distribuzione indiretta di utili?

    1. Buongiorno. Ferme tutte le considerazioni esposte nell’articolo in commento, una SSD dal punto di vista civilistico è un’ordinaria società di capitali disciplinata dalle disposizioni del Libro V, Titolo V, Capo VII del Codice, commerciale per natura dal punto di vista fiscale ai sensi dell’articolo 73 comma 1 lett. a) del TUIR. Ciò premesso, con la circolare n. 124/E del 22 maggio 1998 è stato chiarito, al paragrafo 5.3, con riferimento all’applicabilità del regime fiscale previsto dall’art. 148, comma 3, del TUIR alle tipologie di enti associativi ivi previste, che in mancanza di espressa indicazione legislativa soccorrono, in proposito, “i criteri stabiliti all’art. 10, comma 6” del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, i quali prevedono, oltre al resto, che “Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili o di avanzi di gestione … la corresponsione ai componenti gli organi amministrativi e di controllo di emolumenti individuali annui superiori al compenso massimo previsto dal decreto del Presidente della Repubblica … per il presidente del collegio sindacale delle società per azioni”. Cordialità, Stefano Bertoletti

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