Titoli sportivi: senza non si possono attivare contratti di lavoro sportivo

Il titolo di quest’articolo potrebbe apparire come una riflessione ovvia, eppure ancora non tutti hanno compreso la portata di questa evidenza necessaria.

Al di là di Leggi Regionali, anche un pò datate (vedi la legge 17 del 1996 Regione Piemonte, che penso proprio di conoscere bene) anche la recente Riforma dello Sport ha sottolineato l’importanza di titoli sportivi qualificanti. Questo per tutelare la salute delle persone che frequentano le attività sportive proposte da ASD/SSD.

Contratti di lavoro sportivo: quali titoli sono necessari?

Riguardo attività sportive non agonistiche, che quindi non fanno riferimento a campionati in ambito FSN o EPS, ad esempio per la disciplina “ginnastica finalizzata alla salute e al fitness”  è corretto ritenere VALIDA  la Laurea in scienze motorie e sportive, diploma ISEF (è inutile ricordare che gli Istituti di formazione di primo livello sono le Università), in questo caso non ci saranno limitazioni di utilizzo in presenza di differenti affiliazioni; ma anche i titoli rilasciati da FSN (Federazioni Sportive Nazionali Riconosciute) ed EPS (Enti di Promozione Sportiva Riconosciuti). In questo caso coerenti ai soggetti affilianti (altrimenti dovrà essere richiesta e pagata, la conversione).

Esiste una necessità formale (il titolo con relativo attestato in originale) e sostanziale (aver frequentato un percorso didattico/formativo con specifica valutazione finale).

Titoli sportivi per assistenza nelle attività motorie e sportive

Ai sensi dell’art. 42, D. Lgs. n. 36/2021: “I corsi ((di attività motoria e sportiva)) offerti all’interno di palestre, centri e impianti sportivi di ogni tipo, a fronte del pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo, anche sotto forma di quote di adesione, devono essere svolti con il coordinamento di un chinesiologo o di un istruttore di specifica disciplina ((in possesso di una equipollente abilitazione professionale)), dei cui nominativi deve essere data adeguata pubblicità”.

Il chinesiologo deve essere in possesso di diploma “rilasciato dall’Istituto superiore di educazione fisica (ISEF) di cui alla legge 7 febbraio 1958, n. 88, recante Provvedimenti per l’educazione fisica, o la laurea in scienze motorie di cui al decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178, recante Trasformazione degli Istituti superiori di educazione fisica e istituzione di facoltà e di corsi di laurea e di diploma in scienze motorie, a norma dell’articolo 17, comma 115, della legge 15 maggio 1997, n. 127, oppure titoli di studio equipollenti conseguiti all’estero e riconosciuti dallo Stato italiano”.

L’istruttore di specifica disciplina deve avere i “requisiti ((abilitanti)) previsti per le singole attività motorie e sportive dalle relative Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate o dagli Enti di Promozione Sportiva ((anche paralimpici)) riconosciuti dal CONI e dal CIP”.

Contratti di lavoro sportivo: cosa fare se non si ha ancora un titolo sportivo?

Meglio correre, alla velocità della luce, ai ripari!

Segnaliamo inoltre che titoli non sportivi (per quanto importanti) non hanno, da questo punto di vista, alcun valore e siccome non è così strano che alcuni sostengano che ad esempio la danza, secondo loro, non sia una disciplina sportiva, per costoro non c’è alcuna possibilità di utilizzare contratti con lavoratori sportivi (con i relativi benefici). Quindi (anche a seguito del fatto che lo sport è recentemente entrato in Costituzione) o cambiano opinione, si costituiscono in enti sportivi e si riferiscano ad operatori in possesso di titoli sportivi, oppure mantengono la loro coerenza.

Già durante la pandemia abbiamo assistito a “voltagabbana deliranti” (tutte attività non solo sportive, ma anche di preminente interesse Nazionale), chissà ora cosa succederà.

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