Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS): ecco come iscriversi

Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS): ecco come iscriversi

Come preannunciato, è stato pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, in attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il Decreto Ministeriale n. 106 del 15 settembre 2020, contenente la disciplina delle “procedure per l’iscrizione e per la cancellazione degli enti nel Registro unico nazionale del Terzo settore”, meglio noto come RUNTS.

Atteso da tempo, il testo normativo conferisce operatività al Registro Unico, caposaldo del Codice del Terzo Settore, riportando le informazioni relative al suo funzionamento, con l’intento di “garantire l’uniformità di trattamento degli ETS sull’intero territorio nazionale” anche attraverso “una omogenea e piena conoscibilità degli elementi informativi presenti”, il tutto attraverso:
– requisiti, documenti e modalità propedeutici all’iscrizione;
– “regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione del Registro”, la cui uniformità a livello nazionale oltre a costituire una sfida rappresenta uno dei grandi benefici di questa opera di riordino del variegato mondo del Terzo Settore.

Quali sono le sezioni del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore?

Il RUNTS sarà composto dalle sette sezioni individuate dall’articolo 46 del Codice del Terzo Settore, in particolare:

  1. Organizzazioni di volontariato, le ODV disciplinate dagli articoli da 32 a 34 del CTS;
  2. Associazioni di promozione sociale, le APS disciplinate dagli articoli 35 e 36 del CTS;
  3. Enti filantropici (articoli da 37 a 39 del CTS);
  4. Imprese sociali, comprese le cooperative sociali;
  5. Reti associative (articolo 41 del CTS);
  6. Società di mutuo soccorso, (articoli da 42 a 44 del CTS);
  7. Altri enti del Terzo settore, (quelli che soddisfano i requisiti individuati dall’articolo 4 del CTS ma che non rientrano nelle tipizzazioni delle sezioni precedenti).

Registro Unico Terzo Settore: a chi inoltrare la domanda?

Ai sensi dell’articolo 5 del Decreto Ministeriale n. 106/2020, la correttezza dell’istanza ne presuppone in primis, la presentazione all’Ufficio territoriale di pertinenza in via telematica attraverso il portale dedicato, posto che “L’Ufficio competente è quello della Regione o Provincia autonoma sul cui territorio l’ente ha la propria sede legale”, e che “in caso di enti iscritti nella sezione “Reti associative”, l’Ufficio del RUNTS competente è esclusivamente quello statale”.

Secondo il comma 2, qualora la sede legale dell’ente dovesse poi venire trasferita in altra Regione o Provincia autonoma, spetterà all’Ufficio territoriale nella cui circoscrizione sarà indirizzato lo spostamento, comunicare entro 30 giorni dal ricevimento dell’istanza dell’ente il trasferimento all’Ufficio di provenienza, acquisendo da quest’ultimo “tutti i dati necessari alla tenuta e alla gestione della posizione dell’ente interessato”.

“Tali disposizioni si applicano anche quando il trasferimento della sede sia deliberato contestualmente ad ulteriori deliberazioni sottoposte a registrazione e a deposito”.

Come iscriversi al RUNTS

Il rappresentante legale dell’ente è tenuto quindi a presentare domanda d’iscrizione “esclusivamente con modalità telematiche”, facilitando la rintracciabilità dell’interlocutore nonché un’attività di gestione e di protocollo più snella, attraverso l’utilizzo del procedimento informatico e le relative comunicazioni anche a mezzo di posta elettronica certificata (necessaria per ogni ETS, APS, ODV o qualsiasi altro aspirante Ente del Terzo Settore che intenderà iscriversi al RUNTS).

L’articolo 9 precisa quindi che al ricevimento dell’istanza, l’Ufficio competente provvede ad accertare “la completezza e l’idoneità della documentazione e delle informazioni prodotte e la sussistenza delle condizioni previste ai fini dell’iscrizione”, con due possibili esiti:
– entro 60 giorni, l’Ufficio potrà procedere all’iscrizione “in caso di correttezza e completezza della domanda e della relativa documentazione, nonché di sussistenza delle condizioni previste dal Codice”. Conseguentemente, “al fine di assicurarne la conoscibilità ai terzi”, darà pubblicità delle informazioni e degli atti forniti dall’Ente, individuato mediante codice fiscale;
– entro lo stesso termine di 60 giorni, in alternativa, l’Ufficio potrà formulare richiesta di integrazione e/o rettifica della domanda, qualora quest’ultima risulti incompleta, scorretta o non chiara, assegnando un termine per provvedere non superiore a 30 giorni. Entro i 60 giorni successivi al ricevimento “della domanda completata o rettificata, della documentazione ulteriore richiesta o, in mancanza, dalla scadenza del termine assegnato all’ente”, l’Ufficio potrà dunque procedere all’iscrizione o eventualmente comunicare i motivi di mancato accoglimento dell’istanza, posto che in caso di diniego è ammesso il ricorso al TAR territorialmente competente.

Associazioni di Promozione Sociale (APS) ed Organizzazioni di Volontariato (ODV) già esistenti come trasmigreranno nel RUNTS?

Posto che sarà il Ministero ad individuare il termine a partire dal quale avrà inizio il processo di trasmigrazione nel Registro Unico dei dati degli enti già iscritti nei rispettivi registri regionali delle associazioni di promozione sociale (APS) e delle organizzazioni di volontariato (ODV), detto trasferimento dovrà avvenire, ex articolo 31, entro i successivi 90 giorni dal termine di cui sopra, data a partire dalla quale le Regioni e le Province dovranno iniziare a comunicare i dati delle associazioni presenti nei loro registri. Nei successivi 180 giorni, ciascun Ufficio del RUNTS (ex comma 4 del citato articolo 31) verificherà “la sussistenza dei requisiti per l’iscrizione degli enti di propria competenza”, concedendo il consueto termine di 60 giorni per le eventuali regolarizzazioni che si rendessero necessarie per confermare l’iscrizione al Registro.

Le ONLUS trasmigreranno automaticamente nel RUNTS?

L’abrogazione della normativa sulle ONLUS scatterà in esito alla piena operatività fiscale del Codice del Terzo Settore, mentre ai fini dell’iscrizione sarà onere di ogni ONLUS, individuata la sezione più adatta del RUNTS cui iscriversi, presentare apposita domanda. Il tutto in esito alla pubblicazione da parte di Agenzia Entrate dell’elenco delle ONLUS iscritte all’Anagrafe alla data antecedente a quella individuata dal Ministero del lavoro ex articolo 30 del Decreto.

Da quel momento le ONLUS potranno presentare domanda di iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, fino al 31 marzo del periodo di imposta successivo all’autorizzazione della Commissione europea (articolo 101 comma 10 CTS), pena la devoluzione del patrimonio in caso di mancato adeguamento statutario ed iscrizione al RUNTS.

Registro Unico Terzo settore e gli effetti della pubblicazione dei dati

Attraverso l’iscrizione al RUNTS, gli elementi risultanti dalla domanda ed i documenti allegati vengono resi noti ai terzi e da questo momento loro opponibili, “a meno che l’ente non provi che i terzi ne erano a conoscenza” (art. 26).

I terzi interessati avranno dunque facoltà di esaminare il Registro per via telematica, “attraverso il portale dedicato”.

Per le pubbliche amministrazioni vale il divieto di richiedere atti o documenti già comunicati ai fini dell’iscrizione, fermo restando la possibilità per le stesse di consultarli “anche in modalità interoperabile tramite la messa a disposizione di servizi standardizzati a titolo non oneroso ai sensi del Codice dell’Amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82”.

Da quanto il RUNTS sarà operativo?

In attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto ministeriale, il dettato dell’articolo 53 del Codice del Terzo Settore assegna a Regioni e Province autonome un termine di 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto per la disciplina “dei procedimenti per l’emanazione dei provvedimenti di iscrizione e di cancellazione degli enti del Terzo settore”, specificando ulteriormente la necessità di rendere operativo il registro “entro sei mesi dalla predisposizione della struttura informatica”, e dunque, se tutto va come deve andare, primavera inoltrata del 2021.

Non si può condensare in un solo approfondimento tutto quel che sarà (o che dovrebbe essere), motivo per il quale Vi diamo appuntamento alle nostre prossime pubblicazioni per scendere nel dettaglio delle novità introdotte dal Decreto di prossima pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Questo approfondimento è stato realizzato in collaborazione con la Dott.ssa Mimma Sgrò.

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14 commenti

  1. BUONGIORNO sono il presidente di un’associazione di teatro amatoriale, il 5 maggio farò la registrazione del nuovo statuto dell’associazione al terzo settore e quindi sarò ampiamente nei tempi per l’adeguamento. Se ho capito bene poi dovrò attendere la fatidica data X in cui potrò telematicamente iscrivere la mia associazione al RUNTS ?

    1. Buongiorno. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (http://www.lavoro.gov.it/notizie/Documents/DG-III-Settore-lettera-Regioni-questioni-diritto-transitorio.pdf) ha stabilito che “Poiché la qualificazione giuridica di ente del Terzo settore, discende, tra l’altro, dall’iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore (articolo 4, comma 1 del codice), l’acronimo ETS, anche se previsto nella denominazione sociale, non sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico”. Ciò significa pertanto che ai fini del formale riconoscimento quale Ente del Terzo Settore occorre l’accreditamento all’istituendo Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Cordialità, Stefano Bertoletti

  2. Buon pomeriggio sono il neo presidente di una pro loco fondata negli anni 90. Al fine di adeguarla alla nuova normativa vorremmo procedere prima alla “conversione” in APS e così poter poi transitare nel RUNTS. Sapreste consigliarmi su come procedere……è necessario rifare l’atto costitutivo, risalente al quotidiano e in forma pubblica ovvero redatto da un notaio è registrato alla agenzia delle entrate oppure basata adeguare solo lo statuto?

    1. Buongiorno. Premessa la necessità di verificare le previsioni statutarie vigenti relativamente alle modalità ed alle procedure da adottare al fine di poter procedere con una modifica dello statuto, per potersi iscrivere all’istituendo RUNTS occorre che lo statuto sia redatto in conformità con le previsioni di cui al D. Lgs. 117/2017, il quale individua i contenuti obbligatori nell’articolo 21, tra i quali figurano: “la denominazione dell’ente; l’assenza di scopo di lucro e le finalita’ civiche, solidaristiche e di utilita’ sociale perseguite; l’attivita’ di interesse generale che costituisce l’oggetto sociale; la sede legale il patrimonio iniziale ai fini dell’eventuale riconoscimento della personalita’ giuridica; le norme sull’ordinamento, l’amministrazione e la rappresentanza dell’ente; i diritti e gli obblighi degli associati, ove presenti; i requisiti per l’ammissione di nuovi associati, ove presenti, e la relativa procedura, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalita’ perseguite e l’attivita’ di interesse generale svolta; la nomina dei primi componenti degli organi sociali obbligatori e, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti; le norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento o di estinzione; la durata dell’ente, se prevista“. Le segnalo dunque un nostro specifico articolo di approfondimento che evidenzia la procedura da seguire: https://www.tuttononprofit.com/2019/07/modifica-statuto-associazione-riforma-terzo-settore.html. Cordialità, Stefano Bertoletti

  3. Salve, lo scorso anno abbiamo modificato lo statuto come APS, inoltrato poi all’AEE. Sarei in attesa di iscrizione al RUNT. Non mi è chiaro se ad oggi, marzo 2021, il Registro è operativo e posso presentare il mio ststuto

    1. Buongiorno. La recente proroga al 31 maggio per gli adeguamenti statutari al codice del terzo settore con le maggioranze ordinarie previste dai vari statuti ha fatto ragionevolmente slittare di qualche mese l’effettiva istituzione del citato registro unico nazionale del terzo settore, che Le confermo ad oggi non essere ancora esistente ed operativo. Cordialità, Stefano Bertoletti

  4. Buongiorno,
    innanzitutto grazie per la guida molto precisa, sto cercando di leggere tutti gli articoli a riguardo.
    Ho scoperto ieri, più per caso che per altro, il discorso APS e sono letteralmente caduto dalla nuvole. Chi mi ha informato della cosa mi ha detto che le associazioni APS avranno una contabilità semplice mentre chi non è APS dovrà rivolgersi a un commercialista ecc. Siamo una associazione con circa 20 soci che in 20 anni non ha mai chiesto fondi pubblici. Non mi è molto chiaro se la trasformazione in APS è obbligatoria e cosa succede se non ci si adegua (qualora non fosse obbligatoria) a parte il non poter accedere a fondi pubblici ecc. Ringrazio

    1. Buongiorno. Le segnalo un nostro approfondimento specifico sul punto: https://www.tuttononprofit.com/2019/10/bilancio-sociale-ets-chi-come-adeguarsi-linee-guida.html. Certamente la trasformazione in APS non può essere definita obbligatoria, ma qualora l’Ente intendesse iscriversi al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore certamente occorrerà l’adeguamento alle previsioni individuate dal D. Lgs. 117/2017. Cordialità, Stefano Bertoletti

  5. Salve,
    sono il presidente di una Onlus che ha sede in Sardegna. Ad Agosto abbiamo adeguato lo statuto per diventare nello specifico una APS. Chiedo quando dobbiamo e possiamo effettuare l’iscrizione al RUNTS.

    Grazie mille per il servizio che offrite.
    Saluti
    Enrico

    1. Buongiorno. Premesso che, ad oggi, il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ancora non è stato formalmente istituito e che per le ONLUS non opererà la “trasmigrazione” ex art. 54 del D. Lgs. 117/2017, in esito alla pubblicazione da parte di Agenzia Entrate dell’elenco delle ONLUS iscritte alla relativa Anagrafe, ogni ente avrà tempo sino al 31 marzo dell’anno successivo per presentare domanda di iscrizione al RUNTS, indicando in quale sezione intende iscriversi. Cordialità, Stefano Bertoletti

  6. buongiorno, sono il presidente di una odv protezione civile, il nostro statuto prevede 5 componenti nel direttivo, domanda: posso inserire altri due consiglieri senza dover fare modifiche allo statuto o devo fere una nuova registrazione? e se non è possibile posso dare delle deleghe per svolgere dei compiti che normalmente esegue il presidente? grazie.

    1. Buongiorno. Occorre verificare le previsioni statutarie: se queste prevedono necessariamente che il CD dell’Ente sia composto da 5 membri non è possibile che ne vengano aggiunti ulteriori in assenza di modifica dello statuto sociale (https://www.tuttononprofit.com/2019/07/modifica-statuto-associazione-riforma-terzo-settore.html). Ricorrendone i presupposti comunque, nonchè nel necessario rispetto delle previsioni statutarie, è possbiile che vengano incaricati alcuni soci di svolgere mansioni specifiche, previa ovviamente apposita delibera. Cordialità, Stefano Bertoletti

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