Sport e riforma: cosa cambierà per ASD, SSD e tutti gli operatori di settore

Sport e riforma: cosa cambierà per ASD, SSD e tutti gli operatori di settore

Tempi duri per il mondo degli Enti sportivi che, tra crisi di governo, nuovo esecutivo e passaggi di poltrone, è obbligato a fare i conti con una riforma dai contorni ancora da definire e, come se non bastasse, introdotta dall’ormai superato governo giallo-verde, i cui decreti attuativi dovranno, invece, essere adottati dal nuovo establishment politico.

Tralasciando dubbi e perplessità circa il fatto che l’iter per la loro approvazione venga portato a compimento nei tempi annunciati (per la riforma del Terzo Settore siamo ancora in attesa, con nuova scadenza per gli adeguamenti statutari prorogata al 30 giugno 2020), vediamo quali sono i punti principali introdotti dalla Legge 8 agosto 2019, n. 86, in vigore dal 31 agosto scorso.

Cosa prevede la riforma dello sport?

Realizzata per introdurre disposizioni in ambito di ordinamento sportivo, professioni sportive e semplificazione, il testo di legge si apre affidando al Governo il riordino della disciplina di settore, a partire dal cosiddetto “Decreto Melandri” (Decreto Legislativo 23 Luglio 1999, n. 242), secondo precise direttive volte all’organizzazione ed al coordinamento delle prescrizioni esistenti per settori omogenei o peculiari attività, apportando, se necessario, modifiche all’insegna del rinnovamento e della semplificazione della materia, con l’opportunità che quest’ultima venga riunita e razionalizzata in un “testo unico di settore”.

Il nuovo ruolo del CONI

Nelle sua opera di ristrutturazione del mondo sportivo, il provvedimento include la delega al Governo per il riordino del Comitato olimpico nazionale italiano, che se da un lato viene rafforzato nel suo ruolo di promotore-guida dell’attività olimpica nonché di “unico organismo certificatore della effettiva attività sportiva svolta dalle società e dalle associazioni dilettantistiche” (ex art. 7 D. L. 136/2004), da cui l’istituzione del Registro CONI (al quale l’iscrizione risulta indispensabile per il riconoscimento ai fini sportivi, le agevolazioni fiscali, i compensi sportivi, …), dall’altro pare essere illegittimamente sminuito a quest’unica funzione.
Ne completa il ridimensionamento, l’indipendenza gestionale, politica e contabile riconosciuta alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate, agli enti di promozione sportiva e alle associazioni benemerite, cui si aggiunge la previsione che salvaguarda il controllo sulla gestione e l’impiego dei contributi statali da parte del Governo.

La creazione dei centri sportivi scolastici

L’obiettivo di incentivare la pratica di attività sportive all’interno delle scuole, all’insegna dell’ormai diffusa “cultura del benessere” nel solco della disciplina sportiva individuata dal CONI come “ginnastica finalizzata alla salute“, trova realizzazione, all’interno della legge, nella possibilità di istituire presso gli istituti di ciascun ordine e grado, i centri sportivi scolastici, utilizzando, quale disciplina di riferimento, il Codice del Terzo Settore e di cui possono far parte “… il dirigente scolastico, i docenti, il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, gli studenti … e i loro genitori”.

La cessione del titolo sportivo

Immediatamente operativa è la cessione del titolo sportivo, per la quale necessaria è la preventiva valutazione economica, da attuarsi attraverso perizia giurata di un esperto incaricato dal presidente del tribunale del circondario all’interno del quale è collocata la sede della società cedente, individuata dalla riforma quale condizione per la cessione ed il trasferimento del titolo sportivo, inteso come “… insieme delle condizioni che consentono la partecipazione di una società sportiva a una determinata competizione nazionale …” ; condizione per la quale vige l’obbligo di adeguamento dei propri statuti da parte del CONI, delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate.

Professioni sportive: finalmente la disciplina?

L’intento di chiarificazione ha condotto il Legislatore italiano ad occuparsi anche dei rapporti di lavoro sportivi, costituenti, senza dubbio alcuno, una delle questioni più problematiche, passati dalla circolare dell’Ispettorato del lavoro del dicembre 2016 alle co.co.co. sportive, per poi tornare, nel più classico “gioco dell’oca”, al punto di partenza con l’abrogazione operata dal “Decreto Dignità” (anche delle SSD lucrative).
Senza addentraci nel merito di cambi di rotta, interpretazioni giurisprudenziali più o meno condivisibili, aggiustamenti e correzioni che nel corso degli anni si sono susseguite senza mai dare soluzioni definitive alle criticità, quello che sicuramente cattura maggiormente l’interesse degli operatori sportivi di ASD, SSD ed Enti del Terzo Settore consiste nella delega volta ad individuare e disciplinare la figura del lavoratore sportivo in quanto tale, al cui interno viene incluso anche il direttore di gara, indipendentemente dal fatto che lo sport praticato abbia carattere professionistico o amatoriale/dilettantistico e con precisa determinazione della disciplina assicurativa, nonché del trattamento ai fini previdenziali e fiscali.
Non solo: il testo si spinge oltre, attraverso il “… riconoscimento giuridico della figura del laureato in scienze motorie” e dei soggetti ad esso equiparati, avviando il tentativo di dare risposta (staremo a vedere come si concretizzerà) alla necessità di definizione del suo inquadramento professionale.
Il tentativo di valorizzare, riconoscendone l’importanza, il ruolo del lavoratore sportivo trova realizzazione anche nel proposito di incentivarne la formazione, con un occhio di particolare riguardo a quella dei nostri “piccoli atleti”, in modo da garantire loro un adeguato percorso di crescita professionale e personale che, una volta abbandonata la carriera sportiva, ne faciliti l’accesso al lavoro.

La sicurezza negli impianti sportivi

Le precisazioni introdotte dal provvedimento di riforma in materia di sicurezza di impianti sportivi seguono gli stessi criteri di coordinamento e semplificazione che ispirano tutta legge, al fine di mettere in accordo le disposizioni esistenti in materia di costruzione, accessibilità ed esercizio delle attività sportive da parte di ASD, SSD e degli altri operatori del mondo sportivo (su questo punto, in via generale, rimandiamo ai nostri ultimi approfondimenti in tema di acquisto/affitto di immobili e di sicurezza sui luoghi di lavoro per Associazioni e Società Sportive).
Ecco, quindi, comparire la necessità di “criteri progettuali e gestionali orientati alla sicurezza, anche strutturale, alla fruibilità, all’accessibilità e alla redditività degli interventi e della gestione economico-finanziaria degli impianti sportivi …” cui gli enti sportivi, indipendentemente dalla finalità ideale o lucrativa da essi promossa, devono attenersi per garantire e migliorare il livello di sicurezza nelle loro strutture.

Riforma reale o potenziale?

Inutile dire che di “carne al fuoco” questa riforma ne ha gettata parecchia: tanti gli argomenti toccati, ancor di più gli spunti di riflessione (per non parlare delle aspettative). Non ci resta che attendere fiduciosi i decreti attuativi, per capire come le “innovazioni” potranno davvero concretizzarsi e quali conseguenze ci potranno essere nella vita di tutti i giorni per Associazioni (ASD) e Società Sportive Dilettantistiche (SSD).

Nell’attesa, non cambiate canale!

Questo approfondimento è stato realizzato con la collaborazione della Dott.ssa Mimma Sgrò.

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