Scontrino elettronico per Associazioni, Società Sportive ed ETS: cos'è? Quali Enti sono obbligati?

Scontrino elettronico per ASD, SSD ed ETS: cos’è? Quali Enti sono obbligati?

Tra le novità del 2020, l’obbligo per gli operatori economici di documentare e trasmettere telematicamente i corrispettivi incassati attraverso l’emissione di uno scontrino elettronico, in sostituzione delle vecchie ricevute fiscali, è sicuramente una tra le più attese e temute.

E come spesso accade quando si passa dalla teoria alla pratica, ecco comparire i problemi legati all’attuazione del nuovo adempimento; problemi che coinvolgono anche Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche nonché (futuri) Enti del Terzo Settore, peraltro già impegnati nel “tirare le fila” di una Riforma che quest’anno dovrebbe finalmente completarsi, con gli adeguamenti statutari entro il 30 giugno 2020 e l’istituzione ed operatività del RUNTS in autunno.

Cerchiamo, quindi, di capire se ed in quale misura il Non Profit è coinvolto da questa novità.

Come funziona lo scontrino elettronico?

Ai sensi dell’art. 17 del D.L. 119/18, gli esercenti di attività di “commercio al minuto e assimilate” sono tenuti ad emettere lo scontrino elettronico per documentare quanto incassato, al fine di consentire “la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri all’Agenzia delle entrate”.

La messa in opera della disposizione esige che i soggetti tenuti debbano dotarsi di un registratore di cassa adeguato, tale da consentire l’invio quotidiano di un flusso telematico contenente tutti i corrispettivi percepiti, consentendo ad Agenzia Entrate l’aggiornamento contestuale sugli incassi dell’attività, fermo restando la consegna di una copia cartacea a garanzia.

Da quando è obbligatorio?

L’obbligo è in vigore a partire dal 1° gennaio 2020.

L’inadempimento, inteso come “mancata memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi” oppure comunicazioni di dati errati e incompleti, implica la soggezione al regime sanzionatorio previsto, che consiste in :
sanzione pecuniaria pari al 100% dell’IVA dell’importo non correttamente documentato, con un minimo di 500,00 euro;
sanzione accessoria, nel caso di quattro violazioni nel quinquennio, corrispondente alla sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio, da 3 giorni a 6 mesi.

ATTENZIONE! Agenzia Entrate ha stabilito una “moratoria delle sanzioni” per un periodo massimo di 6 mesi, al fine di predisporre gli strumenti necessari, con scadenza il 30 giugno 2020.
Spazio, quindi, ad una fase transitoria, presumibilmente giustificata nelle intenzioni del Legislatore dalle difficoltà annesse al nuovo obbligo, anche in termini di costi; sono stati infatti previsti incentivi “pari al 50 per cento della spesa sostenuta, per un massimo di euro 250 in caso di acquisto e di euro 50 in caso di adattamento, per ogni strumento. Il contributo è anticipato dal fornitore sotto forma di sconto sul prezzo praticato ed è a questo rimborsato sotto forma di credito d’imposta di pari importo“.

Quali Enti sono tenuti all’emissione dello scontrino elettronico?

L’adesione alla Legge n. 398/91 riserva agli Enti aderenti, sportivi e non, un regime fiscale agevolato, con determinazione forfettaria del reddito imponibile e dell’IVA ed altre previsioni di favore: a questi si applica altresì l’esonero dall’obbligo di rilascio di ricevuta fiscale ed anche quello di certificazione telematica dei corrispettivi, a condizione che detti soggetti non commerciali (già esclusi dalla fattura elettronica, salvo alcuni casi particolari) incassino proventi de-commercializzati o tutt’al più connessi a quelli istituzionali (ricorrendone i presupposti e con tutti gli adempimenti conseguenti per gli ultimi).

Occorre, cioè, che si tratti di corrispettivi versati dai propri associati a titolo di quote associative o per “attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali” (ex art. 148 TUIR), individuate dall’oggetto sociale. Beneficiano poi di questa agevolazione i corrispettivi versati per la partecipazione ad attività connesse a quelle istituzionali ex 398/91, sulla scorta delle indicazioni rese da Agenzia Entrate nella circolare 18/E dell’agosto 2018, mentre i proventi puramente commerciali, invece, dovranno essere documentati emettendo lo scontrino elettronico.

ASD, SSD ed ETS: quando emettere lo scontrino elettronico?

A scanso di equivoci, vediamo oggi quando Associazioni (di ogni genere), Società Sportive Dilettantistiche ed aspiranti Enti del Terzo Settore siano obbligati al nuovo adempimento:
1. L’Ente incassa unicamente proventi istituzionali “puri”: in tal caso non vi è alcun obbligo di trasmissione telematica.
2. L’Ente incassa sia proventi istituzionali che commerciali, ma sempre connessi all’attività istituzionale: anche in questo caso non si è tenuti alla comunicazione telematica dei corrispettivi.
3. L’Ente incassa proventi di carattere commerciale non connessi all’attività istituzionale. Per queste, trattandosi di attività non connesse, sussiste l’obbligo di emissione dello scontrino elettronico.

Quali adempimenti nel regime transitorio?

Posto che la necessità di adeguamento implica il dovere di dotarsi di strumenti ad hoc (non oltre il prossimo 30 giugno), il regime previsto dalla Legge n. 398/91 e l’esonero dall’obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi ad essa legato continua a trovare applicazione nei confronti di Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, esclusivamente alle condizioni di cui sopra.

Discorso diverso per i futuri Enti del Terzo Settore, che a regime non potranno applicare la 398/91 in virtù del particolare trattamento a loro riservato e che continueranno pertanto a beneficiare delle annesse agevolazioni solo fino all’esercizio successivo all’entrata in funzione del RUNTS, così come previsto dal D. Lgs. 117/2017.

Giova ricordare, infine, che sebbene la trasmissione telematica dei corrispettivi consenta ad Agenzia Entrate un controllo immediato, essa non è sufficiente per ottenere le detrazioni fiscali, per le quali occorre, in taluni casi, fornire adeguata dimostrazione della tracciabilità del pagamento, altra novità del 2020, tramite conservazione della copia cartacea rilasciata al momento.

Questo approfondimento è stato realizzato in collaborazione con la Dott.ssa Mimma Sgrò.

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