Credito d'imposta per sponsorizzazioni sportive verso ASD/SSD: come ottenerlo?

Credito di imposta per sponsorizzazioni sportive verso ASD/SSD: come ottenerlo?

Firmato dall’ormai ex Premier Giuseppe Conte “su proposta del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze”, è in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale il Decreto contenente le modalità ed i criteri attuativi dell’art. 81 D.L. n. 104/2020 (cosiddetto “Decreto Agosto”), in materia di credito di imposta “per gli investimenti pubblicitari in favore di leghe e società sportive professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche.

Credito di imposta per sponsorizzazioni sportive: cos’è?

Si tratta di un contributo “pari al 50 per cento degli investimenti effettuati” e riconosciuto sotto forma di credito di imposta ad imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali che operino investimenti di carattere pubblicitario, “incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell’ambito delle discipline olimpiche ovvero società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici e che svolgono attività sportiva giovanile”.

Sponsorizzazioni verso ASD/SSD: come ottenere il credito di imposta?

Il beneficio è subordinato alla presentazione di apposita istanza al Dipartimento dello Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, da inoltrare entro il primo aprile 2021 e contenente gli elementi identificativi dell’investimento effettuato, del soggetto investitore e del beneficiario, con indicazione del monte contributivo richiesto.

A tal fine, occorre che gli importi complessivi investiti in pubblicità nel periodo compreso tra il primo luglio ed il 31 dicembre 2020 non siano inferiori a 10.000 euro e siano rivolti a leghe, Società Sportive professionistiche ed ASD/SSD, in relazione alle quali i ricavi “di cui all’articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativi al periodo d’imposta 2019, e comunque prodotti in Italia” risultino di importo “almeno pari a 200.000 euro e fino a un massimo di 15 milioni di euro”.

La disposizione precisa che sia le società professionistiche che i sodalizi dilettantistici sono tenuti a certificare lo svolgimento di attività sportiva giovanile”, restando comunque escluse dall’agevolazione “le sponsorizzazioni nei confronti di soggetti che aderiscono al regime previsto dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398.

Come ulteriore condizione, è necessario che “i pagamenti siano effettuati con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241”.

Credito di imposta per sponsorizzazioni verso ASD/SSD: come utilizzarlo?

Il Dipartimento provvederà poi a concedere il beneficio, pubblicando sul proprio sito istituzionale, entro 90 giorni dallo scadere del termine per la presentazione della domanda, l’elenco dei beneficiari.

Ai sensi del comma 2, “il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione”, tramite modello F24, nel limite massimo della dotazione finanziaria predisposta, pari a 90 milioni di euro, “che costituisce tetto di spesa per l’anno 2020”.

In aggiunta, qualore le risorse disponibili risultassero insufficienti rispetto al numero di richieste ammesse, si procederà alla ripartizione tra i beneficiari “in misura proporzionale al credito di imposta astrattamente spettante calcolato ai sensi del presente articolo, con un limite individuale per soggetto pari al 5 per cento del totale delle risorse annue”.

Sponsorizzazioni verso ASD/SSD sempre deducibili

Giova per completezza ricordare che, ai sensi dell’articolo 90, comma 8, della Legge n. 289/2002 i corrispettivi erogati a favore di “società, associazioni sportive dilettantistiche e fondazioni costituite da istituzioni scolastiche, nonché di associazioni sportive scolastiche che svolgono attività nei settori giovanili riconosciuta dalle Federazioni sportive nazionali o da enti di promozione sportiva”  rappresentano per lo sponsor spese di pubblicità che, in quanto tali, sono sempre deducibili entro il limite di importo annuo di 200.000 euro. La natura della prestazione è ribadita dallo stesso art. 81, il quale sottolinea al quinto comma, come essa sia diretta “alla promozione dell’immagine, dei prodotti o servizi del soggetto erogante mediante una specifica attività della controparte”.

Ulteriore conferma è ravvisabile nell’ordinanza della Corte di Cassazione n. 8540 del 6 maggio 2020, all’interno della quale si precisa che il citato articolo 90 ha introdotto “una presunzione legale assoluta circa la natura pubblicitaria di tali spese”, chiarendo (anche sulla base di pronunce precedenti) che “in tema di detrazioni fiscali”, tale presunzione sussiste a condizione che:
– la sponsorizzazione sia diretta ad “una compagine sportiva dilettantistica”;
“sia rispettato il limite quantitativo di spesa”;
– la sponsorizzazione sia diretta a “promuovere l’immagine ed i prodotti dello sponsor”;
“il soggetto sponsorizzato abbia effettivamente posto in essere una specifica attività promozionale”, essendo irrilevanti requisiti ulteriori.

Questo approfondimento è stato realizzato in collaborazione con la Dott.ssa Mimma Sgrò.

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