POS e fattura elettronica nuovi obblighi per Enti sportivi e del Terzo Settore

POS e fattura elettronica: nuovi obblighi per Enti sportivi e del Terzo Settore

In esito all’entrata in vigore del Decreto Legge n. 36 del 30 aprile 2022, contenente “ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, sono stati introdotti nuovi adempimenti nei confronti degli enti non profit, concernenti rispettivamente la dotazione di POS e l’emissione di fattura elettronica.

Pos e tracciabilità: obbligo anche per ASD, SSD ed ETS?

Conseguentemente alle modifiche apportate all’art. 15, comma 4-bis del D.L. n. 179/2012, a partire dallo scorso 30 giugno vige l’obbligo di accettazione di pagamenti, anche tramite carta.

Sebbene non costituisca una novità in termini assoluti, il D.L. n. 36/2022 anticipa l’entrata in vigore del relativo regime sanzionatorio rispetto alla data del 1° gennaio 2023, precedentemente fissata dal Decreto Legge n. 179/2012.

L’onere coinvolge chiunque svolta attività di vendita di beni e/o prodotti nonché prestazione di servizi, attività e corsi, anche professionali, ivi incluse Associazioni, Società Sportive Dilettantistiche ed Enti del Terzo Settore.

Pos per Enti sportivi e del Terzo Settore: quali sanzioni in caso di assenza?

In caso di mancato adeguamento, le organizzazioni interessate sono passibili di sanzione pecuniaria, pari a 30,00 euro per ciascuna transazione respinta, cui occorre aggiungere il 4% del valore della transazione per la quale è stato rifiutato il pagamento.

Nonostante l’esecuzione di pagamenti in formato tracciabile debba ritenersi sempre consigliata, anche in ottica di maggiore trasparenza, la nuova incombenza non implica di per sé l’obbligo di accettarli in via esclusiva, ma comporta la necessità di dotarsi della strumentazione per consentire a soci e tesserati di poterle eseguire.

In ogni caso, resta confermata la soglia dell’obbligo di tracciabilità, ad oggi fissato a 1.000,00 euro.

Fattura elettronica per sport e Terzo Settore

In aggiunta alle novità in termini di POS, l’art. 18 del D.L. n. 36/2022 ha disposto la soppressione dell’esonero di fattura elettronica per soggetti giuridici sin’ora non ricompresi nel relativo campo di applicazione, quali associazioni titolari di P. IVA che avessero optato per il regime di cui alla L. n. 398/1991 e che nell’esercizio precedente avessero conseguito proventi da attività commerciali per un importo non superiore a 65.000,00 euro.

Dallo scorso 1° luglio quindi, anche le associazioni in regime forfettario hanno dovuto adeguarsi, attraverso l’adesione ad un sistema elettronico di gestione.

Obbligo di fattura elettronica: quali eccezioni?

Ai sensi del comma 3 dell’art. 18 del D.L. n. 36, l’obbligo “si applica a partire dal 1° luglio 2022 per i soggetti che nell’anno precedente abbiano conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a euro 25.000, e a partire dal 1° gennaio 2024 per i restanti soggetti”.

Restano dunque dispensati coloro che nell’esercizio precedente non abbiano superato i 25.000,00 euro di ricavi annui, per i quali l’obbligo scatterà “a partire dal 1° gennaio 2024; data a partire dalla quale dunque, la fatturazione elettronica interesserà tutti gli enti associativi titolari di P. IVA, a prescindere dal volume d’affari.

Il terzo comma precisa inoltre che “per il terzo trimestre del periodo d’imposta 2022”, il regime sanzionatorio non trova applicazione nei confronti chi è soggetto ad obbligo di fatturazione elettronica “a decorre dal 1° luglio 2022, se la fattura elettronica è emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione”.

Permangono ad oggi taluni dubbi interpretativi concernenti l’estensione della fatturazione elettronica. Su tutti, se la soglia dei 25.000,00 euro annui debba essere calcolata tenendo in considerazione soltanto i proventi di natura commerciale o tutti i ricavi (inclusi anche i proventi istituzionali).

Quel che è certo in ogni caso, è che l’adempimento diverrà obbligatorio per tutte le Associazioni e gli Enti del Terzo Settore a partire dal 2024.

Questo approfondimento è stato realizzato in collaborazione con la Dott.ssa Mimma Sgrò.

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4 commenti

  1. Buongiorno,
    Ho un dubbio. I circoli di tennis che affittano campi a comuni cittadini con tariffa oraria, sono obbligati ad avere il pos? Un circolo recentemente non ha voluto farmi pagare l’ora tramite carta di credito in quanto sprovvisto di pos. La finanza mi dice che la sanzione di 30 euro si applica solo quando l’esercente ha il pos ma non lo vuole usare. Mentre se è proprio sprovvisto, non si può applicare la sanzione! Ma è possibile? Grazie mille

    1. Buongiorno. In esito alle modifiche apportate all’art. 15, comma 4-bis del D.L. n. 179/2012, a partire dallo scorso 1 luglio 2022 vige l’obbligo di accettazione di pagamenti anche tramite carta per chiunque svolta attività di vendita di beni e/o prodotti nonché prestazione di servizi, attività e corsi, anche professionali, ivi incluse Associazioni, Società Sportive Dilettantistiche ed Enti del Terzo Settore. Qualora l’Ente richieda pagamenti di importo superiore è dunque tenuto ad essere dotato di POS al fine di consentire il pagamento tramite carte di pagamento. Cordialità, Stefano Bertoletti

  2. Buongiorno Stefano ho una domanda.
    Vorrei aprire un campo da tennis qui nel mio quartiere tramite una concessione comunale.
    Mi conviene aprire un’associazione? O cos’altro?
    In che modo potrei riuscire a monetizzare l’attività?
    Grazie
    Nicola

    1. Buongiorno. Se l’obiettivo è “monetizzare”, e quindi lucrare dall’operazione è necessaria la costituzione di un soggetto for profit, che gestisca l’attività in questione con l’obiettivo di distribuire gli utili che ne possono derivare. Discorso profondamente differente se l’intento è quello di promuovere la diffusione delle attività sportive, potendo percepire eventualmente indennità sportive (ricorrendone i requisiti oggettivi e soggettivi): in tale secondo caso è possibile ipotizzare la costituzione di una ASD piuttosto che una SSD riconosciuta dal CONI/Registro Nazionale delle Attività Sportive. Le segnalo in proposito un nostro approfondimento, restnado a disposizione per eventuali necessità di approfondimento: https://www.tuttononprofit.com/2013/10/quale-ente-creare-per-svolgere-attivita.html. Cordialità, Stefano Bertoletti

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