Contributi previdenziali per i collaboratori sportivi che percepiscono i 7500 euro ex Lege 342/2000?

Cari lettori, il 21.2.2014 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con il suo documento prot. 37/0004036 destinato alle Direzioni regionali e territoriali del lavoro ed all’INPS, ha fornito taluni chiarimenti in relazione alle attività di vigilanza nei confronti di Società ed Associazioni Sportive Dilettantistiche.

Considerata la chiarezza del citato documento, ne riportiamo di seguito alcuni estratti al fine di definire le indicazioni operative fornite dal Ministero, riportando a compendio alcune nostre considerazioni.

Questa Direzione … ha recentemente approfondito alcune problematiche di carattere giuridico sulle realtà occupazionali delle società e associazioni sportive dilettantistiche. Il quadro giuridico … evidenzia un particolare trattamento di favore riservato alle società e associazionisportive dilettantistiche, giustificato dalla funzione sociale da esse svolta.

Va evidenziato in particolare che le società e associazioni sportive dilettantistiche (SSD e ASD), disciplinate dall’art. 90 della L. n. 289/2002, devono essere riconosciute dal CONI ed iscritte alregistro delle società e associazioni sportive dilettantistiche tenuto dallo  stesso CONI e sono caratterizzate dall’assenza di finalità lucrative.
Mediante il riconoscimento le società e le associazioni in questione entrano a far parte dell’ordinamento sportivo e sonoquindi sottoposte sia alle norma di tale ordinamento che a quelle dell’ordinamento statale.
Tali caratteristiche delineano pertanto una netta differenziazione tra le SSD/ASD e le realtà imprenditoriali che “gestiscono” lo sport con fini di lucro.

Il riconoscimento da parte del CONI, che certifica pertanto lo svolgimento da parte delle SSD o ASD di attività sportivea livello dilettantistico, costituisce pertanto il presupposto per l’applicazione del citato trattamento di favore. Con riferimento ai rapporti dicollaborazione instaurati da parte delle SSD o ASD “nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche”, di cui all’ art. 67, comma 1, lett. m), del T.U.I.R., va altresì segnalato l’art. 35, comma 5, del D.L. n. 207/2008 … secondo il quale “nelle parole esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche” – ossia le attività che il T.U.I.R. sottopone al regime fiscale proprio dei “redditi diversi” – “sono ricomprese la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica”.
La disposizione fornisce l’interpretazione autentica del contenuto della lett. m), comma 1, dell’art. 67 del T.U.I.R. e non limita la sua operatività al solo caso di prestazioni rese per la partecipazione e gare … bensì lo estende a tutte quelle relative allo svolgimento delle attività dilettantistiche di formazione.

Va ancora segnalato che:
– l’art. 90 della L. n. 289/2002 ha inteso estendere il citato trattamento di favore “anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo – gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche”…
Ciò premesso, nell’evidenziare pertanto sia la complessità che la specificità della disciplina che interessa le società e le associazioni sportive dilettantistiche, occorre prendere atto che l’attività di vigilanza svolta nei confronti di tali realtà ha determinato l’insorgere di contenziosi con esito in buona parte non favorevole per l’Amministrazione e per l’INPS.
In questo quadro, Il Ministero ravvisa pertanto l’opportunità di farsi promotore, d’intesa con l’INPS, di iniziative
di carattere normativo, volte ad una graduale introduzione di forme di tutela previdenziale a favore di soggetti che, nell’ambito delle associazioni e società sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, nonché dagli enti di promozione sportiva, svolgono attività sportiva dilettantistica nonché attività amministrativo – gestionale non professionale ex art. 67, comma 1, lett. m), ultimo periodo, del T.U.I.R.
Ne deriva che, ferma restando l’attività di vigilanza già avviata ed i contenziosi in essere, si rende opportuno, da parte di codesti Uffici, concentrare la propria attività sulle diverse realtà imprenditoriali evidentemente non riconosciute dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali o dagli enti di promozione sportiva non iscritte al Registro delle società e associazioni sportive dilettantistiche ”.

CONCLUSIONI:
– il riconoscimento “ai fini sportivi” è prerogativa esclusiva del CONI, e sul punto nessuna novità (si legga in proposito QUESTO nostro recente articolo);
– si conferma che nelle parole “esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche” sono ricomprese la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica, estendendo altresì tale regime di favore anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo – gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche;
– il Ministero del Lavoro d’intesa con l’INPS intende farsi promotore di iniziative di carattere normativo, volte ad una graduale introduzione di forme di tutela previdenziale a favore di soggetti (istruttore sportivo, personal trainer,…) che svolgono attività sportiva dilettantistica nonché attività amministrativo – gestionale. Ebbene, questa manifestazione d’intenti dipenderà forse mica dall’estremo abuso di questo regime di favore perpetrato da moltissimi nel corso di questi ultimi anni (come si può leggere QUI) …?

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