Lo scorso 9 luglio il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato la nota n. 6214, in replica ai quesiti posti in materia di Codice del Terzo Settore in vista delle prossime scadenze, riportando di fatto l’attenzione sul tema della Riforma dopo il lockdown da coronavirus.
Una riforma oramai in dirittura d’arrivo, in vista della prossima istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, cui i futuri ETS dovranno iscriversi (o trasmigrare) adeguando i propri statuti sociali, al fine di beneficiare delle agevolazioni introdotte dal D. Lgs. 117/2017 (meglio noto come Codice del Terzo Settore).
Tre le questioni affrontate nella nota del MLPS:
– l’incompatibilità tra la figura del volontario e qualsiasi forma retributiva;
– la nomina degli amministratori nelle ODV e negli ETS in genere;
– i quorum costitutivi delle sedute assembleari per le modifiche statutarie.
Figura del volontario e incompatibilità in capo ad essa di qualunque forma di retribuzione: i volontari possono essere retribuiti?
La nota del 9 luglio scorso, richiamando l’articolo 17 comma 3 del Codice del Terzo Settore, secondo il quale l’attività dei volontari non può “essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario” , ribadisce la gratuità dell’impegno assunto, fatta eccezione per il rimborso delle spese “effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’ente medesimo” ed escludendo “rimborsi spese di tipo forfetario”.
Coerentemente alla definizione di cui al comma 2, che definisce il volontario come colui che “per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune”, mettendosi al servizio della collettività “in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà”, il successivo comma 5 sottolinea l’incompatibilità di tale ruolo con qualunque “rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria”.
Compensi a soci/amministratori nel Codice del Terzo Settore: analogie con la figura del volontario
Attraverso un’interpretazione estensiva del concetto di “volontariato”, poi, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali chiarisce come debba qualificarsi in questi termini non solo l’attività diretta alla realizzazione dell’oggetto sociale, ma anche l’operatività attinente “all’esercizio della titolarità di una carica sociale, in quanto strumentale all’implementazione dell’oggetto sociale” stesso.
Escluse quindi le ODV, per le quali il divieto di compensi per cariche associative è specificatamente imposto dall’articolo 34, comma 2 del Codice del Terzo Settore, salvo il rimborso di spese sostenute e documentate nell’ambito della funzione svolta, la facoltà riconosciuta agli ETS di ammettere compensi in loro favore è demandata a scelte discrezionali, fermo restando le consuete criticità, ossia:
– il divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili (articolo 8 del CTS), a fronte di compensi “non proporzionati all’attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni”;
– i potenziali conflitti di interesse, a fronte di esborsi per lo svolgimento di attività diverse da quelle attinenti all’incarico ricoperto, nell’ambito della stessa organizzazione di appartenenza (ed in aggiunta al divieto di distribuzione di utili di cui sopra).
Va infine da sè, “che non risulta particolarmente problematica la possibilità per un soggetto che ha svolto attività retribuita per conto dell’ente di candidarsi a ricoprire una carica sociale; dovrà aversi invece cura che all’avvio dell’attività di titolare della carica sociale la prestazione retribuita sia terminata e che in costanza di incarico non ne vengano commissionate di ulteriori”.
La nomina dei membri dell’organo di amministrazione nelle ODV e negli altri ETS: quali i limiti?
Secondo il combinato disposto degli articoli 25 e 26 del Codice del Terzo Settore, la nomina, la revoca e la modifica dei componenti degli organi sociali, incluso l’organo di amministrazione, spetta all’assemblea dei soci.
La nota ribadisce che sebbene la maggioranza dei componenti debba essere eletta tra persone fisiche associate o indicate “dagli enti giuridici associati”, è ammessa in quota minoritaria una percentuale di amministratori che, da un lato, può essere scelta al di fuori della compagine sociale, dall’altro è suscettibile di nomina con modalità “extra assembleari” da parte di organizzazione esterne all’ente di riferimento “o da particolari categorie di soggetti (lavoratori o utenti) che abbiano con l’ente uno specifico legale”, purché tali facoltà siano oggetto di previsioni espresse da parte dei rispettivi statuti.
Codice del Terzo Settore: limiti per le nomine nell’organo di amministrazione delle ODV
In correlazione con la disciplina di dettaglio concernente ETS specifici, la nomina degli amministratori nelle ODV è regolata dall’articolo 34 del CTS, per il quale “tutti gli amministratori delle organizzazioni di volontariato sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati”, escludendo l’esercizio esterno di elettorato attivo e passivo.
La nota introduce un’ulteriore precisazione, ammettendo a far parte della base associativa delle ODV (e APS) anche pubbliche amministrazioni ed enti pubblici, che, sulla base del “principio di uguaglianza” tra i membri di un’organizzazione non profit, acquistano il diritto alla nomina degli amministratori, permanendo il divieto di situazioni di direzione, coordinamento e controllo “di cui all’articolo 4, comma 2 del Codice”.
Ciononostante, “essendo tali enti o taluni di essi, per loro natura, privi di base associativa, dovrebbe nel caso ritenersi inapplicabile il vincolo del richiamato articolo 34, comma 1 (ovvero l’individuazione da parte di tali enti dei designati tra i propri associati)”.
Individuazione negli statuti dei quorum assembleari per l’approvazione delle modifiche statutarie: cosa fare se non sono previsti quorum costitutivi in seconda convocazione?
In ossequio al principio di democraticità di gestione, il MLPS richiama quanto enunciato precedentemente sui quorum costitutivi necessari per le modifiche statutarie, ribadendo che la percentuale rafforzata prevista per le “associazioni riconosciute dal Codice civile”, sia da intendersi valida anche per le non riconosciute (circolare n. 20 del 27.12.2018).
Il problema riguarderebbe nello specifico adunanze successive alla prima, laddove gli statuti prevedano l’eventualità di modifiche statutarie deliberate in presenza di qualsivoglia numero di soci, andata deserta la prima convocazione.
Precisa in proposito la nota che “se un’assemblea priva in seconda convocazione di un quorum costitutivo può ben operare in condizioni ordinarie, tale ipotesi deve ritenersi da escludere in presenza di situazioni straordinarie quali la deliberazione di modifiche dello statuto”.
Né può ritenersi condivisibile l’ammissione di convocazioni a cascata (tre, quattro, ecc.) al fine di promuovere una più vasta partecipazione degli iscritti in quanto, da un lato, consentirebbe egualmente ad una percentuale ridotta di apportare modifiche allo statuto (che avvenga in seconda o in terza convocazione poco importa), dall’altro, tali situazioni potrebbero “costituire un indice dell’impossibilità di funzionamento dell’associazione a fronte della quale il giudice potrebbe essere chiamato ad accertare l’eventuale concretizzarsi di una causa di estinzione della stessa”.
Questo approfondimento è stato realizzato in collaborazione con la Dott.ssa Mimma Sgrò.
Tutto Non Profit © riproduzione riservata, MOVIDA SRL
Per approfondire consultate i nostri E-Book, le Guide ed iscrivetevi alla newsletter (che tratta di temi fiscali, gestionali, amministrativi e giuridici per SSD, ASD, ETS, ODV ed APS). Account social: Facebook (Movida Studio), Twitter (Movida Studio), Instagram (Movida Studio), Linkedin (MOVIDA SRL) e YouTube (MOVIDA SRL).