Riforma dello Sport e bozza del testo unico: cosa cambierà per ASD, SSD ed istruttori

Riforma dello Sport e bozza del testo unico: cosa cambierà per ASD, SSD ed istruttori

Il 9 luglio scorso è stata è stata inviata al Governo ed alle forze politiche dal Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora la bozza del testo unico di riforma dello sport realizzato ai sensi della Legge n. 86/2019, contenente le novità in merito alle “Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione”.

Sebbene si tratti di una versione preliminare, molto probabilmente soggetta ad ulteriori modifiche e dunque da analizzare con il “beneficio del dubbio”, è evidente l’intento di concludere rapidamente l’iter avviato nell’agosto scorso anche nelle parole del Ministro Spadafora, che intende riunire in un testo unico le disposizioni vigenti, secondo un’ottica di una riorganizzazione semplifica e coordinamento.

Definizione di attività sportiva, nuovo ruolo del CONI, limiti di mandati, mutamenti nella disciplina di ASD/SSD e professioni sportive sono solo alcune delle novità previste dalla riforma dello sport ancora in via di definizione, ma dalla portata innovativa davvero enorme.

La prima grande novità della riforma: ecco la definizione di sport

La messa in atto dell’auspicata revisione organica prenderebbe il via individuando, per la prima volta ed in maniera ufficiale, la definizione di “sport”, che consiste in “qualsiasi forma di attività fisica fondata sul rispetto di regole codificate che, attraverso una partecipazione organizzata o non, ha per obiettivo l’espressione o il miglioramento della condizione fisica e psichica, lo sviluppo delle relazioni sociali o l’ottenimento di risultati in competizioni di tutti i livelli”.

Nuova disciplina per ASD/SSD: quali analogie con le imprese sociali?

Forma giuridica. Sulla falsariga di quanto stabilito dal D. Lgs. 112/2017 in tema di imprese sociali, la bozza di testo unico di riforma dello sport sembrerebbe introdurre la possibilità per le Società Sportive di costituirsi secondo le forme giuridiche di cui al libro V del Codice Civile in senso onnicomprensivo, superando conseguentemente la limitazione alle società di capitali e cooperative ed includendo anche le società di persone.

Assenza scopo di lucro. Il principio generale verrebbe rimodulato attraverso aperture che riportano alla memoria il tentativo fallito della “società sportiva dilettantistica lucrativa“, in particolare:
– una limitata facoltà di distribuzione degli utili con possibilità di destinarne una quota ad aumento del capitale sociale;
– la facoltà di poter rimborsare, al valore nominale, le quote di capitale versato sottoscritte dai soci.

Di contro, si farebbero più stringenti le maglie attorno al divieto di distribuzione indiretta, ricomprendendo tra i destinatari non soltanto soci e tesserati, ma anche lavoratori, collaboratori, amministratori e, più in generale, componenti di organi sociali.

Quali sono le novità in tema di semplificazione previste dalla riforma dello sport?

Nell’ottica di uno snellimento amministrativo e burocratico di tutti gli adempimenti degli Enti sportivi, le principali novità introdotte dalla riforma dello sport riguarderebbero:
– l’eliminazione del Modello EAS;
– la possibilità per le ASD costituite con atto notarile di acquisire personalità giuridica attraverso l’iscrizione al “Registro delle attività sportive Dilettantistiche” (seppur non sia stato individuato il patrimonio minimo per la richiesta);
– l’esenzione dall’obbligo di emissione di fattura elettronica per ASD/SSD iscritte al Registro CONI, che abbiano optato per l’adesione al regime 398/91 e che registrino incassi commerciali di ammontare non superiore a 65.000,00 euro;
– l’esenzione dall’obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi per le ASD/SSD iscritte al Registro CONI, i cui corrispettivi non superino 30.000,00 euro in aggiunta alla necessità che la quota di proventi di carattere commerciale si mantenga al di sotto dei 65.000,00 euro.

Professioni sportive e rapporti di lavoro

“Allo scopo di garantire l’osservanza dei principi di parità di trattamento e di non discriminazione nel lavoro sportivo, sia nel settore dilettantistico sia nel settore professionistico, e di assicurare la stabilità e la sostenibilità del sistema dello sport” (art. 5 della Legge n. 86) il titolo I della Parte III della bozza verrebbe interamente dedicato ai “rapporti di lavoro”, in ossequio alla necessità di dare risposta al vuoto di tutele (su tutte quella previdenziali) ed alle lacune disciplinari già chiari da tempo ed emersi in maniera decisamente più impattante durante il lockdown da coronavirus, con richiesta delle indennità di 600 euro per sportivi dilettanti, che Sport e Salute sta terminando di erogare.

Lavoratori sportivi: definendola quale categoria ad hoc, al cui interno verrebbero inclusi atleti, allenatori, direttori tecnici, direttori sportivi, preparatori atletici e direttori di gara (con buona pace degli istruttori, non esplicitamente citati forse perché ricompresi negli allenatori, o forse no …) che esercitano la prestazione dietro compenso, indipendentemente dalla natura professionistica o dilettantistica dell’attività ed escludendo quindi le opere amatoriali (volontarie e, conseguentemente, gratuite), il lavoro sportivo sarebbe da ricondurre, a seconda dei casi a:
– rapporti di lavoro subordinato;
– rapporti di lavoro autonomo (incluse collaborazioni coordinate e continuative);
– prestazioni occasionali.
In mancanza di una contrattualistica dedicata, resterebbe ferma la disciplina di diritto comune, tenuto conto delle peculiarità in oggetto e dalla natura giuridica del rapporto, in coordinamento con le disposizioni di legge (anche speciali) vigenti.

Profili previdenziali ed assistenziali: laddove non vi siano specificità, troverebbero applicazione le norme generali di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ed in materia di previdenza ed assistenza sociale, con particolare riguardo al trattamento assicurativo ed estensione generalizzata dell’obbligo di assicurazione INAIL.

Il superamento del Registro CONI e il nuovo Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche

Altro elemento degno di nota riguarderebbe l’istituzione del nuovo “Registro delle attività sportive dilettantistiche”, la cui gestione resterebbe affidata al CONI in qualità di unico organismo certificatore dell’attività sportiva, con obbligo di iscrizione per i sodalizi, salvo il trasferimento automatico di quelle già presenti nel vecchio Registro 2.0.
Spetterà al CONI individuarne con apposito regolamento, da emanarsi entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, disciplina e funzionamento.

Che sia la volta buona che le criticità del mondo sportivo trovino la risposta che meritano?

Questo approfondimento è stato realizzato in collaborazione con la Dott.ssa Mimma Sgrò.

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