Attività di raccolta fondi: pubblicate le Linee Guida per Enti del Terzo Settore

Attività di raccolta fondi: pubblicate le Linee Guida per Enti del Terzo Settore

Tramite notizia pubblicata sul sito ministeriale lo scorso 13 giugno, è stata resa nota la firma del Decreto ad opera del Ministro del Lavoro Orlando contenente le linee guida in materia di raccolta fondi per gli Enti del Terzo Settore.

Costituendo uno “strumento di orientamento”, il documento riguarda tutti gli ETS, indipendentemente dalla forma giuridica, dimensione, missione, attività e classificazione, incluse dunque le Associazioni di Promozione Sociale, le Organizzazioni di Volontariato e le Imprese Sociali.

Attività di raccolta fondi: quale disciplina per gli ETS?

La definizione di raccolta fondi è contenuta nell’art. 7 del Codice del Terzo Settore attraverso un efffettivo riconoscimento formale, sebbene essa costituisca da tempo “una delle modalità privilegiate dagli ETS per il reperimento delle risorse necessarie al perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

In aggiunta alla descrizione, le sono state dedicate “altre norme di dettaglio”, sia per quanto riguarda la disciplina fiscale che per gli obblighi di rendicontazione, consentendo in tale modo di operare con maggiore certezza.

Attività di raccolta fondi: i principi sanciti dalle Linee Guida

Nell’intento di tutelare i donatori, i destinatari delle donazioni e gli stessi ETS, l’art. 7 ne individua “i principi cardine” in trasparenza, verità e correttezza.

La trasparenza risponde all’esigenza di rendere conto delle modalità operative dell’organizzazione, mediante la diffusione di informazioni adeguate e l’accessibilità della documentazione attinente alla raccolta.

In tal senso, si ritiene utile esplicitare ai donatori e ad altri interessati (stakeholder):
– il legale rappresentante, gli uffici e/o una persona di riferimento da contattare per avere informazioni sull’attività;
– la durata delle raccolte, l’ambito territoriale e, se possibile, l’ammontare realizzato;
– i beneficiari, gli enti privati o le attività di interesse generale a cui sono destinati i proventi;
– in relazione a progetti specifici: l’obiettivo da realizzare con i fondi, la destinazione delle risorse laddove il progetto non possa concretizzarsi, l’assegnazione di eventuali eccedenze; e ancora, i tempi di realizzazione, le modalità con cui eseguire la donazione nonché i benefici fiscali di cui il donatore può usufruire.

Per quanto concerne la verità, l’ente è chiamato a diffondere informazioni veritiere, “applicandosi le disposizioni relative alla pubblicità ingannevole di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b) delle Legge 145/2007”.

L’attività di raccolta fondi inoltre, deve essere attuata tramite comportamenti improntati alla correttezza, sia nei riguardi del donatore che del beneficiario della donazione, garantendo loro il rispetto della privacy ed evitando di ricorrere ad informazioni suggestive o lesive della dignità dei beneficiari della raccolta. Da bandire comportamenti discriminatori verso i destinatari, i collaboratori, i volontari e i donatori.

Quali sono le caratteristiche dalla raccolta fondi degli Enti del Terzo Settore?

Dal punto di vista “soggettivo”, la raccolta fondi può essere svolta “da tutti gli ETS indicati nell’articolo 4, comma 1 del Codice, con conseguente ampliamento della perimetrazione che non è più limitata alla nozione fiscale di ente non commerciale, ricomprendendovi, ad esempio, anche le imprese sociali.

Posto che il ricavato deve essere destinato al finanziamento delle attività di interesse generale, con esclusione dunque, delle attività diverse, l’ente ha titolo di impiegare sia risorse proprie, ovvero personale interno o volontari, oppure ricorrere a soggetti terzi, incluse figure specializzate nel Fundraising.

La raccolta può avvenire sia in forma privata, ovvero indirizzata ad un potenziale donatore, che pubblica. Sono ammesse sia le erogazioni liberali (in denaro o in natura), sia i pagamenti di corrispettivi a fronte della cessione di beni e servizi di basso valore.

Tale attività può essere svolta in maniera occasionale oppure “in forma organizzata e continuativa”, ma, in ogni caso, le spese necessarie devono essere inferiori ai fondi raccolti, fatte salve eventuali “cause non prevedibili”.

Linee Guida attività di raccolta fondi: quali tecniche utilizzare?

Il documento delinea un quadro di massima, “non esaustivo né cogente”, in relazione alle modalità con cui procedere alla raccolta:
“il Direct mail”, messo in atto attraverso qualunque tipo di comunicazione diffusa via posta (lettere personalizzate, materiali promozionali, quali dépliant, brochure e volantini, questionari, messaggi consegnati alle portinerie o inseriti nelle cassette postali);
“il Telemarketing”, mediante uso del telefono;
“il face-to-face”, attraverso il contatto diretto tra operatore e donatore;
“il Direct response television”, tramite pubblicità televisiva;
– gli “eventi, anche di piazza”;
“il merchandising”, con cessione di beni di modico valore (es. gadget o beni alimentari);
“i salvadanai”;
– le “imprese for profit”;
– le “attività di sostegno a distanza”, con erogazioni periodiche;
“i lasciti testamentari”;
– le “numerazioni solidali”;
– le “donazioni online”.

Linee Guida per ETS e rendiconto della raccolta fondi

L’attività di raccolta fondi implica l’obbligo di rendicontazione, “al fine di tutelare la fede pubblica, garantire trasparenza alle attività stesse e consentire agli organi preposti la vigilanza”.

L’onere si differenzia a seconda che lo svolgimento avvenga in maniera continuativa o occasionale.

In relazione alle raccolte non occasionali, gli enti con entrate e proventi “non inferiori a 220.000,00 euro” sono tenuti ad indicarne i dati alla lettera c) del rendiconto gestionale e nella relazione di missione. In quelle occasionali, i rendiconti delle singole attività devono essere “allegati al bilancio di esercizio   predisposto ai sensi dell’articolo 13 comma 1 del CTS, in particolare alla relazione di missione”.

Quando entrate e proventi risultino “inferiori a 220.000,00 euro” invece, i dati delle raccolte non occasionali vanno ascritti alla lettera c) del rendiconto di cassa o alla lettera c) del rendiconto gestionale e nella relazione di missione, “coerentemente alla facoltà esercitata dall’ETS di redigere alternativamente il rendiconto per cassa o il bilancio di esercizio”. Per le occasionali, il rendiconto va allegato al rendiconto per cassa o al bilancio di esercizio “in particolare alla relazione di missione”, a seconda di quale l’ente decida di redigere.

Al fondo delle Linee Guida è disponibile il modello di rendiconto delle singole attività occasionali e della relazione illustrativa.

Questo approfondimento è stato realizzato in collaborazione con la Dott.ssa Mimma Sgrò.

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