Riforma dello Sport: novità per ASD e SSD solo dal 2022?

Riforma dello Sport: novità per ASD e SSD solo dal 2022?

Facendo seguito a quanto anticipato dal Consiglio dei Ministri con comunicato stampa del 26 febbraio scorso, l’approvazione del D. L. 41 del 22 marzo 2021 (Decreto Legge “Sostegni”, che abbiamo già approfondito relativamente agli aiuti previsti per gli Enti del Terzo Settore, le Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche ed i rispettivi collaboratori ed alla nuova proroga per gli adeguamenti statutari al CTS al 31 maggio prossimo) ha di fatto prorogato l’applicazione della riforma dello sport al 2022, una parte addirittura a decorrere dal primo luglio del nuovo anno (mentre si vocifera di ulteriori slittamenti).

Proroga riforma dello sport: da quando si applicano le disposizioni?

Rinviata al 1° gennaio 2022 la gran parte delle norme contenute nei decreti attuativi pubblicati in Gazzetta Ufficiale il 18 e 19 marzo 2021 (Serie Generale n. 67 e n. 68).

Si tratta del:
D. Lgs. 36/2021, su […] riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici”, ad eccezione delle regole in materia “di lavoro sportivo, posticipate invece al 1° luglio 2022, insieme all’abolizione del vincolo sportivo (per il quale l’art. 31 prevede l’eliminazione entro il 1° luglio 2022);
D. Lgs. 37/2021, “[…] recante misure in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo;
D. Lgs. 38/2021, “[…] in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi”;
D. Lgs. 39/2021, relativo alla […] semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi;
D. Lgs. 40/2021, contenente […] misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali.

Quali novità per ASD/SSD ed enti sportivi post riforma?

Le disposizioni contenute nel Titolo II del D. Lgs. 36/2021 sono dedicate alle organizzazioni di carattere professionistico e dilettantistico, con particolare riguardo alla disciplina della fase costitutiva, attraverso l’individuazione della forma giuridica e degli elementi da inserire in atto costitutivo e statuto, nonché alla regolamentazione delle attività esercitabili, incluse quelle connesse, anche in relazione all’assenza dello scopo di lucro.

Al di fuori delle conseguenze che ne deriverebbero in termini di regimi applicabili, l’articolo 6 comma 2, prevede che “gli enti sportivi dilettantistici, ricorrendone i presupposti, possono assumere la qualifica di enti del terzo settore […] e di impresa sociale, specificando come in questo caso “le norme del presente decreto trovano applicazione solo in quanto compatibili”.

Il lavoro sportivo secondo la riforma

Decisamente superfluo evidenziare come uno degli aspetti di maggior interesse riguardi i lavoratori sportivi, in relazione ai quali viene prevista l’applicazione, nei limiti della compatibilità ed al di fuori di quanto specificatamente regolamentato dal decreto, delle “norme di legge sui rapporti di lavoro nell’impresa, incluse quelle di carattere previdenziale e tributario”.

Indipendentemente dall’ambito di operatività, professionistico o dilettantistico che sia, l’articolo 25 del D. Lgs. 36/2021 definisce i contorni della figura professionale, individuando lo “sportivo” come atleta, allenatore, istruttore, direttore tecnico, direttore sportivo, preparatore atletico, direttore di gara che esercita l’attività sportiva verso un corrispettivo al di fuori delle prestazioni amatoriali di cui all’art. 29”.

Riguardo alle caratteristiche del lavoro, il comma 2 chiarisce come esso possa alternativamente formare oggetto “di un rapporto di lavoro subordinato” o autonomo, “anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative”, oltreché, sussistendone i presupposti, come “prestazioni occasionali (comma 4).

L’articolo 29 precisa inoltre che ASD, SSD, Federazioni Sportive, Discipline Sportive Associate ed Enti di Promozione Sportiva riconosciuti, “possano avvalersi nello svolgimento delle proprietà attività istituzionali di amatori che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport”.

Le mansioni ricomprese in quest’ambito, oltre allo “svolgimento diretto dell’attività sportiva, includono anche la formazione e la preparazione degli atleti, e devono essere espletate “in modo personale, spontaneo e gratuito”, non potendo essere retribuite “in alcun modo nemmeno dal beneficiario”, e senza scopo di lucro (neanche indiretto), ma solo “con finalità amatoriali.

Potranno in ogni caso essere previsti “premi e compensi occasionali in relazione ai risultati ottenuti nelle competizioni sportive” o indennità di trasferta e rimborsi spese, anche forfettari, posto che qualora le indennità ed i rimborsi dovessero superare “il limite reddituale di cui all’articolo 69, comma 2” del TUIR, le prestazioni sportive verranno interamente considerate “di natura professionale, ipotesi questa che richiede ben più di qualche “chiarimento” in vista della sua prossima operatività.

La proroga della riforma porterà ulteriori novità?

Giova in questa sede ancora ricordare, vista la vera e propria rivoluzione che attende il mondo dello sport in esito a questa riforma, che la stessa Legge Delega 86/2019, all’articolo 1 comma 3, ha previsto la possibilità per il Governo di adottare “entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti […] disposizioni integrative e correttive” degli stessi.

Resta quindi da capire quale sarà la reale portata delle disposizioni, in vista delle possibili (ed in alcuni casi auspicabili) modifiche.

Come sempre, vi terremo informati!

Questo approfondimento è stato realizzato in collaborazione con la Dott.ssa Mimma Sgrò.

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2 commenti

  1. una legge che è stata scritta da chi non conosce il mondo della promozione sportiva
    prevede la “morte delle asd -ssd

    1. Buongiorno. Auspichiamo che il termine concesso per ulteriori decreti consenta alla Riforma di rappresentare un vero punto di svolta, in positivo, per tutto il mondo dello sport, enti ed operatori inclusi. Cordialità, Stefano Bertoletti

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