Fatturazione elettronica e tutela della privacy sono conciliabili?

Fatturazione elettronica e tutela della privacy sono conciliabili?

Il 1° gennaio 2019 è scattato l’obbligo di fatturazione elettronica anche per Associazioni, Società Sportive Dilettantistiche e (futuri) Enti del Terzo Settore, novità che ai più, anche tuttora, non pare collegata agli obblighi di tutela della privacy. Ma se in prima battuta può sembrare così (forse perchè questa novità era già di per sé bella “sostanziosa”, senza necessità di complicarla ulteriormente …), a distanza di un anno, è giunto il momento di fare i conti con le implicazioni e le conseguenze di questo adempimento (insieme agli altri), soprattutto a fronte degli ultimi risvolti legati al tema del trattamento dei dati che hanno reso necessario l’intervento da parte del Garante della privacy.

Andiamo con ordine.

Ricevute fiscali e fatture elettroniche: obbligo o facoltà di emissione?

Visto il particolare valore sociale riconosciuto al Non Profit, di cui lo sport è parte integrante, così come confermato anche dai principi generali di cui all’art. 2 del Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 117/2017), gli Enti aventi “finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale” hanno diritto di usufruire di un regime fiscale agevolato e di favore, coerente con le loro finalità.

Tra le agevolazioni fiscali riconosciute, in attesa della piena operatività del Codice, nelle more dei decreti attuativi mancanti oltreché dell’istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, di primario rilievo è la decommercializzazione dei proventi incassati da parte degli associati, oggi ex art. 148 TUIR, ferma restando:
– l’assenza di finalità di lucro;
– il pagamento di corrispettivi specifici da parte di iscritti, associati o partecipanti per “le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali“, (che per gli ETS sarà “l’attività svolta dalle associazioni del Terzo settore nei confronti dei propri associati e dei familiari e conviventi degli stessi in conformità alle finalità istituzionali dell’ente“, ex art. 79 co. 6 D. Lgs. 117/2017, tenuto conto delle indicazioni rese nella nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 12 aprile 2019).

A questa agevolazione si aggiunge poi, in virtù dell’adesione al “vecchio” regime introdotto dalla legge n. 398/91, la possibilità di determinare forfettariamente sia il reddito imponibile che l’IVA, oltreché l'”esonero dall’obbligo di rilascio della ricevuta e dello scontrino fiscale per determinate categorie di contribuenti“, tra le quali rientrano le associazioni (non solo quelle sportive) ed, ex art. 90 co. 1 L. 289/2002, anche le Società Sportive Dilettantistiche.

Per ASD ed SSD dunque (e per gli ETS ex art. 87 co. 5 del D. Lgs. 117/2017), resta fermo l’esonero dall’obbligo di emissione di scontrini, ricevute fiscali e fatture, “tranne che per le prestazioni di sponsorizzazione, per le cessioni o concessioni di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica e per le prestazioni pubblicitarie” (come ribadito dalla circolare 18/E dell’agosto 2018), lasciandoli nella condizione di scegliere se emettere o meno tali documenti, circostanza che ovviamente NON significa che:
– la ricevuta possa non essere emessa qualora espressamente richiesta (anche alla luce delle ultime novità in termini di detrazioni fiscali per le attività sportive dei figli minori a carico);
– la somma di denaro incassata possa non essere contabilizzata anche se non collegata a corrispondente ricevuta.
Il tutto a maggior ragione, visto che una regolare tenuta della documentazione (anche contabile) può costituire valido strumento di prova della buona fede e regolarità di gestione, a fronte di un possibile accertamento fiscale.

Il passaggio alla fatturazione elettronica: un rischio reale per la tutela della privacy?

Dallo scorso anno il ciclo attivo/passivo delle fatture, salvo particolari eccezioni, deve avvenire in formato elettronico attraverso il Sistema di Interscambio, così da snellire (quantomeno in linea teorica) la burocrazia e fronteggiare (tra i molti intenti) l’evasione fiscale. L’obbligo previsto, al di là di talune particolari categorie di contribuenti, è facoltativo anche per le organizzazioni non commerciali che:

  • non svolgano alcuna attività di tipo commerciale, o comunque connessa a quelle istituzionali;
  • abbiano svolto attività commerciali nell’anno precedente per importi non superiori ai 65.000,00 euro/anno.

Nulla è variato, in ogni caso, per le “semplici” ricevute fiscali (quelle emesse per le attività istituzionali per intenderci), per le quali contenuti e modalità di emissione (fermo l’esonero dall’obbligo) sono rimasti invariati, salvo la bella novità dell’esenzione dall’imposta di bollo per ASD/SSD iscritte al Registro CONI (cui si aggiungeranno le previsioni specifiche in merito introdotte dal Codice del Terzo Settore per ETS, APS ed ODV una volta operative).
Ciò premesso, al di là delle buone intenzioni che hanno guidato il Legislatore nell’introduzione dell’adempimento, quel che (forse) è passato in secondo piano riguarda la tutela della privacy, sulla quale da qualche tempo il Regolamento UE 679/2016 (meglio noto come GDPR) ha pensionato il “nostro” vecchio D. Lgs. 196/2003.

Fatturazione elettronica e privacy: convivenza problematica?

La questione è quasi paradossale, poichè si fonda sulla necessità, da un lato, di tutela della privacy, com’è giusto che sia, ma dall’altro su quello di “certificare” i contenuti collegati alla fatturazione elettronica. La stessa Agenzia delle Entrate, a fronte delle difficoltà di gestione della moltitudine di dati pervenuti attraverso il nuovo sistema di fatturazione, ha infatti dovuto fare i conti con i risvolti delle nuove incombenze.

E se il Garante della privacy ha suggerito, quale rimedio possibile, l’archiviazione e la conservazione dei soli dati strettamente necessari ai controlli, eliminando le informazioni di dettaglio su beni e servizi acquistati in grado di rivelare le abitudini di ciascuno (dunque potenzialmente lesive della privacy) escludendo altresì dall’obbligo di emissione le prestazioni sanitarie e legali, quali ricadute potrebbero esserci per il settore Non Profit?

La fatturazione elettronica si può conciliare con la tutela della privacy all’interno di enti sportivi che ogni giorno organizzano corsi di nuoto, fitness, e chi più ne ha più ne metta (purchè riconosciuti dal CONI), anche per il miglioramento dello stato di salute dei propri iscritti?

Per comprendere quanto siamo lontani da una soluzione, i più curiosi potranno consultare QUI l’ultima memoria del Garante per la protezione dei dati personali presentata alla Camera dei Deputati lo scorso 5 novembre 2019.

Non ci resta che attendere eventuali indicazioni in merito, anche se forse, ancora una volta, il binomio sport e salute è stato sottovalutato nella sua correlazione diretta.

Questo approfondimento è stato realizzato in collaborazione con la Dott.ssa Mimma Sgrò.

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