Compensi agli sportivi dilettanti ex lege 342/2000

Qualche riflessione: l’annoso tentativo di chiarire (o confondere)  la corretta applicazione della legge 342/2000 (i “famosi” 7500 euro/anno che possono essere corrisposti da un Ente Sportivo ai propri collaboratori sportivi in completa esenzione fiscale e contributiva).
Il Ministero della Sanità ha emanato il decreto 13/03/1995 che contiene norme specifiche per la tutela sanitaria degli sportivi professionisti affiliati alle seguenti Federazioni:
– Federazione Italiana Gioco Calcio (F.I.G.C.)
– Federazione Pugilistica Italiana (F.P.I.)
– Federazione Ciclistica Italiana (F.C.I.)
– Federazione Motociclistica Italiana (FMI)
– Federazione Italiana Golf (F.I.G.)
– Federazione Italiana Pallacanestro (F.I.P.)Si comprende la portata di quanto detto se si pensa che ad oggi il CONI ha riconosciuto il professionismo solo per 6 Federazioni Sportive Nazionali, ovvero calcio, motociclismo, ciclismo, pugilato, golf e pallacanestro.Sulla base di questa evidenza, una riflessione forte ci pare necessaria. Taluni hanno pubblicato la seguente tesi (paradossale e del tutto non condivisibile per chi scrive): solo e soltanto all’interno delle 6 discipline sportive professionistiche di cui sopra possono svolgere attività allenatori e istruttori, quale professione e “lavoro” autonomo (in base magari ad una specifica preparazione e corso di studi), e pertanto solo nel caso di esercizio di attività all’interno delle citate discipline sportive essi potranno versare i contributi previdenziali, in quanto esercenti attività di “lavoro” nel senso tecnico del termine.In tutte le altre discipline sportive dilettantistiche, nessun lavoratore autonomo può quindi versare i contributi? Facciamo un esempio: se Giuseppe, dopo aver conseguito la laurea in scienze motorie e aver ottenuto alcuni brevetti Federali, attiva una serie di rapporti con 5 differenti tennis club (Associazioni Sportive Dilettantistiche o Società Sportive Dilettantistiche), oppure presso alcuni sci club (ASD o  SSD), oppure ancora presso alcune società o associazioni che si occupano di danza sportiva o di ginnastica (in acqua o in palestra), pur essendo questo l’unico (o quasi, visto che magari riesce a percepire … 15/25.000 euro annuali) reddito da cui “ottiene il proprio sostentamento”, di fatto non potrà mai versare un euro di contributi previdenziali? Infatti per poterlo fare dovrebbe operare solo in attività di calcio, motociclismo, ciclismo, pugilato, golf e pallacanestro. Da ciò si dovrebbe desumere quindi che i maestri di sci ed i maestri di tennis (intesi quali professionisti con partita IVA) non esistono?!? Oppure forse operano erroneamente nelle discipline sportive del calcio, motociclismo, ciclismo, pugilato, golf e pallacanestro e … non se ne sono accorti?

Sarebbe a dire che, secondo questa ipotesi, chi opera nelle discipline sportive (con esclusione delle 6 di cui sopra dove, per la stessa “ragione/invenzione”, nessuno sportivo dilettante potrebbe trovare alloggio),  ha dunque un esonero, anzi una immunità contributiva? Davvero così stanno le cose e non si tratta di uno scherzo? E la ragione quale sarebbe? Che bisogna tutelare lo sport dilettantistico non facendo pagare i contributi a questa categoria particolarmente meritevole? Quindi  lo sono di meno gli operatori sociali, gli infermieri e i medici? Quando ci siamo persi questa rilevantissima novità? E perché non spiegare allora agli studenti di scienze motorie e  dell’Università Italiana che se vogliono evitare di pagare i contributi, è sufficiente che lavorino nel mondo sportivo dilettantistico …?
La legge 342/ 2000 non è il caso di leggerla per intero?
Se e quando valenti esperti del settore ed esimi studiosi pensano di poter far passare o immaginare questa idea, sono pregati di esporsi e di scrivere con chiarezza questo concetto, assumendosene la piena responsabilità. L’informazione non si attiva con la tecnica del dire/non dire, ma con la chiarezza che ne è prerequisito.
E presso i centri sportivi,  quando un semplice accertamento potesse dimostrare che le cose non stanno così, se vi fosse un provvedimento di sospensione dell’attività, per una grave violazione degli obblighi contributivi in materia di lavoro (di fatto), quale sarebbe la credibilità e la reputazione di questo settore e di coloro che operano in questo comparto?
E quali conseguenze personali patirebbero i legali rappresentanti di quel centro?

E a questi istruttori sportivi la pensione sarà pagata dagli altri lavoratori autonomi?
Si vuole forse porre il quesito con chiarezza al Ministero del Lavoro e all’INPS?

Certo, appare semplice ergersi a paladini di un settore per portare a casa consensi, spiegando che il settore pare godere di benedizione Divina e di immunità contributiva … ma non è che qualcuno sta confondendo clamorosamente il significato del termine “professionistiche”, riferibile alle discipline sportive (in quanto presenti atleti che svolgono quella funzione come  professione) con il termine “professionista” riferito a quel soggetto che in quel settore svolge la propria professione e con quei redditi vive, perché quello è il suo lavoro, tecnicamente definito?Grazie per ogni serio e motivato contributo di riflessione.

Per verificare statuto e modalità gestionali adottate dal Vostro Ente proponiamo un intervento che prevede:

  • invio di questionario in formato excel via mail;
  • ricezione del questionario compilato unitamente ad una copia di statuto;
  • call conference su skype (o di persona presso di noi) dedicata all’analisi del questionario, alla gestione dell’Associazione ed alle eventuali criticità riscontrate, con verifica delle possibili soluzioni operative;
  • predisposizione, nei 5 giorni lavorativi successivi, di apposita relazione, con le prassi corrette.

Per maggiori informazioni scriveteci a info@tuttononprofit.com con oggetto “info check”.

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6 commenti

  1. Buonasera,
    volevo chiedere se i collaboratori sportivi “godono” di alcuni diritti o se invece non c’è una regolamentazione relativa alla cessazione della collaborazione sportiva, malattia, ferie ecc.
    In questo caso si tratta di un impiego come gestore del centro sportivo, quindi parliamo di una collaborazione abituale e continuativa.

    Cordialmente,
    S.D.

    1. Buongiorno. I contratti ex lege 342/2000, quelli che prevedono la corresponsione ai collaboratori sportivi di indennità e rimborsi forfettari esenti fino a 10.000 euro/anno (in attesa delle novità introdotte dalla riforma dello sport, che dovrebbe entrare in vigore il prossimo primo luglio 2023: https://www.tuttononprofit.com/2023/01/proroga-riforma-sport-quando-entra-in-vigore.html), non prevedono tutele e/o misure specifiche in caso di malattia, ferie piuttosto che cessazione della collaborazione, e ciò dal momento che non si tratta di redditi di lavoro (da assoggettarsi in quanto tali alle tutele previste dalla legge) ma di redditi “diversi”, e dunque non soggetti alle tutele riservate al mondo del lavoro. Segnalo in proposito un nostro approfondimento specifico: https://www.tuttononprofit.com/2016/12/chiarimenti-sui-compensi-erogati-dalle-associazioni-sportive-e-dalle-societa-sportive-dilettantistiche.html. Cordialità, Stefano Bertoletti

  2. Salve,
    chiedo se i comepnsi elargiti da asd e percepiti da collaboratore sportivo nell’ambito delle attività istituzionali entro i 10.000 euro concorrono o meno alla formazione del reddito complessivo nel caso il collaboratore sia a carico di un familiare o percepisca altro stipendio.
    Grazie

    1. Buongiorno. Questo il testo dell’articolo 69 co. 2 del TUIR 917/1986: “Le indennità, i rimborsi forfettari, i premi e i compensi di cui alla lettera m) del comma 1 dell’articolo 67 non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore complessivamente nel periodo d’imposta a 10.000 euro”. Cordialità, Stefano Bertoletti

  3. Volevo segnalare che la federazione motociclistica pare sia tornata tra i dilettanti da circa 3 anni … Fonte l'Avv. Martinelli ad un convegno a Bologna il 14/12/2015 … quindi le federazioni che attualmente hanno disciplinato al loro interno settore professionistico sono 5 …

    1. Buongiorno. Grazie per il contributo: in ogni caso la Federazione Motociclistica Italiana figura tra quelle che al proprio interno hanno riconosciuto il settore professionistico. Cordialità, Stefano Bertoletti

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