Decreto correttivo Riforma dello Sport: novità per ASD, SSD ed operatori sportivi?

Decreto correttivo Riforma dello Sport: novità per ASD, SSD ed operatori sportivi?

Attraverso il Comunicato stampa n. 87 del 7 luglio scorso, il Consiglio dei Ministri ha reso nota l’approvazione, “in esame preliminare”, di un decreto legislativo volto ad introdurre “disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 in attuazione dell’articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici nonché di lavoro sportivo.

Tramite sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, si è specificato trattarsi di un intervento di carattere correttivo del lavoro sportivo, proposto dall’ormai ex Ministro Orlando al fine di introdurre “misure di semplificazione e di contenimento degli oneri (contributivi e fiscali), per le prestazioni professionali”, nell’intento di rendere “l’impatto della riforma del 2021 più sostenibile” per Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche.

Riforma dello Sport: quali novità nel Decreto correttivo?

Premessa l’incertezza sull’epilogo del testo normativo in analisi, vista la crisi di Governo, le dimissioni del Premier Draghi e le nuove elezioni in programma, i riepiloghiamo i punti salienti del “correttivo”

  • la possibilità di iscriversi al Registro delle attività sportive dilettantistiche per Cooperative ed Enti del Terzo Settore registrati al RUNTS, “laddove esercenti come attività di interesse generale l’organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche di cui all’art. 5, comma 1, lett. t) del Codice del Terzo Settore;
  • l’ampliamento della “facoltà di auto-destinazione degli utili per ASD ed SSD;
  • l’estensione della nozione di lavoratore sportivo, “al fine di includere anche nuove figure, necessarie e strumentali allo svolgimento delle attività sportive;
  • la precisazione dei presupposti per “l’instaurazione di rapporti di lavoro sportivo autonomo, nella forma di collaborazione coordinata e continuativa, nell’ambito del dilettantismo;
  • la digitalizzazione “degli adempimenti connessi alla costituzione dei rapporti di lavoro sportivo, attraverso il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche;
  • la definizione “del volontario sportivo;
  • la sottoscrizione di “contratto di apprendistato professionalizzante con giovani a partire dall’età di 15 anni”;
  • le agevolazioni fiscali e contributive previste “per i lavoratori sportivi, e per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale” nell’ambito del dilettantismo;
  • l’anticipo dell’abolizione del vincolo sportivo per i dilettanti.

Enti sportivi del Terzo Settore: la disciplina nel decreto correttivo

Gli ETS iscritti sia al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore che al Registro delle attività sportive dilettantistiche sarebbero assoggettati alle disposizioni del Decreto Legislativo n. 36/2021 (alla luce delle revisioni operate) solo in riferimento all’attività dilettantistica ed esclusivamente nei limiti di compatibilità con il D. Lgs. n. 117/2017 e per le imprese sociali, con il D. Lgs. n. 112/2017.

Riforma dello sport e correttivo: il lavoratore sportivo

In aggiunta all’eliminazione delle prestazioni di carattere amatoriale, la figura di lavoratore sportivo verrebbe ampliata, includendo al suo interno i tesserati che, dietro corrispettivo svolgerebbero mansioni necessarie all’esecuzione di attività sportiva, esclusi compiti di carattere amministrativo-gestionale.

Non sarebbe ammessa invece, l’eventualità che il lavoro sportivo costituisca oggetto di prestazioni occasionali.

Sport e riforma: definizione dei volontari sportivi

Riconosciuta la facoltà per Associazioni e Società Sportive nonché per Federazioni, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva, CONI, Cip e Sport e Salute s.p.a. di avvalersi di volontari, in modo gratuito e senza scopo di lucro, per lo svolgimento sia dell’attività sportiva, che della formazione, della didattica e della preparazione degli atleti.

La loro opera non potrebbe essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario, con possibilità di ottenere esclusivamente il rimborso delle spese sostenute e documentate per vitto, alloggio, viaggio e trasporto, rese al di fuori dell’ambito di residenza.

Sportivi dilettanti post riforma: cosa cambia?

Il rapporto di lavoro costituirebbe oggetto di contratto di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, laddove presenti alcuni requisiti:

  • prestazioni di durata non superiore alle diciotto ore settimanali, con esclusione del tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive;
  • coordinamento sotto il profilo tecnico-sportivo delle funzioni, in osservanza dei regolamenti di Federazioni, Discipline Sportive Associate ed Enti di Promozione Sportiva.

ASD ed SSD interessate dovrebbero trasmettere al Registro delle attività sportive dilettantistiche, pena l’assoggettamento a sanzione, i dati necessari per l’individuazione del rapporto, a titolo di comunicazione equivalente al centro per l’impiego e da effettuarsi con gli stessi contenuti.

Non sarebbero invece obbligate in merito ai compensi non imponibili fiscalmente e a fini previdenziali.

Riforma dello Sport, oneri previdenziali e regime fiscale dei compensi sportivi

I titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla Gestione separata INPS e assicurati presso altre forme obbligatorie, sarebbero assoggettati ad aliquota contributiva pensionistica in misura pari al 24% mentre per coloro che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, così come per i lavoratori autonomi non assicurati, l’aliquota ammonterebbe al 25%.

Gli obblighi attinenti ai versamenti contributivi previdenziali scatterebbero per le quote di compenso eccedenti i 5.000,00 euro.

Prevista altresì una riduzione di contributi pari al 50% dell’imponibile contributivo, con diminuzione equivalente dell’imponibile pensionistico, sino al 31 dicembre 2027.

Le somme erogate a sportivi dilettanti non costituirebbero base fiscalmente imponibile sino a 15.000,00 euro di ammontare annuo. In caso di superamento, solo l’eccedenza andrebbe a formare reddito assoggettato a tassazione.

Al pagamento, lo sportivo sarebbe tenuto ad attestare tramite autocertificazione quanto percepito in relazione alle prestazioni dilettantistiche rese nel corso dell’anno solare.

Questo approfondimento è stato realizzato in collaborazione con la Dott.ssa Mimma Sgrò.

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2 commenti

  1. Preciso avendo qualche conoscenza in materia di previdenza che i contributi versati dalle asd per le somme che superano i 5000 euro equivalgono ai contributi versati per una badante a ore..A livello pensionistico :zero….Si vuole solo far cassa all ‘INPS

  2. Le piccole ASD che versavano premi e indennità fino a 10.000 euro di esenzione ad atleti o tecnici sono gravemente nei pasticci

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