Quali attività può organizzare un'Associazione Sportiva Dilettantistica (o SSD)?

Quali attività può organizzare un’Associazione (Società) Sportiva Dilettantistica?

Non è un mistero che fino a qualche anno orsono tanti valutassero la costituzione di un’Associazione Sportiva piuttosto che di una Società Sportiva Dilettantistica per proporre attività che in allora erano ritenute sportive, come il crossfit, lo zumba, il krav maga … fino ad arrivare alla toelettatura dei cani (“eh ma facciamo le gare!“). E non è un segreto nemmeno il fatto che in taluni casi la decisione di costituire questi Enti come “sportivi” fosse motivata dal desiderio poco “ideale” di beneficiare dei vantaggi derivanti dal riconoscimento sportivo del CONI (su tutti la possibilità di compensare i propri collaboratori con indennità sportive ex lege 342/2000 esenti da ogni tipo di contributo e da imposte fino all’ammontare di 10.000 euro/anno).

Posto che dello sport dilettantisticonel nostro ordinamento non figura una definizione giuridica univoca” (così la Cassazione 602/2014), per porre freno (e rimedio) a questo andazzo, nel 2017 il CONI, sì in odore di una profonda Riforma (con implicazioni anche sulle ASD e SSD affiliate), ma pur sempre “unico organismo certificatore della effettiva attività sportiva svolta dalle società e associazioni dilettantistiche” (ex art. 7 D.L. 136/2004, convertito con L. 186/2004), ha deliberato di stringere le maglie attorno alle attività sportive riconosciute come ammissibili ai fini dell’iscrizione al Registro dallo stesso istituito.

Attività sportive riconosciute del CONI: l’elenco completo

Il risultato è un disciplinario, articolato in più di 100 sport per oltre 380 discipline sportive, che se da un lato agevolano la comprensione (se l’attività rientra tra quelle sportive secondo il CONI allora è sicuramente legittimo costituire una ASD/SSD), dall’altro cancellano ogni dubbio interpretativo (perchè se l’attività non rientra in elenco di certo non potrà essere promossa attraverso un Ente iscritto al CONI).
Ricordate in proposito la diatriba sul fitness e la specifica disciplina sportiva individuata dal CONI …?

Perchè “fraintendere” volutamente le attività può essere un errore dalle conseguenze tragiche

“Eh vabbè, scriviamo danza sportiva e poi facciamo zumba!”

Modificate “danza sportiva” e “zumba” con qualsiasi altra attività, rispettivamente sportiva e non sportiva che vi venga in mente, ed avrete il 99% delle risposte che riceviamo a fronte della spiegazione di questa “novità” (ormai vecchia di due anni). Non è difficile comprendere come questa “soluzione”, se vogliamo chiamarla così, faccia acqua da tutte le parti in caso di verifica, almeno per tre ordini di motivazioni:
– se dichiaro un’attività e ne organizzo un’altra, non sportiva, quest’ultima non potrà sicuramente beneficiare delle agevolazioni fiscali riservate alla prima, ed il relativo istruttore non potrà certamente essere indennizzato con i compensi sportivi, perchè non si sta occupando di attività sportive;
– se l’attività promossa non è sportiva e non è nemmeno connessa ad essa, non potrà beneficiare neanche del trattamento fiscale individuato dalla L. 398/91, così come chiarito dalla circolare 18/E di Agenzia Entrate, con tutte le conseguenze del caso in termini dichiarativi, di contabilità, e di imposte/IVA;
– se scientemente decido di indossare un abito sportivo che so non fare al caso mio solo per goderne i benefici, non credete che questo atteggiamento possa per così dire “indispettire” i funzionari preposti ad un’eventuale verifica? D’altronde non è che se un gatto lo chiamo cane questo inizia ad abbaiare …

Se l’attività promossa non è sportiva … quale Ente creare?

Se le attività promosse non sono sportive, questo non comporta (ovviamente!) l’impossibilità di perseguire quel dato fine (se ideale) attraverso un Ente Non Profit, ma semplicemente che, se lo scopo non è lucrativo, occorrerà indirizzarsi verso un altro soggetto giuridico non commerciale (e non sportivo), sia esso del Terzo Settore (quando verrà), piuttosto che un’Associazione di Promozione Sociale o un’Organizzazione di Volontariato (con nuova scadenza per la modifica degli statuti prorogata al 30 giugno 2020). Occorrerà a quel punto individuare tra quale (o quali) attività di interesse generale, indicate dall’art. 5 D. Lgs. 117/2017, rientri quella da promuovere (che ragionevolmente potrà essere ricompresa tra le “attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale” ex lettera i) del citato articolo) … ed il gioco è fatto!
Senza sacrificare la sostanza in nome della forma e soprattutto nel rispetto della legge!

Verificate dunque con molta attenzione la natura dell’attività che intendete promuovere (o che già state gestendo …), perchè il castello (di carte) potrebbe cascarvi sulla testa! Se avete piacere, noi siamo qui!

Per verificare statuto e modalità gestionali adottate dal Vostro Ente proponiamo un intervento che prevede:

  • invio di questionario in formato excel via mail;
  • ricezione del questionario compilato unitamente ad una copia di statuto;
  • call conference su skype (o di persona presso di noi) dedicata all’analisi del questionario, alla gestione dell’Associazione ed alle eventuali criticità riscontrate, con verifica delle possibili soluzioni operative;
  • predisposizione, nei 5 giorni lavorativi successivi, di apposita relazione, con le prassi corrette.

Per maggiori informazioni scriveteci a info@tuttononprofit.com con oggetto “info check”.

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8 commenti

  1. Buonasera, è possibile creare un’ ASD con scopo di offrire sia lezioni di fitness e arti Marziali come lotta e k-1 e nel contempo utilizzare la stessa erogando servizi di sicurezza a privati?

    1. Buongiorno. Ai fini della costituzione di una ASD occorre che la stessa intenda organizzare e promuovere, senza finalità di lucro, una o più attività sportive tra quelle riconosciute ai fini dell’iscrizione e successivo accreditamento al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche. Segnalo in proposito un nostro approfondimento specifico: https://www.tuttononprofit.com/2020/01/attivita-sportive-associazione-societa-sportiva-dilettantistica-asd-ssd.html. Ciò premesso, l’ASD potrà eventualmente anche organizzare e promuovere attività commerciali marginali, secondarie e sussidiarie, secondo le modalità individuate dal D. Lgs. 36-2021 secondo le previsioni del regime fiscale di riiferimento individuato (solitamente quello di cui alla L. 398-91: https://www.tuttononprofit.com/2018/10/circolare-18e-attivita-connesse-associazioni-ssd-398-91.html). Cordialità, Stefano Bertoletti

  2. Come scopo di una ASD può essere riportato:
    la promozione, la diffusione, il coordinamento, la pratica e anche l’attività didattica, l’aggiornamento e il perfezionamento di TUTTE LE SPECIALITÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE disciplinate e organizzate da una FSN e/o EPS riconosciute dal CONI, a cui questa associazione intende o è affiliata.???

    In sostanza va bene non specificare delle attività in particolare o no??

    Grazie

    1. Buongiorno. L’articolo 7 del D. Lgs. 36/2021 stabilisce che negli statuti delle Associazioni Sportive Dilettantistiche deve essere espressamente previsto (oltre al resto) “l’oggetto sociale con specifico riferimento all’esercizio in via stabile e principale dell’organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica”. Ciò posto si ritiene necessario un oggetto sociale definito, con riferimento alle discipline sportive riconosciute dal CONI/RAS (https://www.tuttononprofit.com/2022/09/al-via-il-nuovo-registro-attivita-sportive-dilettantistiche-ecco-come-iscriversi.html). Cordialità, Stefano Bertoletti

  3. Vorrei creare un villaggio sportivo con mio fratello, all’interno ci saranno diverse discipline, padel, tennis, basket, nuoto, calcetto, palestra e altre ancora. È sufficiente l’iscrizione al coni o dobbiamo iscriverci ad ogni federazione? E questa può essere un’associazione sia di lucro che non? Per ottenere agevolazioni fiscali, quale soluzione ci consiglia?
    Grazie

    1. Buongiorno. La scelta dell’Ente da costituire dipende dalle Vostre finalità: qualora trattasi della promozione delle attività sportive (in assenza di scopo di lucro) legittima sarebbe l’apertura di un Ente Non Profit, sia esso una ASD o SSD, con tutte le relative agevolazioni del caso anche in funzione della legittima iscrizione al registro CONI, anche solo per il tramite di un Ente di Promozione Sportiva, e non necessariamente di tutte le Federazioni Sportive Nazionali di riferimento; qualora invece il Vostro obiettivo (legittimo) fosse economico allora la scelta dovrebbe necessariamente ricadere su di un Ente For Profit, commerciale per natura con l’obiettivo di distribuire i relativi utili. Vi segnalo in proposito un nostro approfondimento specifico https://www.tuttononprofit.com/2013/10/quale-ente-creare-per-svolgere-attivita.html, suggerendoVi la possibilità, se lo ritenete, di fissare una call dedicata funzionale ad analizzare la Vostra idea progettuale fornendoVi il supporto richiesto. Cordialità, Stefano Bertoletti

  4. Buonasera,
    una singola ASD può contenere nell’oggetto sociale più di una attività sportiva (es golf + equitazione)?

    1. Buongiorno. Nulla osta alla circostanza che una ASD preveda di organizzare, gestire e proporre più attività sportive, posto però il necessario rispetto delle attività previste a fronte delle discipline sportive riconosciute come ammissibili dal CONI ai fini dell’iscrizione al relativo registro, come abbiamo precisato qui: https://www.tuttononprofit.com/2017/02/prorogata-al-2018-la-bonifica-del-registro-coni-secondo-le-previsioni-della-delibera-1566-2016.html. Cordialità, Stefano Bertoletti

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