Riforma Terzo Settore e regime fiscale transitorio: risoluzione di Agenzia Entrate

Riforma Terzo Settore e regime fiscale transitorio: risoluzione di Agenzia Entrate

Il 25 ottobre scorso Agenzia Entrate ha diffuso la risoluzione n. 89/E, sul regime fiscale transitorio da applicarsi, nelle more dell’istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), alle ONLUS, alle Organizzazioni Di Volontariato (ODV) ed alle Associazioni di Promozione Sociale (APS) in attesa della piena operatività del Codice del Terzo Settore in vista della scadenza per gli adeguamenti statutari al D. Lgs.117/17 prorogata al 30 giugno 2020.

Alle circolari sulla Riforma del Terzo Settore diffuse dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nei mesi passati (l’ultima delle quali dello scorso 31 maggio, più volte richiamata nella risoluzione di Agenzia), si è dunque aggiunto un nuovo documento dell’Amministrazione Finanziaria, volto a chiarire il regime fiscale transitorio per APS, ODV ed ONLUS in attesa dell’istituzione e della piena operatività del RUNTS (per il quale si inizia ad intravedere un po’ di luce in fondo al tunnel, come recentemente confermato dall’Avv. Gabriele Sepio in un approfondimento su Vita).

Ecco, dunque, le good news.

Cosa precisa la risoluzione n. 89/E in merito al regime fiscale transitorio dei futuri ETS?

Il punto di partenza per la risoluzione di Agenzia Entrate, che nasce da un quesito posto dal Forum Nazionale del Terzo Settore, parte dalla disciplina che il Codice del Terzo Settore dedica alle norme transitorie e di attuazione, ex art. 101 del D. Lgs. 117/2017, all’interno delle quali viene chiarito che fino all’entrata a regime del RUNTS continuano a trovare applicazione le norme precedenti “ai fini e per gli effetti derivanti dall’iscrizione degli enti nei Registri Onlus, Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di promozione sociale che si adeguano alle disposizioni inderogabili del presente decreto entro ventiquattro mesi dalla data della sua entrata in vigore”.

Il Codice fornisce quindi un’ulteriore precisazione, aggiungendo che entro la scadenza (che è stata prorogata al 30 giugno 2020) gli Enti interessati “possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria al fine di adeguarli alle nuove disposizioni inderogabili o di introdurre clausole che escludono l’applicazione di nuove disposizioni derogabili mediante specifica clausola statutaria”.

Agenzia Entrate, dunque, muovendo dal quesito esposto, coglie la palla al balzo per chiarire in maniera definitiva il significato da attribuirsi a tale disposizione, individuando le norme relative al regime fiscale transitorio in attesa dell’operatività del Codice del Terzo Settore, stabilendo che:
– le ONLUS, le ODV e le APS potranno continuare ad applicare il regime fiscale già in vigore fino a quando il RUNTS non sarà concretamente istituito ed operativo;
– tale possibilità è concessa anche nell’ipotesi in cui tali enti non provvedano ad adeguare i propri statuti entro il termine del 30 giugno 2020 (da intendersi come termine per poter beneficiare del cosiddetto “regime alleggerito“).

Quali le conseguenze fiscali per APS, ODV ed ONLUS in attesa del RUNTS in caso di mancato adeguamento degli statuti entro il 30 giugno 2020?

L’indicazione di Agenzia Entrate si accompagna poi ad ulteriori precisazioni, che individuano in maniera implicita i limiti di applicabilità dei rispettivi regimi di riferimento, dal momento che per consentire ad ODV, APS ed ONLUS di applicare le disposizioni fiscali derivanti dalle relative norme istitutive anche in assenza degli adeguamenti statutari entro il termine è necessario che questi Enti:
– siano in “possesso dei requisiti formali e sostanziali previsti dalle leggi di settore“, e che pertanto gli statuti di ognuno prevedano i contenuti obbligatori individuati da ciascuna norma istitutiva;
– siano iscritti nei registri previsti dalle rispettive norme istitutive (L. 266/1991 per le ODV, L. 383/2000 per le APS e D.L. 460/1997 per le ONLUS).
Contrariamente, gli Enti che risultino costituiti secondo le normative di settore, ma carenti dell’iscrizione nei registri di cui sopra, dovranno attenersi alle procedure ordinarie (con convocazione di assemblea e maggioranze ad hoc).

Risoluzione 89/E: entro quando modificare gli statuti per adeguarsi al Codice del Terzo Settore?

Gli adeguamenti statutari alle norme del CTS (D. Lgs.117/17) rappresentano conditio sine qua non per:
– iscriversi all’istituendo Registro Unico Nazionale del Terzo Settore;
– rispettare le previsioni inserite dal Codice del Terzo Settore;
– formalizzare la volontà di rivestire la qualifica di Ente del Terzo Settore (piuttosto che Associazione di Promozione Sociale oppure Organizzazione di Volontariato);
– beneficiare delle agevolazioni (anche fiscali) derivanti dalle qualifiche di cui sopra, visto che l’attuale articolo 148 del TUIR, che definisce le attività istituzionali detassate, non sarà per questi Enti più applicabile.

Pertanto, se è vero come è vero che “le disposizioni di carattere fiscale vigenti prima della data di entrata in vigore del medesimo Codice continuano a trovare applicazione, senza soluzione di continuità, fino a quando non saranno applicabili le nuove disposizioni fiscali previste dal Codice“, gli adeguamenti statutari (secondo le procedure individuate da ciascun statuto) al D. Lgs. 117/2017 costituiscono un adempimento obbligatorio per tutti gli Enti interessati ad iscriversi al futuro Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Lettore avvisato, adempimento non scordato!

Per verificare statuto e modalità gestionali adottate dal Vostro Ente proponiamo un intervento che prevede:

  • invio di questionario in formato excel via mail;
  • ricezione del questionario compilato unitamente ad una copia di statuto;
  • call conference su skype (o di persona presso di noi) dedicata all’analisi del questionario, alla gestione dell’Associazione ed alle eventuali criticità riscontrate, con verifica delle possibili soluzioni operative;
  • predisposizione, nei 5 giorni lavorativi successivi, di apposita relazione, con le prassi corrette.

Per maggiori informazioni scriveteci a info@tuttononprofit.com con oggetto “info check”.

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