Agevolazioni per erogazioni a favore di attività sportive e culturali

Agevolazioni per erogazioni a favore di attività sportive e culturali

Approfondite le donazioni nei confronti degli Enti del Terzo Settore, Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 7/2021 è tornata sul tema delle agevolazioni per erogazioni liberali verso attività sportive e culturali.

Erogazioni verso attività sportive di ASD/SSD: quali sono le agevolazioni?

L’art. 15, comma 1 del TUIR prevede una detrazione d’imposta del 19% a favore dei contribuenti che sostengono determinati oneri, qualora “non deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo”.

Tra questi, la lettera i-ter) include espressamente le erogazioni liberali effettuate a favore di Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche, “per un importo complessivo in ciascun periodo d’imposta non superiore a 1.500 euro.

ASD/SSD: presupposti per erogazioni con agevolazione

La circolare di Agenzia chiarisce cosa si debba intendere per “società sportive dilettantistiche e relative associazioni, destinatarie”, menzionando espressamente:

  • il CONI;
  • le Federazioni Sportive Nazionali;
  • gli Enti di Promozione Sportiva;
  • e, in via residuale, “qualunque altro soggetto, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che sia riconosciuto da uno degli Organismi citati (Circolare 08.03.2000 n. 43, paragrafo 5)”.

La detrazione è subordinata al sussistere delle seguenti condizioni, escludendo “eventuali quote associative corrisposte”:

  • che la ASD/SSD indichi nella propria denominazione sociale “la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica (Circolare 22.04.2003 n. 21/E, paragrafo 1.1.)”,
  • che il versamento non sia eseguito in contanti, ma attraverso canali bancari, postali, “ovvero secondo altre modalità stabilite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400”.

Quali agevolazioni per erogazioni liberali a favore di attività culturali?

Secondo quanto riportato dalla Circolare n. 7/2021 in riferimento al disposto dall’art. 15, comma 1, lett. h) e h-bis) del TUIR, è possibile detrarre il 19% “delle erogazioni liberali in danaro o tramite cessione gratuita dei beni”, eseguite anche a favore di “fondazioni e associazioni legalmente riconosciute e senza scopo di lucro che svolgono o promuovono attività di studio, ricerca e documentazione di rilevante valore culturale e artistico o che organizzano e realizzano attività culturali, effettuate in base ad apposita convezione, per l’acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro dei beni individuato ai sensi del d.lgs. n. 42 del 2004 e del DPR n. 1409 del 1963”.

La detrazione viene calcolata “sull’intero importo delle erogazioni liberali effettuate”, escluse quelle “ricomprese nel credito d’imposta Art bonus.

Ugualmente, la donazione deve essere effettuata tramite versamento bancario o postale o con altri mezzi tracciabili (carte di credito o debito, prepagate o assegni), mentre restano esclusi i contanti.

Erogazioni verso ASD/SSD e attività culturali: i documenti necessari

La “prova” di quanto versato è rinvenibile nella ricevuta del versamento bancario o postale, o qualora si utilizzi una carta di credito/debito o una prepagata, “dall’estratto conto della società che gestisce tali carte”.

In caso di assegno bancario o circolare e nell’ipotesi in cui dalle ricevute o dall’estratto conto delle società che gestisce le carte “non sia possibile individuare il soggetto beneficiario dell’erogazione liberale, occorre essere in possesso della quietanza rilasciata dal beneficiario.

ASD, SSD ed associazioni culturali sono dunque obbligate in tal senso, tenuto conto che dalla ricevuta deve risultare la modalità di pagamento, nonché “il carattere di liberalità” della prestazione.

Altre agevolazioni: confermato per il 2022 il credito d’imposta per sponsorizzazioni sportive

Lo scorso 1° aprile, il Dipartimento per lo Sport ha reso noto il rinnovo per il 2022 “del credito di imposta per le sponsorizzazioni sportive a valere sulle operazioni svolte nell’anno fiscale 2021”.

Lavoratori autonomi, imprese ed enti non commerciali che abbiano effettuato “investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell’ambito delle discipline olimpiche ovvero società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici e che svolgono attività sportiva giovanile” sono ammessi ad un contributo usufruibile come credito d’imposta, “pari al 50% degli investimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021”.

Questo approfondimento è stato realizzato in collaborazione con la Dott.ssa Mimma Sgrò.

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