Scatta il primo gennaio 2019 l’obbligo di emettere, ricevere ed archiviare fatture elettroniche per tutte le imprese (incluse le società sportive dilettantistiche), le associazioni (di ogni tipo, compresi i futuri ETS) ed i liberi professionisti. Vediamo quindi nel dettaglio (e con semplicità) in cosa consista la fatturazione elettronica, ma soprattutto come poter gestire questa novità in modo semplice ed efficace, dalla creazione all’invio fino alla conservazione delle fatture. Ed anche questa volta (come per il GDPR) abbiamo organizzato un convegno (gratuito)!
Pubblicate il 17 gennaio 2019 le risposte di Agenzia Entrate ai quesiti posti dal Consiglio Nazionale dei Commercialisti: QUI il testo completo.
Rispondiamo subito ad una FAQ degli ultimi mesi: la fattura elettronica non consiste in un file allegato ad una mail, ma in un sistema di fatture emesse secondo un linguaggio standard, firmate digitalmente e conservate (sempre) in digitale. Prima di entrare nel dettaglio, però, individuiamo per semplicità le caratteristiche di questo nuovo adempimento (del quale avevamo già parlato QUI), in particolare:
la fatturazione elettronica:
– consiste in una nuova metodologia di emissione e ricezione di fatture in vigore dal primo gennaio 2019 per tutte le associazioni (anche senza partita IVA), le Società Sportive e gli operatori economici (ad eccezione dei “minimi” e dei “forfettari”);
– implica la necessità di creazione della fattura in formato XML;
– prevede l’obbligo di invio della fattura al Sistema di Interscambio di Agenzia Entrate, il quale la trasmetterà al cliente attraverso il codice destinatario/indirizzo PEC apposto su di essa;
– dispone la necessità di archiviazione digitale (ai fini civilistici e fiscali) per 10 anni.
Cos’è la fatturazione elettronica?
Il sistema di fatturazione elettronica consiste in una metodologia interamente digitale che permette di compilare, inviare e conservare le fatture abbandonando la carta e tutti i costi ad essa collegati. Questa definisce un percorso standardizzato grazie al Sistema di Interscambio (SdI) di Agenzia Entrate, in base al quale:
– la fattura elettronica dovrà essere compilata tramite un software ad hoc;
– su di essa dovrà essere apposta, salvo eccezioni, una firma elettronica (digitale qualificata) dal soggetto che la emette o dal suo intermediario;
– l’emissario della fattura dovrà inviarla al cliente destinatario tramite il Sistema di Interscambio (il quale ne verificherà l’integrità oltre che la correttezza del contenuto);
– dopo controlli tecnici automatizzati, il Sistema di Interscambio provvederà ad inoltrare la fattura al destinatario cui è indirizzata (in caso di scarto si considererà non emessa fin dall’origine e dovrà essere ritrasmessa entro 5 giorni).
Come funziona la fatturazione elettronica?
La nuova procedura prevede che la fattura venga generata in formato “XML” (“eXstensible Markup Language”, tale da rendere il documento inalterabile), l’unico consentito per permettere l’invio al Sistema di Interscambio, il quale si occuperà, dopo le verifiche del caso, di recapitarla al destinatario.
Per sapere a chi inoltrare la fattura elettronica, il Sistema di Interscambio utilizzerà diverse modalità in funzione del tipo di destinatario; in particolare verranno utilizzate metodologie differenti a seconda del fatto che si tratti di fattura elettronica destinata a:
– Pubblica Amministrazione (la quale sarà individuata da un Codice Univoco Ufficio di 6 caratteri, che andrà inserito obbligatoriamente in fattura);
– B2B (ossia tra operatori economici, per i quali andrà indicata in fattura la PEC o il “codice destinatario SdI” qualora si avvalgano di un intermediario);
– B2C (ovvero tra un operatore economico ed un privato: su questi ultimi esiste ancora incertezza sulle modalità di individuazione, ma l’ipotesi al momento più accreditata prevede che dovrà essere identificato dal Codice Fiscale e che il Sistema di Interscambio invierà le fatture nel rispettivo Cassetto Fiscale, con un codice di riconoscimento unitario di sette cifre, tutti zeri).
Una volta predisposta la fattura in formato XML sarà necessario, salvo eccezioni, sottoscrivere il file mediante firma elettronica digitale qualificata, per poi inviarlo (direttamente o tramite il proprio intermediario) al destinatario attraverso il Sistema d’Interscambio.
Il ciclo attivo
Esistono tre modalità per inviare una fattura elettronica:
– mediante un software che generi il file XML, su cui apporre la firma digitale per poi caricare manualmente il file sul Sistema di Interscambio;
– mediante un software che generi il file XML, su cui apporre la firma digitale per poi spedirlo via PEC al Sistema di Interscambio;
– mediante un software che generi il file XML, su cui apporre la firma digitale per poi spedirlo automaticamente al Sistema di Interscambio.
Il ciclo passivo
Per ricevere le fatture elettroniche è possibile:
– scaricare la fattura dal sito dell’Agenzia delle Entrate, quindi convertire il file XML con un software;
– ricevere la fattura via PEC, da convertire in un formato facilmente leggibile tramite apposito software;
– utilizzare un software che tramite sistema d’interscambio riceva e converta le fatture elettroniche.
Sarà quindi lo stesso Sistema di Interscambio a far pervenire la fattura una volta che avrà verificato i requisiti tecnici, mentre al cliente destinatario non resterà che importarla/scaricarla e registrarla nella propria contabilità.
Conservazione sostitutiva delle fatture elettroniche
La normativa stabilisce che le fatture elettroniche debbano essere conservate, ai fini civilistici ed a quelli fiscali, per 10 anni, sia da chi le emette che da coloro che le ricevono. Ciò implica che, poichè il SdI adempie all’obbligo di conservazione ai soli fini fiscali, le imprese ed i professionisti dovranno provvedere all’obbligo di conservazione a fini civilistici delle fatture elettroniche in modo indipendente.
Questa conservazione non va confusa con l’archiviazione su servizi come Drive, Dropbox e simili, ma si configura come una procedura all’interno del sistema informatico in grado di conferire valore legale nel tempo ad un documento informatico.
Associazioni con solo codice fiscale
Le fatture elettroniche ricevute dai soggetti privi di Partita IVA (ovverosia da quelli che svolgono solo attività istituzionale e non anche attività commerciali marginali e connesse) avranno uno spazio dedicato nel sito di Agenzia delle Entrate dove potranno essere consultate e scaricate; in alternativa potranno chiedere l’invio tramite PEC o avvalersi di un software specifico per il recapito di tutte le fatture passive.
Come farsi trovare pronti all’arrivo della fatturazione elettronica?
Con la formazione ad un convegno!
Ben sappiamo che la gestione del flusso delle fatture passive (quelle ricevute) rappresenta il passaggio più difficile in questo processo di digitalizzazione, motivo per il quale dotarsi di un software di fatturazione aggiornato (ovviamente idoneo anche all’emissione delle fatture elettroniche) può probabilmente essere la soluzione migliore (vista anche la rigidità e la complessità dei requisiti tecnici previsti dalla normativa).
Chi Vi scrive è convinto che un software possa risolvere l’esigenza materiale del nuovo adempimento, ma che questo non possa prescindere da una presa di coscienza consapevole della novità, motivo per il quale, replicando il felice format del giugno scorso, abbiamo deciso di organizzare a Torino il prossimo 16 novembre (presso il Teatro Q77) un nuovo convegno (anche questa volta gratuito) che tratti approfonditamente questi aspetti (insieme ad un aggiornamento sul GDPR oltre che sulle novità contenute nella circolare 18/E di Agenzia Entrate dello scorso agosto per il mondo sportivo). Come di consueto i relatori sono specialisti del settore (ANG&OS, M2 informatica e Consulenti Privacy Torino), motivo per il quale Vi invito a non perdere l’occasione di esserci! QUI IL PROGRAMMA COMPLETO!
Per info, prenotazioni ed accreditamenti potete inviare una mail a info@angeos.it!
Vi aspettiamo!
18 dicembre 2018: è stata approvata anche dalla Camera dei Deputati la legge di conversione del D.L. 119/2018, la quale in virtù di alcuni emendamenti a firma “5 stelle” inserisce all’art. 10 co. 1 e 2 tra gli esonerati dall’obbligo di adozione della fattura elettronica le associazioni che:
– applichino il regime forfettario disciplinato dalla legge 398/1991;
– nel periodo d’imposta precedente abbiano conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a 65mila euro.
Questo il testo in Gazzetta Ufficiale … ma le incertezze sul tema si fanno, se possibile, ancor più fitte:
– “esonero” significa “divieto”?
– posto che, nelle ipotesi di cui sopra, in caso di obbligo (ex art. 74 co. 6 D.P.R. 633/1972) la fattura dovrà essere emessa “per loro conto dal cessionario o committente soggetto passivo d’imposta”, questo determinerà per l’Ente la perdita del 50% dell’IVA (che prima non avrebbe versato viste le agevolazioni della L. 398/91)?
– in tema di conservazione digitale: quali le responsabilità dell’Ente sulle fatture emesse, per suo conto, dal cessionario/committente?
Vista la prossimità della scadenza (e le feste non aiutano), i chiarimenti del Legislatore e di Agenzia Entrate paiono quanto mai indispensabili.17 gennaio 2019: Agenzia Entrate ha risposto a numerosi quesiti sul tema della fatturazione elettronica posti dal Consiglio Naizonale dei Commercialisti. Riguardano le Associazioni e le Società Sportive i quesiti 1.3, 2.13, 2.14 e 2.17, dai quali sostanzialmente viene confermato che gli Enti in regime 398 che, nell’anno precedente, non abbiano conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo superiore a euro 65.000, potranno alternativamente assicurare “l’emissione della FE da parte del cessionario/committente” oppure in alternativa “emettere autonomamente la FE (tipo documento TD1) ma esponendo l’IVA (e non in reverse charge) nel documento”.
Seguono aggiornamenti …
Per verificare statuto e modalità gestionali adottate dal Vostro Ente proponiamo un intervento che prevede:
- invio di questionario in formato excel via mail;
- ricezione del questionario compilato unitamente ad una copia di statuto;
- call conference su skype (o di persona presso di noi) dedicata all’analisi del questionario, alla gestione dell’Associazione ed alle eventuali criticità riscontrate, con verifica delle possibili soluzioni operative;
- predisposizione, nei 5 giorni lavorativi successivi, di apposita relazione, con le prassi corrette.
Per maggiori informazioni scriveteci a info@tuttononprofit.com con oggetto “info check”.
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Buongiorno Stefano,
ho un’associazione culturale in regime L. 398/91, e volevo sapere se devo emettere fattura elettronica per le mie attività/iniziative istituzionali? O se c’è un limite massimo di fatturato a cui attenersi?
Cordiali saluti
Buongiorno. Un’associazione in regime 398/91 è in via generale esonerata dall’obbligo di rilascio di scontrino, ricevuta o fattura (quest’ultima salvo eccezioni specifiche). Non esistono infine limiti di entrate relativamente ai rpoventi istituzionali, mentre su quelli commerciali il limite massimo (per gli Enti in 398/91) ammonta ad euro 400.000 all’anno. Segnalo su qquesti temi un nostro approfondimento specifico: https://www.tuttononprofit.com/2018/10/circolare-18e-regime-398-91-adesione-decadenza-conseguenze.html. Cordialità, Stefano Bertoletti
ciao dottor Stefano, ho un’Associazione Onlus e volevo sapere se per richiedere le fatture ai supermercati o farmacie o altri punti commerciali, devo fornire solo la nostra pec o devo anche dare il codice univoco, quindi la domanda è soprattutto : come associazione onlus (che gestisce una casa famiglia) devo fare richiesta di codice univoco?
Grazie per la risposta
Buongiorno. Ad oggi la PEC è uno strumento più che sufficiente per poter ricevere le fatture elettroniche. Cordialità, Stefano Bertoletti
salve signor Bertoletti,
ho un’associazione Onlus che gestisce una casa famiglia, le vorrei chiedere : per poter ricevere fattura (da farmacie, supermercati…) oltre alla pec (che ho già da tempo) devo fare anche richiesta di codice univoco o bastano codice fiscale e partita iva? Grazie
Buongiorno. Ad oggi la PEC è uno strumento più che sufficiente per poter ricevere le fatture elettroniche. Cordialità, Stefano Bertoletti
Siamo una associazione di volontariato senza partita iva solo codice fiscale, ci occupiamo di trasporto dializzati ed emettiamo fattura all’azienda ospedaliera, poi ci occupiamo di presidiare manifestazione di paese. Siamo obbligati ad emettere fattura elettronica?
Grazie per la risposta.
Buongiorno. Le segnalo la parte di articolo dedicato alle novità ed alle condizioni di esonero per le associaizoni di emessione dellla fattura elettronica: https://www.tuttononprofit.com/2018/10/fattura-elettronica-obbligatoria-per-associazioni-enti-del-terzo-settore-societa-sportive-dal-2019.html#ATTENZIONE!%20PUBBLICATO%20SULLA%20GAZZETTA%20UFFICIALE%20DEL%2018%20DICEMBRE%20IL%20TESTO%20AGGIORNATO%20DEL%20DECRETO%20FISCALE%20119/2018:%20ESONERATE%20LE%20ASSOCIAZIONI%20IN%20REGIME%20398/91%20A%20CONDIZIONE%20CHE%20%E2%80%A6. Cordialità, Stefano Bertoletti
Buonasera,
siamo un associazione di volontariato che svolge attività di evangelizzazione nelle parrocchie, siamo senza partita iva, non emettiamo fatture ma di tanto in tanto le riceviamo per acquisto di libri, e da gennaio riceveremo la fattura elettronica per tali acquisti, come dobbiamo comportarci? Grazie per l’aiuto.
Buongiorno. Per poter ricevere fatture in formato elettronico, e dunque gestire il “ciclo passivo”, occorre dotarsi di PEC oppure di codice destinatario da comunicare ai propri fornitori, così da veicolare l’invio della fattura attraverso il canale telemativo all’indirizzo segnalato. Cordialità, Stefano Bertoletti
Buongiorno,siamo un associazione culturale no profit che opera nel settore educativo e culturale . Siamo stati coinvolti in progetto con una scuola ,e l’istituto per il compenso ,richiede fattura elettronica . Essendo privi di p.iva ,ma con codice fiscale,credo non possiamo emetterla,giusto?
Buongiorno. Le condizioni di esonero dagli obblighi sulla fatturazione elettronica li abbiamo evidenziati qui: http://bit.ly/fattura-elettronica-esoneri. Ciò posto preciso per completezza che l’esercizio di attività nonché la vendita di prestazioni di servizio a terzi non associati deve considerarsi necessariamente un’attività rientrante nel novero di quelle commerciali, per l’esercizio delle quali è indispensabile che l’Ente sia titolare di partita IVA, predisponga ed invii le dichiarazioni di legge e versi imposte/IVA alle scadenze e secondo gli importi previsti dal regime fiscale di riferimento (presumibilmente quello individuato dalla L. 398/91: https://www.tuttononprofit.com/2018/10/circolare-18e-regime-398-91-adesione-decadenza-conseguenze.html). Cordialità, Stefano Bertoletti
Buongiorno.
Un’Associazione Sportiva Dilettantistica che ha solo il Codice Fiscale e fin ora ha solo emesso semplici ricevute cartacee a fronte di somme ricevute da Sponsor o Partner, ha l’obbligo di utilizzare il sistema di fatturazione elettronica? Si può fare anche senza partita iva? Se possiamo continuare ad emettere ricevute fiscali cartacee come riceviamo invece le fatture d’acquisto? Grazie per la cortese risposta.
Buongiorno. I proventi incassati da un’Associazione derivanti da attività di sponsorizzazione e pubblicità rientrano, per definizione, tra quelle rilevanti ai fini commerciali, per i quali sarà indispensabile che l’Ente sia titolare di partita IVA, predisponga ed invii le dovute dichiarazioni fiscali e versi imposte/IVA alle scadenze e secondo le aliquote previste dal regime fiscale di riferimento (solitamente quello normato dalla L. 398/91: https://www.tuttononprofit.com/2018/10/circolare-18e-regime-398-91-adesione-decadenza-conseguenze.html). Non è infatti possibile per una ASD porre in essere attività commerciali in assenza di partita IVA: https://www.tuttononprofit.com/2016/02/enti-non-profit-quando-un-corrispettivo-e-istituzionale-e-quando-commerciale.html. Cordialità, Stefano Bertoletti
Buongiorno.
Il mio commercialista è latitante e non sa fornirmi nessuna spiegazione. Sono la titolare di una associazione culturale che si occupa di discipline olistiche.
Facciamo corsi di formazione in Riflessologia plantare e simili. Dobbiamo emettere anche noi fattura elettronica?
Grazie.
Buongiorno. Le condizoni di esonero dall’obbligo di adeguamento alla procedura relativa alla fatturazione elettronica sono state individuate in questo nostro approfondimento: http://bit.ly/fattura-elettronica-esoneri. Ciò posto i proventi istituzionali ex art. 148 TUIR non sono in ogni caso soggetti ad obbligo di fatturazione secondo le previsioni di cui alla L. 398/91 (https://www.tuttononprofit.com/2018/10/circolare-18e-regime-398-91-adesione-decadenza-conseguenze.html). Cordialità, Stefano Bertoletti
Buogiorno,
lavoro presso una associazione che possiese la partita iva, ci occupiamo di corsi di lingue, di musica ed organizziamo eventi musicali e teatrali.
Il nostro Statuto prevede di avere solamente soci sotto i 30 anni ai quali emettiamo solamente ricevuta, per quanto riguarda gli over 30 dobbiamo emettere sia la ricevuta che la fattura.
In questo caso siamo abbligati alla fatturazione elettronica?
Ringrazio per la disponiblità.
Cordiali saluti.
Buongiorno. Non rientrano nel novero dei proventi istituzionali quelli indicati dall’art. 148 n. 4 del TUIR oltreché quelli incassati da non soci (https://www.tuttononprofit.com/2016/02/enti-non-profit-quando-un-corrispettivo-e-istituzionale-e-quando-commerciale.html). Ciò premesso, posto l’esonero dall’obbligo di fatturazione se l’Ente è in regime 398/91 ed il conseguente obbligo nei soli casi di cui all’art. 74 co. 6 DPR 633/72, vista altresì la novità introdotta in occasione della conversione del DL 119/2018 (https://www.movidastudio.it/contenuti/pdf/Gazzetta_Ufficiale_18_dicembre_2018.pdf), l’obbligo di fatturazione elettronica attiva si riscontra solo nei nuovoi casi individuati, mentre l’Ente dovrà comunque adegarsi per la gestione del ciclo passivo (fatture ricevute). Cordialità, Stefano Bertoletti
Buongiorno, l’articolo riporta che “Le fatture elettroniche ricevute dai soggetti privi di Partita IVA avranno uno spazio dedicato nel sito di Agenzia delle Entrate dove potranno essere consultate e scaricate; in alternativa potranno chiedere l’invio tramite PEC o avvalersi di un software specifico per il recapito di tutte le fatture passive”.
Sapete se esiste questo spazio sul sito Agenzia delle Entrate?
Altrimenti è necessario avere per forza avere la PEC? Ricordo che mi riferisco ad un’associazione senza partita IVA (quindi che non dovrà emettere fatture) e che continuerà a ricevere anche la fattura cartacea.
Buongiorno. Stando a quanto riportato dall’Agenzia dell Entrate, le associazioni con solo codice fiscale verranno assimilate ai privati, e pertanso se esse non sceglieranno di possedere un codice destinatario/PEC non saranno obbligate alla conservazione, e pertanto le fatture saranno disponibili solamente nel cassetto fiscale dell’associazione presso Agenzia Entrate. Nel caso in cui, invece, sceglieranno di riceverle con un software dedicato oppure con PEC, saranno vincolate alla conservazione digitale. Cordialità Stefano Bertoletti
Buonasera
lavoro in una associazione senza partita iva, anche abbastanza grande, ma facciamo solo attività istituzionali.
Ci occupiamo di tossicodipendenza, minori, malati ei aids, alcolisti, migranti ed emarginati in genere
Sino ad ora abbiamo emesso note debito cartacee a tutte le ASL con le quali abbiamo convenzioni contratti, saremo quindi obbligati anche noi dal 2019 a fare la fattura elettronica?
Il programma di fattura elettronica prevede il possesso della partita iva, cosa che noi non abbiamo, abbiamo solo codice fiscale, come potremo quindi usarlo?
Buongiorno. L’obbligo di adozione di fattura elettronica (posti tutti i dubbi che il Garante Privacy ha recentemente sollevato nonché tutte le novità che, oramai quotidianamente, si sentono sul tema) vincolerà tutti gli Enti a partire dal 2019 sia sotto il profilo del “ciclo attivo” (le fatture emesse) che di quello “passivo” (per le fatture ricevute). Pertanto, salvo novità o esoneri al momento non immaginabili, la Vostra associazione nel caso di emissione di fatture dovrà adeguarsi alla nuova previsione normativa. Vi suggeriamo dunque di appoggiarVi ad un consulente che possa fornirVi le indicazioni o gli strumenti idonei per non farsi trovare impreparati a questo nuovo adempimento. Cordialità, Stefano Bertoletti