Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS): si parte nel 2021?

RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore): firmato il decreto

Attraverso un comunicato di ieri, 16 settembre, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Nunzia Catalfo, ha reso noto di aver firmato la bozza di decreto contenente le regole procedurali per l’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, il famoso RUNTS, ai sensi dell’art. 53 del D. Lgs. 117/2017, in esito al “via libera” all’approvazione della Conferenza Stato Regioni del 10 settembre scorso.

Il testo ministeriale, contenente le “regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione”, pone le basi d’operatività del RUNTS, in subordine ad ulteriori passaggi di prossima realizzazione:
– registrazione presso la Corte dei Conti;
– pubblicazione in Gazzetta Ufficiale;
– disciplina a cura di Regioni e Province autonome dei “procedimenti per l’emanazione dei provvedimenti di iscrizione e di cancellazione degli enti del Terzo settore”, entro 180 giorni dall’entrata in vigore, rendendo operativo il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore “entro sei mesi dalla predisposizione della struttura informatica”.

RUNTS: quali sono gli Enti obbligati ad iscriversi?

Sebbene di valenza nazionale, la gestione pratica ne presuppone l’organizzazione a livello territoriale.

Si tratta di un registro pubblico e, come tale, accessibile per via telematica, la cui struttura interna, ex articolo 46 del già citato D. Lgs. 117/2017, sarà organizzata in sezioni, una per ogni tipologia di Ente del Terzo Settore interessato ad ottenerne il riconoscimento, e dunque Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di Promozione Sociale, Enti filantropici, Imprese sociali (incluse le cooperative sociali), Reti Associative, Società di Mutuo Soccorso e, in via residuale, altri Enti del Terzo Settore.

Registro Unico Nazionale del Terzo Settore: chi deve iscriversi?

L’iscrizione rappresenta requisito costitutivo indispensabile ai fini della corretta acquisizione della qualifica di ETS (o APS, ODV, …), con possibilità di utilizzarne la denominazione e godere pertanto delle agevolazioni fiscali riservate dal Codice a queste tipologie di Enti.

La facoltà di presentare domanda è generalmente riconosciuta ad “enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi”  (art. 4 D. Lgs. 117/2017).

RUNTS: come iscriversi?

L’inserimento avviene ad istanza di parte, su richiesta presentata dal rappresentante legale dell’ente all’Ufficio territorialmente competente (individuato secondo la sede legale) attraverso il deposito di atto costitutivo e statuto conformi (comprensivi di eventuali allegati) e previa indicazione della sezione alla quale si richiede l’iscrizione.

Discorso leggermente diverso per le Associazioni di Promozione Sociale e le Organizzazioni di Volontariato già costituite ai sensi delle rispettive leggi istitutive (oramai abrogate), per le quali ai sensi dell’articolo 54 del CTS, avverrà una trasmigrazione automatica nell’istituendo RUNTS, con possibilità di quest’ultimo di richiedere gli adeguamenti statutari previsti dal D. Lgs. 117/2017 (e prorogati, in ultimo, dal “Cura Italia” al prossimo 31 ottobre, insieme al termie per l’annuale approvazione dei rendiconti), al fine di conservare correttamente la rispettiva qualifica.

Come specificato dal comma 2 dell’art. 46 del Codice del Terzo Settore, “ad eccezione delle reti associative, nessun ente può essere contemporaneamente iscritto in due o più sezioni”.

Perché iscriversi al RUNTS?

Se è vero che la qualifica di ETS (e tutto ciò che ne consegue in termini di agevolazioni ed oneri) è correlato al soddisfacimento di elementi qualificanti, riconducibili sia a caratteristiche organizzativo-strutturali che all’assolvimento dell’obbligo di registrazione, è altrettanto veritiero che tale annotazione non possa considerarsi come un’incombenza puramente formale.

La pubblicità che ne deriva (più che giustificata in ottica di trasparenza, concetto assai caro a tutto il mondo del Non Profit), gli adempimenti burocratico-gestionali (es. adeguamento dei propri statuti, indirizzo di posta elettronica certificata per la trasmissione delle comunicazioni e dei documenti, redazione del bilancio in conformità alle linee guida dedicate, composizione della base associativa, responsabilità degli amministratori circa la completezza e l’aggiornamento dei dati da fornire) sono aspetti tutt’altro che secondari in una valutazione ponderata, anche in termini di costi da sostenere.

A questo si aggiunga poi che solo gli iscritti nel RUNTS potranno accedere al riparto del 5 per mille ed alle agevolazioni fiscali previste per le erogazioni liberali.

In aggiunta, è doveroso segnalare che seppur l’annotazione costituisca il lascia passare per la disciplina di favore, permangono le differenze legate alla contrapposizione tra ETS commerciali e non commerciali, in conseguenza alla natura sostanziale dell’ente di riferimento.

Questo approfondimento è stato realizzato in collaborazione con la Dott.ssa Mimma Sgrò.

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