Pubblicato il nuovo Regolamento del Registro Nazionale Attività Sportive Dilettantistiche

Attraverso una comunicazione divulgata sul proprio sito istituzionale, il  Dipartimento per lo Sport ha reso nota la pubblicazione del nuovo “Regolamento sulla tenuta, conservazione e gestione del Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche”, messo in luce dal Ministro Abodi come un “grande risultato nell’interesse di tutti gli organismi sportivi e degli enti sportivi dilettantistici”, “frutto di un prezioso lavoro di squadra”.

Nuovo regolamento Registro Nazionale Attività Sportive Dilettantistiche: quali novità?

Il Dipartimento sottolinea la definizione di due procedure, aventi rispettivamente ad oggetto:

  • “il riconoscimento da parte del Dipartimento per lo Sport della natura sportiva delle attività non rientranti tra quelle svolte nell’ambito degli Organismi Sportivi riconosciuti dal Coni o dal Cip (art. 6, comma 2)”;
  • “il riconoscimento della personalità giuridica per le Associazioni sportive dilettantistiche (art. 11)”.

Iscrizione delle attività non riconosciute ai sensi del nuovo Regolamento

L’art. 6, comma 2 del regolamento precisa che laddove l’attività dichiarata dall’Ente non rientri “tra quelle svolte nell’ambito di un Organismo sportivo riconosciuto dal CONI e dal CIP”, il Dipartimento per lo Sport verifica “se tale attività possa considerarsi di natura sportiva, basandosi, tra gli altri, sui criteri contenuti nella definizione di sport di cui all’art. 2, lett. nn), d. lgs. 36/2021”.

In caso di esito positivo, include l’attività nell’elenco delle discipline sportive e/o nel caso in cui il richiedente “non risulti affiliato a un Organismo sportivo” verifica che lo stesso:

  • eserciti “effettivamente attività avente natura sportiva e possegga i requisiti di cui al co. 1 dell’art. 5” del regolamento;
  • “abbia presentato tutta la documentazione indicata nel co. 1 che precede, dalla lett. a) alla lett. g) e che la stessa sia completa e veritiera”;
  • “che sussistano tutte le condizioni di legge per l’assunzione della qualifica di ente sportivo dilettantistico”.

Qualora le verifiche abbiano riscontro positivo, il Dipartimento procede all’iscrizione nel Registro, tenuto conto che in tal caso “non trovano applicazione le previsioni dell’art. 5, co. 1, punto (ii), lett. b), l’art. 6, co. 4”, per cui l’Ente è chiamato ad occuparsi direttamente degli adempimenti “di cui all’art. 5, co. 1, punto (ii), lett. e); all’art. 6, co. 11 e all’art. 7, co. 2 e co. 3” connessi.

Tramite il sito del Dipartimento per lo Sport è possibile avere accesso sia al modulo che alla procedura per l’iscrizione delle attività non riconosciute.

Nuovo regolamento RAS: riconoscimento della personalità giuridica

Ai sensi dell’art. 11, con la domanda di iscrizione al Registro è possibile richiedere il riconoscimento della personalità giuridica, in ossequio a quanto stabilito dall’art. 14 del D. Lgs. n. 39/2021.

Il comma 1 bis del citato art. 14 specifica che all’istanza di riconoscimento debbano essere allegati:

  • “il rendiconto economico finanziario o il bilancio di esercizio approvato dall’assemblea e il relativo verbale”;
  • “entro trenta giorni dalla relativa modifica, i verbali che apportano modifiche statutarie con gli statuti modificati”;
  • “i verbali che modificano gli organi statutari” ;
  • “i verbali che modificano la sede legale”.

Richiesto un patrimonio minimo pari ad almeno 10.000 euro, tenuto conto che nel caso in cui sia costituito “da beni diversi dal denaro, il loro valore deve risultare da una relazione giurata, allegata all’atto costitutivo di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro, non anteriore a 120 giorni rispetto alla data dell’atto costitutivo. Tale relazione è necessaria anche nel caso in cui la richiesta di acquisto della personalità giuridica provenga da associazione già costituita, anche se il patrimonio è composto solo da denaro”.

Le modifiche di atto costitutivo e statuto devono risultare da atto pubblico e acquistano efficacia con l’iscrizione nel Registro.

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