Obblighi di prevenzione per la sicurezza in Associazioni e Società Sportive

Obblighi di prevenzione per la sicurezza in Associazioni e Società Sportive

Gli ambienti di vita e di svolgimento delle attività di Associazioni, Enti del Terzo Settore (per i quali è stata prorogata la scadenza per gli adeguamenti statutari al 30 giugno 2020) e Società Sportive Dilettantistiche possono presentare rischi peculiari correlati sia agli esercizi svolti sia alla destinazione d’uso dei locali, dal momento che questi sono soliti ospitare contemporaneamente un numero elevato di soci/iscritti ed eventuali spettatori.

I rischi non sono da ritenersi legati esclusivamente ad eventi emergenziali, come l’innesco di un incendio o un malore/infortunio a carico di un lavoratore o di un socio/partecipante alle attività dell’Ente, ma possono ravvisarsi anche in relazione all’igiene pubblica, come ad esempio nel caso di proliferazione di legionella all’interno degli impianti idrici o aeraulici, oppure alla prevenzione della salute e della sicurezza sul lavoro (per rischi connessi all’utilizzo di attrezzature anche sportive, che possono provocare traumi meccanici o affaticamento fisico), o ancora relativamente allo svolgimento di attività di amministrazione, di manutenzione ordinaria di locali e attrezzature e di pulizia dei locali.

Proviamo quindi ad evidenziare i principali rischi ed i conseguenti obblighi cui deve far fronte un’Associazione/Società Sportiva in via principale sul tema della prevenzione della salute e della sicurezza sul lavoro.

All’interno dell’Associazione/Società Sportiva è presente personale assunto con contratto di lavoro dipendente e/o interinale: sono soggetto all’applicazione del Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro (D. Lgs. 81/2008)?

Nel caso prospettato, essendo presente personale subordinato, l’attività rientra pienamente nel campo di applicazione del Decreto Legislativo 81/2008.

All’interno dell’Associazione/Società Sportiva operano esclusivamente volontari (anche sportivi ex lege 342/2000) e lavoratori autonomi: sono soggetto all’applicazione del D. Lgs. 81/2008?

Essendo presente unicamente personale operante in regime di lavoro autonomo o di volontariato, non sussistono obblighi di redazione del Documento di Valutazione dei Rischi, né di nomina delle figure con incarichi di prevenzione e protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori.
Il legale rappresentante dell’Ente rimane tuttavia responsabile della valutazione della necessità di adottare misure di prevenzione e protezione per l’eliminazione o il contenimento dei rischi: tra queste l’art. 21 co. 2 del D. Lgs. 81/2008 precisa che i lavoratori autonomi (ed i volontari, ad essi equiparati) hanno la facoltà di beneficiare della sorveglianza sanitaria e partecipare a corsi di formazione incentrati sui rischi relativi alle attività svolte. In caso di necessità di attivazione di tali misure, sarà dunque indispensabile una valutazione dei rischi, in modo da identificare quali siano i pericoli presenti nei locali e/o correlati all’attività svolta, individuare eventuali rischi monitorabili mediante sorveglianza sanitaria e progettare adeguate strategie di prevenzione e protezione, da trasmettere ai lavoratori durante i corsi di formazione.

L’Associazione/Società Sportiva è composta di soli volontari e lavoratori autonomi: sono soggetto all’applicazione di altre norme che interessano le aziende?

Al netto delle considerazioni di cui sopra, indipendentemente dalla presenza di personale subordinato, un Ente (sia esso un’Associazione culturale o sportiva, piuttosto che uno degli Enti del Terzo Settore che verrà, o ancora una Società Sportiva Dilettantistica) dovrà sempre garantire la tutela della salute e della sicurezza di terzi che, a qualunque titolo, siano presenti nei locali (soci, tesserati, utenti, …).

Per quanto riguarda la prevenzione del rischio incendio, occorre specificare che il D.M. 10/03/1998 trova applicazione unicamente per le “attività che si svolgono nei luoghi di lavoro”, quindi nelle medesime attività individuate nel D. Lgs. 81/08. Diverso è invece il discorso per il D.P.R. 151/11, il quale stabilisce che tutti gli “impianti e centri sportivi, palestre … con capienza superiore a 100 persone, ovvero superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 metri quadri” sono soggetti a controlli eseguiti da parte dei Vigili del Fuoco per la prevenzione del rischio incendio e sono dunque tenuti a presentare la segnalazione di inizio attività (SCIA) al Comando (ne avevamo parlato QUI).
Per tutte le attività, di qualunque “grandezza”, appare comunque necessaria l’adozione di misure di prevenzione e protezione volte alla gestione di particolari scenari emergenziali, come incendi o malori tra i presenti. Tra queste misure rientrano a pieno titolo la dotazione di presidi di lotta all’incendio, l’adeguata progettazione delle vie di esodo e delle uscite di emergenza, corredate da segnaletica ed illuminazione (d’emergenza) e l’affissione di planimetria d’emergenza. Per garantire un pronto intervento anche in caso di malore/infortunio è necessaria altresì la presenza di almeno una cassetta di pronto soccorso, cui aggiungere un defibrillatore semiautomatico (sul quale abbiamo già chiarito gli obblighi per gli Enti Sportivi iscritti al Registro CONI). Appare infine necessario evidenziare che tali dispositivi dovranno essere utilizzati da personale competente ed in possesso di adeguata formazione, oltreché oggetto di controlli nonché manutenzioni programmate e periodiche.

Sempre considerando infine la prevenzione della salute degli utenti della struttura, appare necessaria l’applicazione di specifiche misure volte a contenere la proliferazione di agenti biologici, in particolare la legionella, in modo da eliminare il rischio di infezione e successivo sviluppo di patologie come la legionellosi.

In buona sostanza, pertanto, anche nelle realtà ove non trova concreta applicazione la normativa sulla prevenzione della salute e sicurezza sul lavoro delle aziende (ex D. Lgs. 81/2008), è necessario che l’Ente metta in atto tutte le strategie utili nonché necessarie per la prevenzione dei rischi che potrebbero occorrere agli utilizzatori, a qualunque titolo, della struttura.

Ringraziamo lo staff dello Studio R&D S.r.l. per il prezioso approfondimento, confermando ogni disponibilità a chiarire eventuali dubbi o necessità di chiarimento specifiche.

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