Collaborazione occasionale: obbligo di comunicazione preventiva per il non profit?

Comunicazione preventiva collaborazione occasionale: obbligo per Terzo Settore, ASD e SSD?

Con la nota dell’11 gennaio 2022 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha chiarito gli adempimenti connessi all’obbligo di comunicazione preventiva dei rapporti di collaborazione autonoma occasionale, sulla base di quanto previsto dall’articolo 13 del D. L. 146/2021, che ha modificato l’articolo 14 del D. Lgs. 81/2008, introducendo questa novità al fine di garantire un corretto svolgimento di “attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive”.

Collaborazione occasionale: cos’è?

Il lavoro autonomo occasionale, ex art. 2222 c.c. così come abbiamo avuto modo di approfondire più volte in queste pagine, si configura ogniqualvolta un prestatore di lavoro svolga in favore di un committente un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di subordinazione e senza alcun coordinamento con la struttura organizzativa del committente, dietro il pagamento di un corrispettivo il quale, ai sensi dell’art. 67 co. 1 lett. l) del TUIR, rientra nella categoria dei redditi diversi (come ci rientrano, ex lettera m) del medesimo articolo, le indennità sportive).

Come effettuare la comunicazione preventiva dei rapporti di collaborazione occasionale?

Posto che per tutti i rapporti avviati dopo la pubblicazione della prima nota la comunicazione deve essere effettuata prima dell’inizio della prestazione del lavoratore autonomo occasionale, eventualmente risultante dalla lettera di incarico, la stessa dovrà essere inviata a mezzo mail (all’indirizzo della sede dell’Ufficio competente per territorio, come risultante dall’elenco riportato in nota), senza allegati, riportando:
1) i dati del committente e del prestatore;
2) il luogo della prestazione;
3) una sintetica descrizione dell’attività;
4) la data di inizio della prestazione con l’indicazione del presumibile arco temporale (ad esempio tre giorni, una settimana, ecc …) entro il quale potrà considerarsi compiuta l’opera o il servizio, precisando che qualora l’opera o il servizio non si dovesse esaurire nelle tempistiche previste sarà necessario inviare una nuova comunicazione;
5) l’ammontare del compenso, qualora stabilito al momento dell’incarico.

ATTENZIONE: in mancanza degli elementi obbligatori la comunicazione verrà considerata omessa, mentre una comunicazione già trasmessa potrà essere modificata/annullata in qualsiasi momento antecedente l’inizio dell’attività del prestatore.

Obbligo di comunicazione preventiva per le collaborazioni occasionali: anche per Associazioni e Società Sportive?

Com’era prevedibile dalla portata del nuovo adempimento, numerosi sono stati i dubbi in materia di comunicazione preventiva delle collaborazioni di lavoro autonomo occasionale, motivo per il quale (fortunatamente) non si sono fatti attendere i chiarimenti redatti in collaborazione con il Ministero del Lavoro contenuti nella nota n. 109 del 27/01/2022. Così la nota:

Gli Enti del Terzo settore che svolgono esclusivamente attività non commerciale sono ricompresi nell’ambito di applicazione soggettiva dell’art. dell’art. 14 … concernente l’obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali?
No, in quanto, come chiarito con la nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e INL prot. n. 29 dell’11.01.2022 “…. il nuovo obbligo comunicazionale interessa esclusivamente i committenti che operano in qualità di imprenditori”. Tuttavia, laddove tali Enti svolgano, anche in via marginale, un’attività d’impresa – il cui esercizio è ammesso dal prevalente orientamento giurisprudenziale – sono tenuti all’assolvimento dell’obbligo con riferimento ai lavoratori autonomi occasionali impiegati nell’attività imprenditoriale.

L’obbligo comunicazionale riguarda anche le prestazioni di lavoro autonomo occasionale svolte in favore delle ASD e SSD?
No, in quanto esso si riferisce esclusivamente ai committenti che operano in qualità di imprenditori, con conseguente esclusione delle ASD e SSD che operano senza finalità di lucro.

Alla luce di ciò, pertanto, ribadito che l’obbligo di comunicazione preventiva per i rapporti di collaborazione occasionale è richiesto per tutti i committenti che operano in qualità di imprenditori, con riferimento al settore degli enti non commerciali sono tenuti all’adempimento esclusivamente gli enti iscritti al REA per lo svolgimento di attività commerciali connesse in relazione a lavoratori autonomi occasionali impegnati in attività aventi esclusivo carattere commerciale o comunque promiscue.

Mancata comunicazione preventiva di una collaborazione occasionale: quali sanzioni?

In caso di violazione dell’obbligo di comunicazione preventiva, è applicabile una sanzione di importo da 500 a 2.500 euro, per ciascun lavoratore autonomo occasionale in relazione al quale sia stata omessa. Inoltre, qualora venisse riscontrato che almeno il 10% dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulta occupato senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto o inquadrato come lavoratore autonomo occasionale in assenza delle condizioni richieste dalla legge, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro adotterà un provvedimento di sospensione dell’attività lavorativa del datore di lavoro.

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