Terzo Settore

TERZO SETTORE: modifica statuti entro il 3 agosto 2019 … o il 30 giugno 2020?

La circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali dello scorso 31 maggio ha chiarito come “la naturale sede di esercizio della funzione di accertamento circa la effettiva conformità degli statuti alle disposizioni del Codice non possa essere che il procedimento … finalizzato al perfezionamento dell’iscrizione al RUNTS”, ma intanto l’11 giugno scorso è stato approvato dalla Commissione competente della Camera dei Deputati un emendamento alla legge di conversione del Decreto Crescita (atto della Camera 1807) nel quale si chiede che “i termini per l’adeguamento degli statuti delle bande musicali, delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale e delle imprese sociali” ai sensi del D. Lgs. 117/2017 siano “prorogati fino al 30 giugno 2020”.

Aggiornamento del 27 giugno 2019: è ufficiale la proroga al 30 giugno 2020 del termine per l’adeguamento degli statuti di ONLUS, Organizzazioni di Volontariato (ODV) ed Associazioni di Promozione Sociale (APS) ai fini del loro ingresso nel Terzo Settore. Entro tale data, pertanto, gli Enti interessati potranno adeguare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria (c.d. “regime alleggerito”) al fine di adeguarli alle nuove disposizioni inderogabili.

QUI il nostro video tutorial aggiornato con le istruzioni per modificare lo statuto di un’Associazione Non Profit.

In attesa dell’istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, la relativa Riforma si è arricchita di un’ulteriore circolare di chiarimento (successiva a quelle del dicembre 2017, dicembre 2018 e aprile 2019) sugli “adeguamenti statutari degli Enti del Terzo Settore” ma soprattutto di un emendamento che, già approvato, se e quando diverrà ufficiale posticiperà il termine per le modifiche statutarie al prossimo 30 giugno 2020. Cerchiamo quindi di fare un poco di ordine sullo stato dell’arte della Riforma, individuando i punti fermi e le novità, dubbi e prospettive.

Cos’è il Terzo Settore

Per individuare una definizione di Terzo Settore occorre riferirsi a tutte quelle associazioni ed organizzazioni che, non riconducibili al mercato, perseguono finalità non lucrative, promuovendo il bene comune e favorendo il pieno sviluppo della persona, valorizzandone il potenziale di crescita (Art. 1 Codice del Terzo Settore, D. Lgs. 117/2017).
Che obiettivo ha la Riforma del Terzo Settore? Riconosciuto il valore e la funzione degli Enti del Terzo Settore, la Riforma ambisce a riordinare e revisionare in maniera organica la disciplina vigente in materia, raggruppando in un unico corpus tutte le norme di riferimento.

Quali sono gli Enti del Terzo Settore

Miglior modo per definire gli ETS non c’è se non riportando la descrizione che di essi viene indicata nell’articolo 4 del CTS, in base al quale: “Sono enti del Terzo settore le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore”.

Come si modifica lo statuto per diventare un Ente del Terzo Settore

Premessa la necessità di verificare le previsioni contenute nello statuto sociale vigente dell’Associazione, potete consultare QUI la procedura da seguire (con tanto di video tutorial) per modificare lo statuto, con le relative agevolazioni riservate agli Enti interessati dagli adeguamenti statutari in termini di imposta di registro e di marche da bollo.

Cos’è il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore

Il RUNTS (strutturato ai sensi dell’art. 46 del CTS in 7 sezioni, per organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, enti filantropici, imprese sociali, reti associative, società di mutuo soccorso ed altri enti del Terzo Settore), ad oggi non ancora istituito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, certificherà la reale appartenenza al Terzo Settore degli Enti che ne otterranno l’iscrizione, secondo procedure ad oggi non ancora note.

Come iscriversi al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore

In assenza di RUNTS viene in soccorso l’ultima circolare del Ministero del Lavoro del 31 maggio scorso, che ha confermato, ai sensi dell’art. 54 del CTS, che APS ed ODV iscritte negli appositi registri trasmigreranno automaticamente nell’istituendo RUNTS, il quale avrà 180 giorni di tempo per “esercitare le attività di controllo dirette a verificare la sussistenza dei requisiti per l’iscrizione nel RUNTS”, richiedendo eventuali ulteriori informazioni o documenti mancanti “entro il termine perentorio di 60 giorni”, pena la “mancata iscrizione dell’Ente nel RUNTS”, e posto che “in pendenza del procedimento di controllo, gli enti iscritti nei previgenti registri della promozione sociale e del volontariato” continueranno “ad essere considerati APS ed ODV, anche sotto il profilo degli effetti derivanti dalla rispettiva qualifica” (conservando dunque le agevolazioni fiscali del settore).

Per le ONLUS, invece, “la verifica della conformità del nuovo statuto alle disposizioni codicistiche dovrà essere condotta dall’ufficio del RUNTS territorialmente competente nell’ambito del regolando procedimento di iscrizione”, posto che a questi Enti non si potrà applicare l’istituzione della trasmigrazione di cui al citato articolo 54 del Codice del Terzo Settore.

In altre parole dunque, l’iscrizione al Registro non potrà “prescindere dall’attivazione di una interlocuzione procedimentale tra l’Ufficio del RUNTS e l’ente, da cui risultino da un lato gli espressi motivi ostativi all’iscrizione in una determinata sezione del registro e l’eventuale sussistenza dei requisiti utili ai fini della migrazione in una diversa sezione nonché, da parte dell’ente interessato, l’espressa manifestazione di volontà riguardante l’iscrizione nella suddetta diversa sezione, che consentirebbe all’ente di permanere in tal modo comunque all’interno del perimetro del Terzo settore”.

Entro quando iscriversi al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore

In assenza del RUNTS, l’unica scadenza ad oggi certa era quella (già oggetto di proroga) individuata dall’articolo 101 comma 2 del CTS, in base al quale gli Enti interessati dalla riforma avrebbero dovuto adeguare i propri statuti alle disposizioni inderogabili del D. Lgs. 117/2017entro ventiquattro mesi dalla data della sua entrata in vigore”, e cioè entro il prossimo 3 agosto 2019.

Va da sé che l’attuale inesistenza del RUNTS (per l’istituzione del quale si attende ancora il “via libera” dell’Unione Europea, al momento ancora nemmeno interpellata) a ridosso del termine per gli adeguamenti statutari imposto dallo stesso Codice, ha lasciato Enti, operatori e professionisti del settore non poco interdetti sul da farsi, ma uno spiraglio (di buon senso) sembra fare capolino all’orizzonte. È infatti stato approvato l’altro ieri (11 giugno) dalla competente Commissione della Camera un emendamento al Decreto Crescita 34/2019 che, una volta ufficiale, posticiperà il termine di adeguamento degli statuti al 30 giugno 2020, con l’auspicio che in questo lasso di tempo non solo venga istituito il Registro (con regole e procedure certe di iscrizione) ma vengano altresì emanati tutti i decreti attuativi necessari per consentire agli aspiranti ETS (o APS o ODV) di conoscere con certezza i loro adempimenti ed i relativi regimi fiscali (al momento non ancora “ufficiali”).

Restate sintonizzati!

Per verificare statuto e modalità gestionali adottate dal Vostro Ente proponiamo un intervento che prevede:

  • invio di questionario in formato excel via mail;
  • ricezione del questionario compilato unitamente ad una copia di statuto;
  • call conference su skype (o di persona presso di noi) dedicata all’analisi del questionario, alla gestione dell’Associazione ed alle eventuali criticità riscontrate, con verifica delle possibili soluzioni operative;
  • predisposizione, nei 5 giorni lavorativi successivi, di apposita relazione, con le prassi corrette.

Per maggiori informazioni scriveteci a info@tuttononprofit.com con oggetto “info check”.

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49 commenti

  1. Salve, noi siamo un associazione culturale e già un APS, vorrei chiedere, dove posso reperire le modifiche obbligatorie da apportare al nostro statuto prima di chiedere l’iscrizione al Runts?
    Grazie

    1. Buongiorno. L’articolo 21 del D. Lgs. 117/2017 segnala i contenuti obbligatori degli atti costitutivi e statuti degli Enti del Terzo Settore ai sensi della normativa in questione. Questo il link diretto: https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id={11E8A11F-F215-4B21-9EAA-60707A2C6864}&codiceOrdinamento=200002100000000&articolo=Articolo%2021. Le segnalo in ogni caso tutti i nostri articoli sul punto: https://www.tuttononprofit.com/category/riforma-terzo-settore. Cordialità, Stefano Bertoletti

  2. Salve vorrei sapere se sono obbligata ad eliminare la dicituraONLUS dalla denominazione della società. Grazie

    1. Buongiorno. Le ONLUS come le conosciamo sono destinate a sparire con il pieno vigore del Codice del Terzo Settore, consentendo a questi Enti, se lo vorranno, di iscriversi all’istituendo Registro Unico Naizonale del Terzo Settore. Potranno quindi scegliere se ed in quale sezione iscriversi, con la relativa denominazione obbligatoria. Cordialità, Stefano Bertoletti

  3. Salve, abbiamo appena provveduto all’adeguamento del nostro statuto cambiando denominazione da Onlus a APS.

    Quando possiamo/dobbiamo procedere all’utilizzo ufficiale della nostra nuova denominazione nei vari ambiti di attività e comunicazioni (e.g. Conto Corrente Bancario, sito web, etc.)?

    Grazie mille
    Saluti

    1. Buongiorno. Questo il dettato dell’articolo 35 n. 5 del D. Lgs. 117/2017: “La denominazione sociale deve contenere l’indicazione di associazione di promozione sociale o l’acronimo APS. L’indicazione di associazione di promozione sociale o l’acronimo APS, ovvero di parole o locuzioni equivalenti o ingannevoli, non puo’ essere usata da soggetti diversi dalle associazioni di promozione sociale”. Resta ovviamente fermo l’obbligo di riconoscimento da parte dell’istituendo Registro Unico del Terzo Settore. Cordialità, Stefano Bertoletti

  4. Buongiorno, siamo un ASD che vorrebbe adeguarsi al decreto 117 del 2017 e diventare ASD/APS, sono ancora aperti i termini per fare quest operazione? Se sì, fino a quando.
    Grazie della preziosa disponibilità

    1. Buongiorno. I termini per la modifica in questione non sono scaduti, posto che la scadenza al 31 ottobre è ad oggi fissata per aps, odv ed onlus che intendano effettuare l’adeguamento beneficiando delle maggioranze ordinarie in assemblea sociale. Ad oggi, pertanto, potrete in qualsiasi momento procedere con la modifica in questione, richiedendo poi l’iscrizione all’istituendo Registro Unico nazionale del terzo Settore. Cordialità, Stefano Bertoletti

  5. Buon giorno. Sono presidente di una associazione animalista fondata nel febbraio 2017. Brancolo nel buio più totale. Cosa devo fare per adeguare l’associazione ad ODV. Premetto che sono poco ‘burocratica’ e mi servirebbe una guida passo a passo a ‘prova di stupido’. Grazie infinite se potrà aiutarmi, Valentina Margonari per Adozioni del Cuore.

    1. Buongiorno. Se intende modificare il proprio statuto in organizzazione di volontariato ai sensi delle previsioni introdotte dal D. Lgs. 117/2017 occorrerà che l’assemblea sociale appositamente convocata si esprima in favore della modifica, approvando uno statuto che sia conforme con le previsioni del citato Decreto, in maniera tale da poter procedere successivamente con l’iscrizione all’istituendo Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Le segnalo in proposito un nostro specifico articolo di approfondimento, che riporta la procedura in questione, con tanto di video-tutorial: https://www.tuttononprofit.com/2019/07/modifica-statuto-associazione-riforma-terzo-settore.html. Cordialità, Stefano Bertoletti

  6. Buongiorno,
    Io formo parte di una Associazione di docenti di lingue straniera, iscritta al Registro Regionale della Toscana delle APS ( forse per sbaglio) dal 2004 che si occupa dell’organizzazione di corsi, appunto, di lingua straniera. Sono venuta a conoscenza di esserne parte di una APS (tramite il Presidente, che lo ha comunicato) a seguito di una gara d’appalto indetta dal nostro Comune nel 2018. Leggendo lo Statuto con attenzione, Io ritengo che non siamo una APS perché:

    1- La denominazione NON fa alcun riferimento all’acronimo APS. Infatti, recita: ” Art.1, è costituita l’Associazione denominata XXXXXXXXXXX. L’Associazione è apolitica e non ha finalità di lucro”.

    2- Per quanto riguarda gli scopi, NON fa alcun riferimento a finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale. Infatti, recita: ” L’Associazione persegue i seguenti scopi:”, facendo riferimento, soltanto, a quelli che hanno a che vedere con le lingue straniere. Noi, fino al 2001, eravamo una sezione territoriale di A.N.I.L.S.. Dal 2001, ci siamo staccati e abbiamo modificato denominazione, svolgendo, però, lo stesso tipo di attività.

    3- Lo Statuto, NON fa alcun riferimento ai soci volontari. Infatti, parla, esclusivamente, di Soci promotori e soci successivi. I soci “volontari”, sono apparsi, sulla carta, a seguito della partecipazione al bando di gara.
    Ho fatto presente le motivazioni al CD e al Presidente, il quale continua ad insistere che siamo una APS. Vorrei capire se è così.
    La ringrazio in anticipo per la risposta che potrà fornirmi.

    1. Buongiorno. Il quesito è delicato, poichè in linea generale se un Ente è iscritto all’albo regionale delle associazioni di promozione sociale dal 2004 il suo statuto dovrebbe essere conforme con le previsioni della L. 383/00 che ha disciplinato le associazioni di promozione sociale, legge oggi abrogata con l’entrata in vigore delD. Lgs. 117/2017. Se però sostiene che lo statuto non sia conforme al dettato della L. 383/00, che la denominazione non contiene l’acronimo APS e tutte le previsioni inserite dalla norma ora abrogata il dubbio che l’iscrizione non sia all’albo delle APS quanto all’eventuale albo delle associazioni operanti nella regione Toscana è legittimo, motivo per il quale l’unico modo per sciogliere il dubbio è richiedere all’ufficio del Registro copia del certificato di iscrizione, poichè differentemente non è possibile venirne a capo. Cordialità, Stefano Bertoletti

  7. Buongiorno Dott. Bertoletti,
    a breve dovro’ costituire un’associazione che si occuperà di corsi di formazione scolastica.
    La nuova normtiva è gia’ vigente? Ho parecchi dubbi: numero minimo degli associati? quota minina per ogni associato? quando sarà istituito bisognerà iscriversi al registro unico nazionale del terzo settore?
    Rimango in attesa di delucidazioni e la ringrazio infinitamente.
    Paola

    1. Buongiorno. Per l’operatività del D. Lgs. 117/2017 occorre attendere il parere favorevole della Commissione Europea, l’emanazione dei decreti attuativi mancanti oltrechè l’istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore: https://www.tuttononprofit.com/2018/02/da-quando-si-applicano-le-novita-fiscali-del-codice-del-terzo-settore-alle-associazioni-117-2017.html. Ciò posto non sono previste dal Decreto quote minime per l’iscrizione, mentre per le sole APS/ODV occorrono non meno di 7 persone fisiche o 3 Enti per la loro costituzione. Va infine da sé che al fine di poter godere delle agevolazioni previste dal Codice, occorrerà che gli Enti si iscrivano all’istituendo RUNTS. Cordialità, Stefano Bertoletti

  8. Buongiorno,
    sono presidente di una APS registrata non riconosciuta,
    iscritta all’albo comunale in cui abbiamo sede.
    Leggendo lo statuto registrato all’epoca, mi rendo conto del fatto che i punti considerati dal DL sono già presenti nel nostro documento (la dicitura APS nella denominazione, la destinazione in fase di chiusura, etc).
    Non mi sembra quindi di dover apportare modifiche (a suo tempo avevamo fatto le cose abbastanza ad ok).
    Dunque mi domando: se non apportiamo modifiche a cosa andiamo incontro?
    Una seconda e ultima domanda: all’epoca della registrazione erano sufficienti tre soci fondatori, attualmente mi sembra di aver letto che per APS ne servono almeno sette.
    Posto che abbiamo solo codice fiscale e non abbiamo operatività piena (anzi, è quasi inattiva), esistono adempimenti indispensabili ed obbligatori?
    Ringrazio anticipatamente!

    1. Buongiorno. Posto che se l’Associazione è stata costituita ante 2017 non è possibile che lo statuto contenga tutte le novità introdotte dal D. Lgs. 117/2017 (vedasi attività di interesse generale, ecc …), una volta istituito il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, questo provvederà a verificare la documentazione delle APS iscritte nei relativi albi, richiedendo eventuali integrazioni al fine di poter confermare l’iscrizione al Registro in questione. In quella sede, in caso di mancato adeguamento, l’Ente non potrà ritenersi un ETS, con conseguente perdita delle relative agevolazioni e dello status connesso. Preciso infine, per quanto riguarda la compagine sociale, questo il dettato dell’articolo 35 del CTS: “Le associazioni di promozione sociale sono enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre associazioni di promozione sociale per lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o piu’ attivita’ di cui all’articolo 5, avvalendosi in modo prevalente dell’attivita’ di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. Se successivamente alla costituzione il numero degli associati diviene inferiore a quello stabilito nel comma 1, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l’associazione di promozione sociale e’ cancellata dal Registro unico nazionale del Terzo settore se non formula richiesta di iscrizione in un’altra sezione del medesimo”. Cordialità, Stefano Bertoletti

  9. Buongiorno,
    chiedo gentilmente se, ad oggi, ci sono novità sull’operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore?

    La ringrazio
    Chiara

  10. Salve ho un’associazione musicale con 20 soci. Il mio commercialista mi ha, quasi imposto, di chiuderla perché sono pochi i soci e con la nuova legge del terzo settore andrei a far parte di un regime fiscale altissimo nei costi. Potrei capire da un esperto, cosa fare, visto che ho questa associazione da quasi 10 anni.
    Cordialità Massimo

    1. Buongiorno. Alla data odierna ancora non sono stati pubblicati i decreti fiscali attuativi preannunciati dal Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 117/2017), motivo per il quale pare prematuro assumere decisioni che potrebbero risultare oltremodo affrettate. Certamente è consigliabile monitorare gli sviluppi che riguarderanno la Riforma del terzo Settore, posto che in ogni caso ETS, APS ed ODV risulteranno destinatararie di un regime fiscale di favore, in ragione delle attività di interesse generale perseguite in assenza di fini di lucro. Cordialità, Stefano Bertoletti

  11. Buongiorno!
    Sono il presidente di un’associazione di promozione sociale che non intende trasformarsi in ente di terzo settore entro il 30 giugno 2020. Non facendo assolutamente nulla entro la data indicata, cosa succede? Verrà cancellata d’ufficio?
    Grazie per la gentile attenzione.

    1. Buongiorno. Nessuna cancellazione d’ufficio: semplicemente non potrà più continuare ad applicare il previgente regime fiscale né l’articolo 148 così come è noto oggi. Cordialità, Stefano Bertoletti

  12. Buongiorno Stefano,
    sono il presidente di un’associazione culturale non riconosciuta (con CF e p.iva) che si occupa principalmente di attività inerenti la promozione e promulgazione di cultura teatrale, attività di rappresentazioni sceniche, spettacoli ecc…Tale associazione è regolarmente iscritta in un registro regionale delle ass. culturali e adotta il regime forfettario della L.398/91. Da quanto ho potuto capire, optando per l’ingresso nel Terzo Settore, si perderebbero diversi benefici per la stessa che in seguito farebbe riferimento ad un nuovo regime forfetario ancora da definire. Voglio chiederti se le associazioni culturali sono obbligate ad adeguarsi, in quale categoria di ETS rientrerebbero e quali sarebbero le modifiche statutarie da apportare. Grazie

    1. Buongiorno. La riforma del Terzo Settore ed il relativo Codice (D. Lgs. 117/2017) hanno l’ambizione di ridisegnare il panorama degli Enti senza scopo di lucro, prevedendo per essi una nuova disciplina ad hoc sotto molteplici punti di vista: dallo statuto ai collaboratori, dal Registro Unico al regime fiscale, ecc … Ciò premesso i decreti fiscali (ad esempio) ancora non sono stati promulgati, circostanza che ad ogggi ancora impedisce di poter con certezza definire la fiscalità dei futuri Enti del Terzo Settore. Quel che è certo è che gli Enti che non si iscriveranno al RUNTS, per impossibilità o per scelta, non potranno applicare le agevolazioni da questo individuate, ed allo stesso tempo i /corrispettivi da questi incassati saranno imponibili ai fini IRES. Sulle previsioni contenute negli statuti invvece, è necessario verificare le previsioni obbligatorie imposte dal già citato D. Lgs. 117/2017, al fine anche della futura iscrizione all’istituendo Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Cordialità, Stefano Bertoletti

  13. Salve,
    sono il presidente di un’associazione culturale che si occupa di promozione artistico, culturale. Curiamo eventi artistici, conferenze sulla diffusione della cultura tecnologica, corsi di formazione sia artistica che tecnologica e, nel 2009, avevamo aderito alla legge 266 del 1991 (legge quadro sul volontariato). Negli sviluppi dell’associazione è prevista l’apertura di una partita iva (secondo la 266, dovremmo incassare il 22% e versarne l’11%). A questo punto sono entrato in confusione.
    Noi siamo soggetti alle variazioni statutarie? Se sì, cosa andrebbe modificato nello statuto? Inoltre, una volta redatto l’eventuale nuovo statuto, quali passi vanno compiuti? E tutto ciò ha un costo?

    Grazie mille per le delucidazioni.

    1. Buongiorno. La L. 266/91 (intitolata “Legge quadro sul volontariato”) non disciplina i profili fiscali così come evidenziati (versamento del 50% dell’IVA incassata), essendo questi normati dalla L. 398/91, alla quale abbiamo dedicato un approfondimento specifico qui https://www.tuttononprofit.com/2018/10/circolare-18e-regime-398-91-adesione-decadenza-conseguenze.html. Discorso diverso relativamente a quanto disciplinato dal D. Lgs. 117/2017, il quale ha sancito l’abrogazione, oltre al resto, della già citata L. 266/91, rinviando gli adeguamenti statutari per gli Enti interessati dalla Riforma del Terzo Settore (nei quali rientrano anche le organizzazioni di volontariato ) al 30 giugno 2020. Sotto il profilo della procedura e dei costi, infine, segnalo due nostri approfondimenti ad hoc: https://www.tuttononprofit.com/video/come-si-modifica-lo-statuto-di-unassociazione e https://www.tuttononprofit.com/2019/08/esenzione-imposta-registro-bollo-modifica-statuti-enti-terzo-settore.html. Cordialità, Stefano Bertoletti

  14. Buongiorno, sono Presidente di una associazione sportiva dilettantistica che si occupa di sport cinofili. Con la riforma del terzo settore è stata abrogata la legge 383/2000 relativa alle associazioni di promozione sociale, legge a cui le asd facevano riferimento per quanto riguarda l’articolo 32 comma 4) ( La sede delle associazioni di promozione sociale ed i locali nei quali si svolgono le relative attività sono compatibili con tutte le destinazioni d’uso omogenee previste dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, indipendentemente dalla destinazione urbanistica.) Nel codice del terzo settore non si parla di quali strutture sono idonee per lo svolgimento delle attività sociali. Come bisogna comportarsi ? Grazie!

    1. Buongiorno. Premesso che l’abrogata 383/2000 (nonché di riflesso le relative disposizioni, tra le quali quella relativa alla compatibilità di qualsiasi destinazione d’uso per le sedi di dette particolari tipolgie di Enti di tipo associativo) si riferiva alle sole Associazioni di Promozione Sociale, e dunque non alle Associazioni Sportive in generale, che per quanto anch’esse “Associazioni” non necessariamento dovevano altresì essere “di Promozione Sociale”, il Codice del terzo Settore (D. Lgs. 117/2017) al suo articolo 71 stabilisce che “Le sedi degli enti del Terzo settore e i locali in cui si svolgono le relative attività istituzionali, purché non di tipo produttivo, sono compatibili con tutte le destinazioni d’uso omogenee previste dal decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 aprile 1968 n. 1444 e simili, indipendentemente dalla destinazione urbanistica”. Cordialità, Stefano Bertoletti

  15. Buongiorno,
    naturalmente Lei ha senz’altro chiarito alcune mie perplessità nelle sue sempre chiare spiegazioni. Tuttavia vorrei essere certo di aver capito perché questa riforma del terzo settore, parlandosene da anni, mi ha praticamente disorientato.
    Siamo un’associazione non riconosciuta. Il nostro regime fiscale è soggetto alle 398. Queste le certezze. Le chiedo: è obbligatorio adeguare lo Statuto (a che, poi?) entro al 30 giugno 2020? Altrettanto obbligatoria è l’iscrizione al RUNTS (che ancora non c’è mi pare di aver capito) con o senza modifica dello Statuto? Il regime di 398 mi pare di capire che con questa riforma sia in qualche modo riscritto, annullato o che so io. Ho capito bene?
    Grazie per la Sua solita disponibilità. Cordialmente.

    1. Buongiorno. L’obbligo di adeguamento degli statuti è per tutte le Associazioni di Promozione Sociale, Organizzazioni di Volontariato ed ONLUS, oltreché per tutte qulle che intenderanno iscriversi al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore rientrando dunque nel novero degli ETS: a tale scopo detti Enti saranno tenuti a conformarsi alle previsioni del Codice del Terzo Settore (D Lgs. 117/2017), circa i contenuti obbligatori (attività di interesse generale, ecc …). Per questi Enti (i futuri ETS) non sarà più applicabile il regime 398/91, che verrà sostituito dalle nuove regole fiscali (in fase di definizione in apposito decreto attuativo, non ancora pubblicato). Cordialità, Stefano Bertoletti

  16. Buongiorno,
    la proroga per l’adeguamento degli statuti al 30 giugno 2020 vale anche per le A.S.D?
    Grazie

    1. Buongiorno. Posto che le ASD non sono obbligate ad aderire alle previsioni del Codice del Terzo Settore (a differenza di APS, ODV ed ONLUS, loro sì obbligate ad uniformarsi alle previsioni del D. Lgs. 117/2017), qualora intendessero iscriversi al Registro Unico Nazionale del tero Settore anch’esse dovranno modificare i propri statuti, potendo beneficiare della nuova scadenza. Cordialità, Stefano Bertoletti

    1. Buongiorno. Abbiamo integrato l’articolo con il testo che Le riporto di seguito per comodità: “Aggiornamento del 27 giugno 2019: è ufficiale la proroga al 30 giugno 2020 del termine per l’adeguamento degli statuti di ONLUS, Organizzazioni di Volontariato (ODV) ed Associazioni di Promozione Sociale (APS) ai fini del loro ingresso nel Terzo Settore. Entro tale data, pertanto, gli Enti interessati potranno adeguare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria (c.d. “regime alleggerito”) al fine di adeguarli alle nuove disposizioni inderogabili”. Cordialità, Stefano Bertoletti

  17. Buongiorno, il regime alleggerito, che prevede l’assemblea ordinaria per l’adeguamento statutario, sarà possibile anche se non si rispetta il termine del 2 agosto e si utilizza la proroga fino al 30 giugno 2020? Grazie

    1. Buongiorno. È stato ufficialmente prorogato al 30 giugno 2020 il termine per l’adeguamento degli statuti per ODV, APS e Onlus con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria al fine di adeguarli alle nuove disposizioni inderogabili. Cordialità, Stefano Bertoletti

  18. Buon giorno sono antonella e noi abbiamo una associazione no profit onlus vorrei sapere se oggi con l’approvazione del decreto crescita possiamo contare sul fatto che ci sia la proroga per la modifica degli statuti al 30 giugno 2020 Grazie Antonella

    1. Buongiorno. E’ ufficiale la proroga al 30 giugno 2020 del termine per l’adeguamento degli statuti di onlus, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale ai fini del loro ingresso nel terzo settore. Cordialità, Stefano Bertoletti

  19. Buongiorno,
    siamo una APS e anche ASD e stavamo valutando quale scelta fare e di conseguenza anche l’eventuale modifica dello statuto. A questo punto mi sembra di capire che vista la posticipazione della scadenza, tutto puo’ essere rimandato al 30.06.2020 ? Siamo certi di questa proroga ? Grazie per la chiarezza delle informazioni sempre puntuali e precise.

    1. Buongiorno. L’emendamento al Decreto Crescita contenente la proroga in questione è stato approvato, ma la sua pubblicazione, al momento, ancora non è avvenuta (ma, salvo casi eccezionali, dovrà avvenire). Cordialità, Stefano Bertoletti

  20. L’art. 22 comma 6 del CTS ( “le modificazioni dell’atto costitutivo e dello statuto devono risultare da atto pubblico”) e, più in generale nel CTS (se ho ben inteso), sembra si faccia riferimento alla figura del notaio per verificare la legittimità degli atti strutturali degli ETS.

    In particolare una organizzazione ONLUS, costituitasi in base alla legge 460/1997 mediante presenza del notaio, per gli adeguamenti richiesti dal CTS deve seguire lo stesso procedimento, ovverio la presenza del notaio in assemblea dei soci (benchè a maggioranza ordinaria) per verificare e garantire la legittimità degli atti?

    1. Buongiorno. L’art. 22 del D. Lgs. 117/2017 è intitolato “Acquisto della personalità giuridica”, il che significa che la verbalizzazione dovrà essere affidata a notaio qualota si tratti di enti dotati di personalità giuridica. Cordialità, Stefano Bertoletti

  21. Salve,
    siamo una Onlus regolarmente iscritta al registro regionale che si occupa di protezione ambientale e climatologia. Alla luce degli ultimi emendamenti e’ dunque ragionevole attendere ancora per l’aggiornamento del nostro statuto?

    Grazie mille
    Enrico

  22. seguo da tempo questo sito perchè lo ritengo particolarmente qualificato
    mi permetto chiedere la sua opinione nel predisporre il nuovo statuto per la mia associazione odv iscritta al registro regionale volontari e anche onlus di diritto se è obbligo inserire che le modifiche avverranno a decorrere dal termine di cui articolo 104 del dpr 117/17?
    grazie e continuate così
    luciano

    1. Buongiorno. Il Codice del Terzo Settore diverrà pienamente operativo in esito all’istituzione del Registro Unico olttrechè del parere favorevole dell’Unione Europea. In tal senso, vista altreì la assoi probabile proroga del termine per gli adeguamenti statutari (https://www.tuttononprofit.com/2019/06/adeguamenti-statutari-enti-terzo-settore.html) cui aggiungere la previsione di cui all’articolo 54 del citato D. Lgs. 117/2017, in base al quale i dati “degli enti già iscritti nei registri speciali delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale esistenti al giorno antecedente l’operativita’ del Registro unico nazionale degli enti del Terzo settore” trasmigreranno automaticamente nel Registro Unico, può essere consigliabile (in questo preciso momento storico) pazientare ancora alcuni giorni in attesa di ulteriori novità. Cordialità, Stefano Bertoletti

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