Reddito di cittadinanza e “quota 100”: conseguenze per gli sportivi dilettanti di ASD e SSD nel regime dei 10000 €/anno?

In questi ultimi giorni si stanno riproponendo numerosi quesiti sulle implicazioni del reddito di cittadinanza (introdotto con il D.L. 4/2019) per gli sportivi dilettanti di associazioni e società sportive dilettantistiche senza fini di lucro, regolarizzati (ricorrendone i presupposti) in regime 342/2000 (in completa esenzione fiscale e contributiva fino a 10.000 euro/anno): abbiamo quindi cercato, per quanto possibile, di approfondire una questione di per sé già molto delicata.

Partiamo dall’assunto, confermato dall’annullamento di quanto esposto oltre un anno fa, e sul quale 342/abbiamo scritto fiumi di righe digitali: i rimborsi, indennità, compensi forfetari (ex art. 67 lett. m) TUIR) erogati da ASD/SSD verericonosciute dal CONI attraverso l’iscrizione nel registro delle società sportive” a sportivi dilettanti nello svolgimento di “mansioni rientranti … tra quelle necessarie per lo svolgimento delle attività sportivo-dilettantistiche, così come regolamentate dalle singole federazioni” (così la circolare 1/16 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro) non sono e non possono essere qualificabili come co.co.co., perché per espressa previsione normativa non rientrano tra le prestazioni lavorative.

Detto ciò è chiaro che reddito di cittadinanza e “quota 100“ incideranno in maniera molto forte sui numeri e sulle casse dello Stato, motivo per il quale (pur in assenza di norme esplicite che al momento lo precisino) riteniamo prudenzialmente che i soggetti che soddisferanno i requisiti per poter ricevere il reddito di cittadinanza non potranno essere “inquadrati” (o comunque “inquadrabili”) quali sportivi dilettanti ex lege 342/2000, anche se questa attività non rappresenta (né può farlo) un “lavoro” nel senso tecnico del termine.

Ciò che possiamo certamente ipotizzare è che per effetto delle recenti novità normative è ragionevole attendersi un inasprimento dei controlli in materia di lavoro irregolare, con azioni che inevitabilmente andranno ad incidere anche sulle verifiche delle false 342/00 nonché sui finti sportivi dilettanti, che si nascondono nel dilettantismo per celare un vero e proprio lavoro, per il quale risulterebbero dunque dovute imposte e contributi.

Vale dunque la pena di ribadire un concetto, forte e chiaro: al di là dell’effettiva somministrazione del potere datoriale (che se esiste non c’è null’altro da aggiungere), se i percettori (soddisfatte le due condizioni di cui sopra, e dunque nello svolgimento di mansioni sportive per Associazioni e Società Sportive riconosciute dal CONI) non hanno un altro soggetto che versa loro i contributi (o se non vi provvedono autonomamente, per altra occupazione) e pertanto le attività sportive prestate rappresentano per loro il lavoroda cui traggono il sostentamento”, diventerà ancor più probabile, se già non lo è, una pesantissima sanzione. I casi limite di studenti (veri e non camuffati) e pensionati (di vecchiaia) diventeranno ancora più delicati nella corretta applicazione (possibile) e giustificazione.

Chi ha sempre ascoltato le nostre considerazioni e ha evitato di distorcere la norma a proprio favore non ha quindi nulla da temere!

Se qualcuno ha piacere di fornire il proprio contributo, saremo più che lieti di prenderlo in grande considerazione …

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