La delibera del CONI n. 1574 (del 18 luglio 2017) dedicata al “Regolamento di funzionamento del Registro Nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche” ha sancito l’obbligo, in capo a tutti gli Enti sportivi iscritti al Registro istituito e tenuto dallo stesso CONI, di comunicare, a partire dal primo gennaio 2019, gli eventi sportivi, didattici e formativi realizzati, in maniera da confermare la legittimità del riconoscimento sportivo operato dal CONI e beneficiare dunque di tutte le agevolazioni (anche fiscali) che ne discendono.
Cerchiamo quindi di fare un po’ di ordine, vista l’importanza della posta in palio.
Novità del 17/12/2019: il 273° Consiglio Nazionale del CONI ha approvato “la sanatoria delle iscrizioni al Registro in corso di validità al 31 dicembre 2019 per il mancato caricamento dell’attività sportiva, inclusa quella didattica, nonché per anomalie riferite esclusivamente agli anni 2018 e 2019, dei codici 450, 470, 490 e 500 e che, per quanto concerne il possesso del requisito del riconoscimento del CONI ai fini del beneficio del 5 per mille per le annualità 2018 e 2019, restano validi gli atti e le decisioni già adottate dal CONI“.
Quali eventi/attività possono essere comunicate al CONI?
Le comunicazioni in questione consentiranno alle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche interessate di poter contribuire a rafforzare il loro reale status “sportivo” e continuare dunque a beneficiare dei privilegi riservati agli Enti iscritti al CONI … pena la sospensione/cancellazione dal Registro! Sul punto il regolamento (all’art. 2) pone l’accetto su tre aspetti fondamentali della vita “sportiva” dell’Ente, che dovranno necessariamente essere comunicati al CONI.
Definizione delle attività sportive, didattiche e formative (art. 2 Regolamento del Registro)
Con “attività sportiva” si intende l’organizzazione, da parte di un ente sportivo dilettantistico, e/o la sua partecipazione a competizioni sportive territoriali, nazionali ed internazionali, indette da enti sportivi dilettantistici iscritti al Registro oppure approvate e/o indette dall’Organismo sportivo che ha proceduto al riconoscimento ai fini sportivi e all’affiliazione dell’ente sportivo dilettantistico e ne riconosce i risultati.
Con “attività didattica” si intende l’organizzazione e/o la partecipazione a corsi di avviamento allo sport e alla pratica della disciplina sportiva organizzati da ente sportivo dilettantistico iscritto al Registro e/o dall’Organismo sportivo o dall’ente sportivo dilettantistico ad esso affiliato purché in possesso dei requisiti tecnici e organizzativi e delle competenze necessari per l’organizzazione dei corsi e/o definiti e richiesti nei regolamenti dell’Organismo sportivo che l’ha riconosciuto ai fini sportivi e per attività dallo stesso riconosciute, a condizione che gli istruttori siano in possesso delle competenze tecniche e professionali richieste per quella specifica disciplina sportiva per la quale svolgono l’attività didattica.
Con “attività formativa” si intende le iniziative finalizzate alla formazione e all’aggiornamento dei tesserati dell’Organismo sportivo che ha affiliato e riconosciuto ai fini sportivi l’ente sportivo dilettantistico, incluse le attività di divulgazione dei valori dello sport quale strumento di miglioramento della vita e della salute, nonché mezzo di educazione e di sviluppo sociale, con particolare attenzione a temi come la tecnica della disciplina sportiva, i controlli sanitari, le norme di sicurezza dei tesserati e l’ordinamento sportivo. Le attività formative possono essere organizzate direttamente dall’Organismo sportivo o dallo stesso ente sportivo dilettantistico purché in possesso dei requisiti tecnici e organizzativi definiti e delle competenze decisi e richiesti nei regolamenti dell’Organismo sportivo che l’ha affiliato e riconosciuto ai fini sportivi e devono essere condotte da docenti in possesso di specifiche competenze tecniche e professionali.
Come comunicare gli eventi al CONI?
È onere degli Organismi affilianti (e dunque di Enti di Promozione Sportiva, Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Sportive Associate) individuare le modalità e le procedure da seguire per consentire ai propri Enti affiliati (che sono le ASD e SSD destinatarie dell’obbligo) di effettuare le comunicazioni che i primi dovranno, per conto loro, trasferire nell’apposita sezione del Registro CONI (visibile dunque nell’area riservata di ciascun Ente iscritto alla piattaforma in questione).
Se questa pare una bella notizia per ASD/SSD (che possono superficialmente ricondurre l’obbligo in capo ad EPS/FSN/DSA), in realtà le conseguenze derivanti dalla mancata comunicazione degli eventi (siano essi sportivi piuttosto che didattici o formativi) si abbatterebbero certamente anche su di loro, arrivando anche alla “sospensione” dal Registro, il cui passo successivo sarebbe facilmente immaginabile.
Come può una ASD/SSD intervenire per adempiere alla comunicazione eventi al CONI
Dato per pacifico che è dunque nell’interesse di Associazioni e Società Sportive poter effettuare le comunicazioni eventi richieste dal CONI, e posto altresì che numerosi Enti affilianti hanno lamentato gravi difficoltà nell’adempiere al nuovo obbligo (tant’è che la Giunta Nazionale del CONI ha emanato una comunicazione lo scorso 16 luglio fondata proprio sulla “problematica che vede coinvolti alcuni Organismi Sportivi in conseguenza del tardivo rilascio – imputabile ai rispettivi fornitori informatici – degli idonei programmi tecnici”), suggeriamo a tutte le ASD/SSD che non avessero ricevuto alcuna notizia in merito da parte dei propri Enti di Promozione/Federazioni Sportive di riferimento di sollecitarne un intervento, così da poter far fronte al nuovo obbligo.
Nel caso in cui invece l’Ente abbia provveduto alla comunicazione di un evento al proprio EPS/FSN, occorre che verifichi nell’apposita area riservata sul sito del Registro CONI se siano state riportate le attività in questione, poiché in difetto l’ASD/SSD non avrebbe comunque nessuna possibilità di intervento diretto.
Quali i termini per l’inserimento dei dati?
In via generale, queste le linee guida per l’inserimento dei dati:
1. non può essere inserito un evento della durata superiore di 12 mesi;
2. non può essere inserita una gara di un evento sportivo se la data di svolgimento risulti antecedente la data di inizio dell’evento stesso;
3. un evento non può essere inserito né modificato oltre 30 giorni rispetto alla sua data di fine;
4. una gara di un evento sportivo non può essere inserita se la data di svolgimento sia successiva a 30 giorni dalla fine dell’evento stesso;
5. una gara di un evento sportivo non può essere inserita se la data di svolgimento sia precedente a 30 giorni rispetto alla data di caricamento;
6. non si possono inserire i partecipanti ad una gara oltre il 30esimo giorno successivo allo svolgimento.
Proprio alla luce delle problematiche di cui sopra, la comunicazione CONI dello scorso luglio ha inteso “sanare” il pregresso, sospendendo le condizioni di cui sopra fino al 30 settembre scorso, in maniera tale da consentire agli Enti affilianti di provvedere all’inserimento dei dati relativi a tutti gli eventi realizzati nei primi nove mesi dell’anno.
Quali conseguenze in caso di mancata comunicazione?
Se è assolutamente auspicabile che in occasione della procedura di verifica per la sospensione/cancellazione dal Registro CONI in caso di mancata comunicazione degli eventi sia auspicabile che non vengano trascurate le numerosissime difficoltà che ASD/SSD hanno dovuto loro modo subire a causa dei ritardi dei rispettivi Organismi affilianti, è sicuramente certo che per un Ente sportivo la sospensione/cancellazione dal Registro CONI determinerebbe conseguenze devastanti, consistenti in:
– perdita del riconoscimento “sportivo” garantito dall'”unico organismo certificatore della effettiva attività sportiva svolta dalle società e associazioni dilettantistiche” (ex art. 7 D. L. 136/2004);
– perdita delle agevolazioni fiscali connesse alla qualificazione “sportiva dilettantistica” dell’attività organizzata;
– perdita della possibilità di erogare indennità ai collaboratori sportivi ex art. 67 del TUIR (i vecchi 7500 euro, divenuti 10000 nel 2018, in completa esenzione fiscale e contributiva).
In due parole: UNA TRAGEDIA.
Non sottovalutate quindi questo nuovo adempimento (che nei fatti si traduce semplicemente comunicando al Vostro Ente di riferimento nient’altro che non siano le attività che già organizzate od alle quali partecipate, in aggiunta alle altre cose da fare), perché le conseguenze della dimenticanza (indipendentemente dalle colpe degli attori in gioco) potrebbero davvero essere drammatiche!
Per verificare statuto e modalità gestionali adottate dal Vostro Ente proponiamo un intervento che prevede:
- invio di questionario in formato excel via mail;
- ricezione del questionario compilato unitamente ad una copia di statuto;
- call conference su skype (o di persona presso di noi) dedicata all’analisi del questionario, alla gestione dell’Associazione ed alle eventuali criticità riscontrate, con verifica delle possibili soluzioni operative;
- predisposizione, nei 5 giorni lavorativi successivi, di apposita relazione, con le prassi corrette.
Per maggiori informazioni scriveteci a info@tuttononprofit.com con oggetto “info check”.

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Gent.mo dott. Bertoletti, La ringrazio per la cortese risposta.
Chiedo ulteriore chiarimento: premesso che la nostra ASD è già iscritta al registro CONI tramite EPS, considerato che sul portale CONI è previsto un accesso riservato agli EPS e uno alle Associazioni/Società è possibile per una ASD registrarsi e accedere in apposita sezione riservata per poter stampare il certificato d’iscrzione. Grazie
Buongiorno. Confermo che per l’Ente è necessaria la registrazione e l’accesso ai fini della stampa del certificato. Cordialità, Stefano Bertoletti
Buongiorno,
chiedo a chi compete la stampa del certifficato di iscrizione al registro coni; all’ente sportivo a cui l’asd è affiliata oppure l’asd è tenuta ad effettuare la registrazione sul portale coni, a cura del legale rappresentante, tramite apposita sezione ?
grazie
Buongiorno. Una ASD che intenda ottenere il riconoscimento sportivo godendo altresì delle agevolazioni fiscali che derivano da detta qualifica, è tenuta ad iscriversi al Registro CONI per il tramite di un Ente di Promozione Sportiva/Federazione Sportiva Nazionale. Sarà in ogni caso l’Ente a dover procedere in esito all’affiliazione all’EPS/FSN all’accreditamento diretto presso il “Registro Nazionale Società Sportive Dilettantistiche” (https://rssd.coni.it/), stampando in esito il relativo certificato. Segnalo in proposito i nostri approfondimenti specifici: https://www.tuttononprofit.com/category/registro-coni. Cordialità, Stefano Bertoletti