Chiarimenti sui compensi erogati dalle Associazioni Sportive e dalle Società Sportive Dilettantistiche

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, facendo seguito alla nota del Ministero del Lavoro del febbraio 2014, ha inteso fornire chiarimenti sul tema del “trattamento, ai fini previdenziali, dei compensi erogati dalle associazioni sportive dilettantistiche e dalle società sportive dilettantistiche“.

ATTENZIONE: con la risposta 452 del 30 ottobre 2019 Agenzia Entrate ha fornito nuove indicazioni interpretative in tema di distribuzione di utili e compensi ai soci per Associazioni Sportive, Enti del Terzo Settore e Società Sportive Dilettantistiche. QUI TUTTE LE NOVITÀ!

E’ del primo dicembre scorso la lettera circolare dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro con il quale l’Istituto ha cercato di fornire “chiarimenti volti a definire con precisione i casi in cui trova applicazione l’art. 67, comma 1 lett. m), del TUIR” (ovverosia i famosi compensi sportivi” esenti fino a 7500 euro/anno, i cosiddetti “rimborsi ex lege 342/2000”). Ebbene, posta l’importanza di qualsiasi contributo istituzionale volto a fornire indicazioni univoche sia ai destinatari della disposizione agevolativa che ai verificatori/accertatori, analizziamo schematicamente le indicazioni che emergono dalla circolare al fine di circoscrivere la normativa di riferimento oltre che individuare con precisione CHI può erogare i compensi in questione e CHI li può (con ragione) ricevere.

1 –  “I rapporti di collaborazione nel mondo dello sport dilettantistico trovano la loro disciplina nell’art. 90 della L. n. 289/2002 …, nel D.L. n. 136/20 04 (conv. da L. n. 186/2004), nell’art.67, comma 1 lett. m), del TUIR, nonché nel D.Lgs. n. 81/2015“, e dal combinato di queste norme il fil rouge che se ne ricava è quello di “riservare ai rapporti di collaborazione sportivo-dilettantistici una normativa speciale, volta a favorire e ad agevolare la pratica dello sport dilettantistico“.

2 – Il soggetto giuridico che eroga il compenso deve perseguire finalità dilettantistiche ed essere riconosciuto dal CONI (e dunque è il caso delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva e di tutte le Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche che siano iscritte al Registro CONI), e questo poichè tale status costituisce la “condizione principale per l’applicazione del regime agevolativoanche se …

3 – L’art. 67, comma 1 lett. m), del TUIR, riconduce tra i redditi diversi “le indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di spesa, i premi e i compensi erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche” con la precisazione che, tra di esse, devono altresì venir ricomprese tutte le attività relative “allo svolgimento delle attività dilettantistiche di formazione, di didattica, di preparazione e di assistenza intese nell’accezione più ampia del termine attività sportiva“.

4 – I corsi di formazione tenuti dalle FSN/DSA/EPS non rappresentano “un requisito da solo sufficiente per ricondurre tali compensi tra i redditi di lavoro autonomo“, e ciò in ragione del fatto che la natura di “professionalità a fini previdenziali e fiscali” deriva dalla modalità di svolgimento della prestazione e non dalla qualità della stessa. In definitiva questi i prerequisiti necessari per l’applicazione della famosa norma sui compensi sportivi esenti:
che l’associazione/società sportiva dilettantistica sia regolarmente riconosciuta dal CONI attraverso l’iscrizione nel registro delle società sportive;
– che il soggetto percettore svolga mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti e delle indicazioni fornite dalle singole federazioni, tra quelle necessarie per lo svolgimento delle attività sportivo-dilettantistiche, così come regolamentate dalle singole federazioni
“.

Ribadita l’utilità di qualsiasi indicazione istituzionale volta a chiarire i dubbi che caratterizzano la materia (anche se per gli addetti ai lavori, oramai, criteri e modalità applicative sono ben chiari da anni), suggeriamo comunque di valutare sempre il caso specifico di volta in volta, entrando nel merito non solo delle competenze del soggetto, ma altresì delle modalità di erogazione della prestazione resa (abitualità? regolarità? occasionalità?).

Per verificare statuto e modalità gestionali adottate dal Vostro Ente proponiamo un intervento che prevede:

  • invio di questionario in formato excel via mail;
  • ricezione del questionario compilato unitamente ad una copia di statuto;
  • call conference su skype (o di persona presso di noi) dedicata all’analisi del questionario, alla gestione dell’Associazione ed alle eventuali criticità riscontrate, con verifica delle possibili soluzioni operative;
  • predisposizione, nei 5 giorni lavorativi successivi, di apposita relazione, con le prassi corrette.

Per maggiori informazioni scriveteci a info@tuttononprofit.com con oggetto “info check”.

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22 commenti

  1. Buongiorno, volevo se possibile un chiarimento e un’opinione sul seguente caso: percepisco come istruttore di pilates un compenso per collaborazione sportiva da un’asd e ho anche un incarico come istruttore di yoga in un’associazione culturale (per questo percepisco un compenso per docenza sulla quale mi viene applicata una ritenuta d’acconto del 20%).
    I compensi percepiti sono 2 cose distinte e separate giusto? Non fanno cumulo nè per quanto riguarda il limite dei 10000€ per le asd nè per quello dei 5000€ per le associazioni culturali?!
    Infine, la ritenuta applicata dall’ass. cult. va sempre applicata?
    Grazie

    1. Buongiorno. Premessa la necessità che le indennità sportive vengano corrisposte ricorrendone i presupposti di legge, e dunque nell’esercizio oggettivo di attività sportive dilettantistiche che siano riconsicute dal CONI a soggetti che non siano professionisti del settore, Le confermo che dette indennità non si cumulano con gli eventuali proventi derivanti da rapporti di collaborazione autonoma occasionale. Segnalo in merito a questo ultimo aspetto un nostro specifico articolo di approfondimento sul tema: https://www.tuttononprofit.com/2022/02/collaborazione-occasionale-obbligo-comunicazione-preventiva-non-profit.html. Cordialità, Stefano Bertoletti

  2. Buongiorno e grazie per il vostro supporto
    Volevo chiedere, ad oggi, se è ancora possibile erogare compenso a tecnici/istruttori sportivi dilettanti entro la soglia dei 10000 euro?
    Che tipo di rapporti si possono, invece, instaurare con una signora per le pulizie (una volta a settimana) e per il segretario/tesoriere (non professionista) che si occupa della gestione amministrativa-contabile.
    Grazie

    1. Buongiorno. Confermo che, ricorrendone i presupposti, sono attivabili i contratti di collaborazione sportiva ex lege 342/2000 esenti fino a 10000 euro/anno, anche per rapporti di natura amministrativo gestionale, come da previsione di cui all’articolo 67 lettera m) del TUIR. Per i servizi di pulizia infine, posto che occorrerà verificare la posizione del collaboratore, potranno essere valutati i voucher (https://www.tuttononprofit.com/2017/07/nuovi-voucher-per-associazioni-ed-enti-non-profit-come-si-attivano-quanto-costano-quali-sono-i-limiti-sanzioni.html) piuttosto che un’assunzione che risponda alle esigenze di entrambe le parti. Cordialità, Stefano Bertoletti

  3. Buongiorno e grazie in anticipo per l’aiuto. Sono certo che l’argomento sia stato ampiamente approfondito, io stesso le ho rivolto tempo fa un quesito pressoché identico, ma adesso mi trovo difronte ad una novità che non so affrontare. Siamo un associazione che opera in regime di 398 e si occupa essenzialmente di teatro. A gennaio abbiamo stipulato un protocollo con ente sanitario pubblico per corso teatrale con disabili mentali. Deliberammo in assemblea un rimborso forfettario ai soci che avessero tenuto tale laboratorio della durata di 10 mesi. Or, liquidata la fattura, uno dei soci in questione, da poco in associazione, ha presentato ricevuta per prestazione occasionale non professionale scrivendo “il compenso rientra tra quelli indicati esenti dall’art. 67 comma 1 lettera M DPR 917/86”.
    Difronte alla mia perplessità il socio dice di aver utilizzato tale modello per un’associazione simile alla nostra del quale era precedentemente socio. Per cui la cosa mi ha spiazzato.
    Chiedo: 1. E’ legittima tale procedura? 2. Ad un compenso così definito non si applica la ritenuta d’acconto come sostiene il socio? (prassi utilizzata nella precedente occasione).
    Grazie e cordialità.

    1. Buongiorno. L’art. 67 comma 1 lett. m) del TUIR inserisce tra i redditi diversi “le indennita’ di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche, e quelli erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall’Unione Nazionale per l’Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto”. Al di là della sussistenza di requisiti soggettivi in capo al percettore per incassare dette indennità/compensi (http://www.tuttononprofit.com/2016/12/chiarimenti-sui-compensi-erogati-dalle-associazioni-sportive-e-dalle-societa-sportive-dilettantistiche.html), occorre in ogni caso, sotto il profilo oggettivo, che l’Ente che eroga detti rimborsi sia un coro, una banda, una filodrammatica o un Ente riconosciuto dal CONI. Cordialità, Stefano Bertoletti

      1. Grazie per la risposta. Ora, essendo una “filodrammatica” termine desueto, ed essendo il percettore un non professionista, nel merito può essere liquidato un rimborso forfettario senza applicarvi la ritenuta d’acconto? Grazie ancora per l’attenzione e scusi se reitero la domanda la cui risposta è forse implicita nella sua precedente ed io non riesco a coglierla.
        Saluti

        1. Buongiorno. Le indennità, i rimborsi forfettari di spesa, i premi ed i compensi possono essere erogati in completa esenzione contributiva e fiscale (fino a 10000 euro/anno) dai soli soggetti giuridici indicati dall’art. 67 lett. m) del TUIR da Lei individuato. Al di fuori di questi Enti detta norma agevolativa non può essere applicata. Cordialità, Stefano Bertoletti

          1. La ringrazio infinitamente. Per cui desumo che nella fattispecie la ricevuta così come fatta dal socio può essere accettata. Cordiali saluti

  4. Salve avrei bisogno di un informazione..
    Io gioco a calcio e percepisco un compenso di 7500€
    Adesso ho anche un nuovo lavoro e Devo compilare il modulo per la richiesta degli assegni familiari i 7500€ vanno dichiarati?se si… sul modulo anf sr16 su che voce vanno inseriti?

    1. Buongiorno. Ai fini degli assegni familiari si considerano i redditi assoggettabili all’IRPEF e i redditi di qualsiasi natura, ivi compresi, se superiori a euro 1.032,91, quelli esenti da imposta o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva. Ciò comporta che se i compensi o i rimborsi forfettari superano l’importo di € 1.032,91 essi rientreranno nel calcolo del reddito del nucleo familiare utile per determinare il diritto alla percezione degli assegni familiari. Cordialità, Stefano Bertoletti

  5. Buongiorno, a proposito dei rimborsi forfettari chiedo cortesemente un parere illuminato sulla nostra situazione: per seguire un progetto di animazione teatrale con utenti del Dipartimento di salute mentale ad alcuni soci è stato riconosciuto un rimborso forfettario di 500 euro ciascuno; il rimborso può rientrare in quelli previsti nella ex legge 342/2000? Può essere applicabile anche ad un’associazione culturale? Inoltre, poiché tali soci sono studenti, è corretto non applicare al rimborso nessuna ritenuta in base all’art. 69 del DPR 917/1986? Grazie e cordialità.

    1. Buongiorno. Non è possibile per un’associazione culturale erogare ai propri collaboratori indennità e/o rimborsi sportivi ex lege 342/2000: qui trova il nostro approfondimento specifico http://www.tuttononprofit.com/2016/10/associazioni-non-profit-e-falsi-miti-facciamo-chiarezza.html. Nel caso prospettato sarebbe possibile verificare l’utilizzabilità dei nuovi voucher (http://www.tuttononprofit.com/2017/07/nuovi-voucher-per-associazioni-ed-enti-non-profit-come-si-attivano-quanto-costano-quali-sono-i-limiti-sanzioni.html) oppure in alternativa della collaborazione occasionale (http://www.tuttononprofit.com/2017/05/lavoro-autonomo-occasionale-ecco-tutto-quello-che-ce-da-sapere-parte-prima.html). Cordialità, Stefano Bertoletti

  6. Anche se una regolamentazione del settore è indispensabile, io so con certezza che più o meno l’80% delle “associazioni” non era regolare neppure prima. Sotto l’etichetta di ASD non riconosciute, APS varie ecc. operano svariati “gruppi” che per la modesta entità dell’attività non hanno potuto permettersi o meglio hanno sempre preferito rimanere nell’ombra. Ma un’associazione che fa yoga,meditazione,teatro,danzaterapia,scuola di cucina ecc ecc. e “distribuisce” agli istruttori 800-1000 euro all’anno merita davvero un inserimento nella normale “attrazione” come alcuni dicono della normale tassazione IRPEF? Se poi ogni Associazione (e non ogni palestra) deve acquistare e mantenere il defibrillatore, le piccole realtà spariranno o opereranno tutte nell’ombra. Ma se invece lo Stato, che dovrebbe rivolgere l’attenzione a colpire i grandi evasori, se proprio vuole un gettito economico dalle numerosissime piccole attività, trovasse una semplificazione burocratica? Una soluzione, da elaborare, potrebbe essere più o meno quella di prevedere per le piccole Associazioni Sportive, iscritte all’Albo (Comunale, Regionale…. quello che volete) che i compensi agli istruttori nel limite di….. es. 3000 euro all’anno sono soggetti ad una ritenuta alla forte del . . . . es 10% … che l’Associazione deve versare entro il 31 Marzo dell’anno successivo. tali indennità e non rientrano nel cumulo dei redditi del beneficiario se non per la parte che eccede i …. es. 7500 (ma anche meno…es.3000) euro annui come somma dei compensi di tutte le Associazioni.
    Pensare e legiferare con intelligenza e concretezza sarebbe il lavoro di chi è al Parlamento.

    1. Buongiorno. Prendiamo atto degli spunti di riflessione, rimanendo comunque coerenti con la nostra “mission”, che è quella di fornire informazioni certe e precise sulla gestione degli Enti Non Profit. Cordialità, Stefano Bertoletti

  7. Buongiorno,
    vorrei sapere se il compenso corrisposto ad un soggetto che occasionalmente collabora all’interno di una SSD SRL, aiutando nell’ambito della segreteria può considerarsi rientrante nei compensi dilettantistici esenti sotto i 7.500 euro.
    grazie mille

    1. Buongiorno. Questo il testo dell’art. 67 del TUIR: “Sono redditi diversi … le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche, e quelli erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall’Unione Nazionale per l’Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto. Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche”. Va da sè che, oltre alla previsione normativa, occorre che il soggetto sia in possesso dei requisiti oggettivi che gli consentano di percepire dette indennità (http://www.tuttononprofit.com/2016/02/compensi-agli-sportivi-dilettanti-ex-lege-342-2000.html). Cordialità, Stefano Bertoletti

  8. Buongiorno,
    l’occasionalità della prestazione, necessaria ai fini di considerare il compenso “dilettantistico” viene applicata nel caso di prestazioni a durata variabile (2 o 3 mesi), che che però si ripetono ogni anno?
    Cordiali saluti

    1. Buongiorno. Al di là della cadenza con la quale si ripropone l’esercizio dell’attività in questione, è indispensabile che il soggetto possa dimostrare da dove provenga il proprio sostentamento e, di conseguenza, la sussitenza di un proprio reddito di lavoro, sul quale vengono versati i contributi previdenzaili nonchè le imposte di legge. Cordialità, Stefano Bertoletti

  9. La circolare mi pare evasiva in merito al "problema" primcipale, ossia il requisito soggettivo del percipiente.
    Molte federazioni, su indicazioni di loro "consulenti", sostengono che il compenso dilettantistico possa essere percepito da chiunque, indipendente dal fatto che abbia o non abbia un'altra professione, con la conseguenza che molti tecnici vivono di compensi dilettantistici. La giurisprudenza e la lettera della legge paiono suggerire altro.
    Su questo la circolare sorvola completamente.
    Servirebbe un chiarimento più esplicito.

    1. Buongiorno Matteo. Non possiamo che condividere quanto indicato, precisando comunque che, al di là di chiarimenti più o meno espliciti, la ratio della norma appare oramai chiara da anni, così come evidenziata anche negli articoli segnalati nel corpo dell'approfondimento di cui sopra. Eventualmente ne possiamo parlare in occasione del nostro prossimo incontro 😉 Cordialità, Stefano Bertoletti

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