Decreto Rilancio: aiuti economici per lo sport, il Non Profit e il Terzo Settore

Decreto Rilancio: aiuti economici per ASD, SSD e istruttori sportivi

Dopo il “Cura Italia” ed il “Decreto Liquidità”, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n. 34 del 19 Maggio 2020, meglio noto come “Decreto Rilancio”, contenente “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Prosegue dunque la strada tracciata dal Governo per incentivare la ripresa economica del paese dopo il lockdown causato dal coronavirus, attraverso la messa in campo di risorse pari a circa 55 miliardi di euro in deficit, ad integrazione di quanto già stabilito, una vera e propria “potenza di fuoco“, come dichiarato la settimana passata.

Quali sono i contenuti del Decreto Rilancio?

In piena fase 2, con tutte le novità previste per palestre e circoli sportivi nei prossimi giorni come da DPCM del 17 maggio, malgrado l’attesa sia stata più lunga del previsto (doveva essere il “decreto aprile”, poi ribattezzato “decreto maggio”, per vedere poi la luce come “Decreto Rilancio“), tra anticipazioni non sempre ufficiali, analisi politiche e logiche di compromesso, all’interno del testo normativo, composto da 266 articoli, sono contenute molteplici disposizioni a favore del sostegno economico del mondo sportivo, sia per Associazioni ASD e Società Sportive Dilettantistiche iscritte al Registro CONI ma anche per i rispettivi collaboratori (lavoratori autonomi, co.co.co. e sportivi dilettanti).

Tutte queste misure si articolano in interventi di aiuto economico sia sotto forma di esborsi diretti e contributi, sia attraverso incentivazioni fiscali mediate, proroghe dei versamenti e crediti d’imposta. Vediamo quindi le novità più rilevanti previste dal Decreto Rilancio per il mondo sportivo.

Qui, invece, un nostro approfondimento dedicato alle misure introdotte dal Decreto Rilancio a sostegno del Terzo Settore (in generale).

Le misure economiche di aiuto diretto al comparto sportivo introdotte dal Decreto Rilancio

Art. 84 – Nuove indennità per i lavoratori danneggiati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19

Bonus di 600 euro per sportivi professionisti. Confermata anche per il mese di aprile l’indennità di 600 euro già prevista per autonomi e professionisti (anche sportivi) dagli articoli 27 e seguenti dal “Cura Italia“, con possibilità di ulteriori 1000 euro a maggio per:
liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data di entrata in vigore del presente decreto, iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano subito una comprovata riduzione di almeno il 33 per cento del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019”;
“lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano cessato il rapporto di lavoro alla data di entrata in vigore del presente decreto”.

Tali indennità vengono erogate dall’INPS “in unica soluzione, previa domanda” (a condizione che non sia già stata presentata per il mese di marzo 2020) e non concorrono alla formazione del reddito imponibile.

Al comma 14 si specifica infine che “decorsi quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto si decade dalla possibilità di richiedere l’indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del decreto-legge 18 marzo del 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, relativa al mese di marzo 2020”.

Art. 98 – Disposizioni in materia di lavoratori sportivi

Bonus di 600 euro per sportivi dilettanti. Estesa anche ad aprile e maggio l’indennità di 600 euro per gli sportivi dilettantigià attivi alla data del 23 febbraio 2020” e “impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le società e associazioni sportive dilettantistiche”.

Il pagamento viene erogato da Sport e Salute S.p.A. previa richiesta (fatta eccezione per coloro che ne hanno già beneficiato a marzo, per i quali l’accredito avverrà “senza necessità di ulteriore domanda”) e non concorre alla formazione del reddito imponibile, restando esclusi i titolari di altra forma di reddito da lavoro, reddito di cittadinanza, e reddito di emergenza.

Spetta invece al MEF emanare “di concerto con l’Autorità delegata in materia di sport” entro 7 giorni dell’entrata in vigore del presente provvedimento, il decreto di individuazione delle modalità per l’inoltro delle domande, “i documenti richiesti e le cause di esclusione”.

Cassa integrazione per sportivi professionisti. Un’importante novità è racchiusa nel comma 7, il quale stabilisce il trattamento di cassa integrazione a favore dei “lavoratori dipendenti iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti con retribuzione annua lorda non superiore a 50.000 euro”, per un periodo della durata massima di 9 settimane.

Art. 216 – Disposizioni in tema di impianti sportivi

Ulteriore sospensione dei canoni di locazione e concessori. Collocata all’interno di un apposito capo dedicato al comparto e rubricato “Misure per lo sport”, la disposizione rettifica a quanto già stabilito dal “Cura Italia”, ampliando la finestra temporale di sospensione del pagamento dei canoni di locazione e concessori relativi all’affidamento di impianti sportivi pubblici, spostando la precedente scadenza del 31 maggio al prossimo 30 giugno.

I versamenti dei relativi canoni potranno dunque essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, alternativamente:
– in un’unica soluzione entro il 31 luglio (ex 30 giugno);
– tramite rate mensili (4 al massimo) di pari importo, a partire da luglio.

Sempre in tema di impianti sportivi l’articolo 30 del Decreto Rilancio ha stabilito che “l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente” dispone una riduzione degli oneri delle bollette elettriche relative ai mesi di maggio, giugno e luglio 2020, limitatamente al “trasporto e gestione del contatore” oltreché agli “oneri generali di sistema“; previsione, questa, da adottarsi con “propri provvedimenti” nonché valevole per tutte le utenze elettriche non ad uso domestico.

Proroga della scadenza dei rapporti concessori. Il secondo comma introduce la possibilità per “le parti dei rapporti di concessione, comunque denominati, di impianti sportivi pubblici” di concordare, previa richiesta del concessionario, “la revisione dei rapporti in scadenza entro il 31 luglio 2023, mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio economico-finanziarie originariamente pattuite, anche attraverso la proroga della durata del rapporto, in modo da favorire il graduale recupero dei proventi non incassati e l’ammortamento degli investimenti effettuati o programmati. La revisione deve consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo all’operatore economico e delle condizioni di equilibrio economico finanziario relative al contratto di concessione. In caso di mancato accordo, le parti possono recedere dal contratto. In tale caso, il concessionario ha diritto al rimborso del valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui l’opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, dei costi effettivamente sostenuti dal concessionario, nonché delle penali e degli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza dello scioglimento del contratto”.

Evidente la presa di coscienza del Decreto Rilancio relativamente ai mancati incassi di corrispettivi da parte di ASD e SSD che, a fronte dell’interruzione totale delle loro attività, hanno sostenuto spese fisse con entrate pari a zero (o quasi) e che, presumibilmente, avranno bisogno di tempo per riorganizzarsi, anche in vista delle incombenze necessarie per la messa in sicurezza degli impianti, con agevolazioni anche in tema di sanificazione, ex articolo 125, che tratteremo nel prossimo approfondimento.

Riduzione del canone per impianti sportivi in affitto da privati. Una grossa “dimenticanza” del “Cura Italia” era stata quella di trascurare ASD e SSD che fossero titolari di contratti di locazione con privati, dal momento che l’agevolazione sotto forma di credito d’imposta era stata riservata ai soli soggetti esercenti attività d’impresa in immobili rientranti nella categoria catastale C1 piuttosto che ai titolari di contratti di locazione/concessione di impianti sportivi pubblici. Ebbene, questa lacuna ha cercato di colmarla il Decreto Rilancio con il comma 3 sempre dell’articolo 216, il quale ha stabilito che “la sospensione delle attività sportive disposta per il contenimento dell’emergenza sanitaria deve essere valutata “quale fattore di sopravvenuto squilibrio dell’assetto di interessi pattuito con il contratto di locazione di palestre, piscine e impianti sportivi di proprietà di soggetti privati. In ragione di tale squilibrio il conduttore ha diritto, limitatamente alle cinque mensilità da marzo 2020 a luglio 2020, ad una corrispondente riduzione del canone locatizio che, salva la prova di un diverso ammontare a cura della parte interessata, si presume pari al cinquanta per cento del canone contrattualmente stabilito”.

Rimborso abbonamenti pagati anche con emissione di voucher. Sul tema ci eravamo già esposti settimane fa con un articolo specifico oltreché nelle nostre dirette facebook. Sul punto il Decreto Rilancio ha previsto che in virtù dell’impossibilità di usufruire dei “contratti di abbonamento per l’accesso ai servizi offerti da palestre, piscine e impianti sportivi di ogni tipo” a causa della sospensione dell’attività sportiva, viene riconosciuta agli interessati la facoltà, esercitabile entro trenta giorni “dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”, di richiedere il rimborso di quanto versato per i periodi di sosta, “allegando il relativo titolo di acquisto o la prova del versamento effettuato”. In alternativa, al gestore dell’impianto sportivo sono concessi trenta giorni di tempo dalla presentazione dell’istanza per “rilasciare un voucher di pari valore incondizionatamente utilizzabile presso la stessa struttura entro un anno dalla cessazione delle predette misure di sospensione dell’attività sportiva”, congelando in tal modo gli abbonamenti con fidelizzazione dei rispettivi soci e/o tesserati (comma 4).

Art. 217 – Costituzione del “Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale”

Risorse per il finanziamento dello sport. L’articolo prevede l’istituzione di un Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale”, sovvenzionato fino al 31 dicembre 2021 attraverso trasferimenti di quote percentuali pari allo 0,5% “del totale della raccolta da scommesse relative a eventi sportivi di ogni genere, anche in formato virtuale, effettuate in qualsiasi modo e su qualsiasi mezzo, sia on-line, sia tramite canali tradizionali, aggiungendo che “il finanziamento del predetto Fondo è determinato nel limite massimo di 40 milioni di euro per l’anno 2020 e 50 milioni di euro per l’anno 2021”.

Il Decreto Rilancio rimanda poi i “criteri di gestione del fondo” ad apposito decreto, che dovrà essere emanato entro 10 giorni dall’Autorità delegata in materia di sport, “di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze”.

Art. 218 – Disposizioni processuali eccezionali per i provvedimenti relativi all’annullamento, alla prosecuzione e alla conclusione delle competizioni e dei campionati, professionistici e dilettantistici

Semplificazione dei procedimenti. Derogando alla disciplina dell’ordinamento sportivo secondo l’intento di snellimento tempistico-burocratico, viene stabilita la possibilità per federazioni sportive nazionali, riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP)” di adottare “provvedimenti relativi all’annullamento, alla prosecuzione e alla conclusione delle competizioni e dei campionati, professionistici e dilettantistici, ivi compresa la definizione delle classifiche finali, per la stagione sportiva 2019/2020, nonché i conseguenti provvedimenti relativi all’organizzazione, alla composizione e alle modalità di svolgimento delle competizioni e dei campionati, professionistici e dilettantistici, per la successiva stagione sportiva 2020/2021”.

“Con specifiche norme di giustizia sportiva per la trattazione delle controversie” che potrebbero derivare dall’adozione dei relativi provvedimenti, “la competenza degli organi di giustizia sportiva è concentrata, in unico grado e con cognizione estesa al merito, nel Collegio di garanzia dello sport” , che decide in via definitiva “omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, entro il termine perentorio di quindici giorni dal deposito, decorso il quale il ricorso si ha per respinto e l’eventuale decisione sopravvenuta è priva di effetti”.

“Le controversie sulla decisione degli organi di giustizia sportiva” nonché quelle relative ai “provvedimenti di cui al comma 1 se la decisione non è resa nei termini, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e alla competenza inderogabile del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sede di Roma”.

Decreto Rilancio: proroga delle scadenze dei versamenti per Associazioni e Società Sportive

Art. 127 – “Proroga dei termini di ripresa della riscossione per i soggetti di cui agli articoli 61 e 62 del decreto legge 17 marzo 2020, n.  18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

Rinvio pagamenti contributivi. Federazioni sportive nazionali, Enti di promozione sportiva, Associazioni e Società Sportive potranno beneficiare della sospensione dal versamento di ritenute alla fonte, contributi previdenziali e assistenziali e premi per l’assicurazione obbligatoria fino al prossimo 30 giugno (in luogo del precedente 31 maggio), con duplice facoltà di regolarizzazione, “senza applicazione di sanzioni ed interessi”:
– pagamento unico entro il 16 settembre;
– quattro rate mensili di pari importo, la prima delle quali da disporre entro il lo stesso termine del 16 settembre.

Questo approfondimento è stato realizzato in collaborazione con la Dott.ssa Mimma Sgrò.

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18 commenti

  1. buon giorno, mio figlio minorenne e’ un’atleta di una associazione asd o sdd,
    all’associazione e’ stata corrisposta la mensilita’ di marzo, mai usufruita da bambino
    con l’inizio dell’attivita’ pensavo di poter usufruire dell’art 216 comma 3, ma mi hanno negato questo diritto dicendomi che non ne hanno l’obbligo.
    corrisponde a verita’?

    1. Buongiorno. Immaino si riferisca al comma 4, relativo a rimborso degli abboamenti/emissione di voucher dovuto alla chiusura dei centri sportivi per impossibilità sopravvenuta. In caso affermativo Le confermo sul punto il dettato del decreto rilancio, che stabilisce quanto segue: “I soggetti acquirenti possono presentare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, istanza di rimborso del corrispettivo gia’ versato per tali periodi di sospensione dell’attivita’ sportiva, allegando il relativo titolo di acquisto o la prova del versamento effettuato. Il gestore dell’impianto sportivo, entro trenta giorni dalla presentazione dell’istanza di cui al periodo precedente, in alternativa al rimborso del corrispettivo, puo’ rilasciare un voucher di pari valore incondizionatamente utilizzabile presso la stessa struttura entro un anno dalla cessazione delle predette misure di sospensione”. Cordialità, Stefano Bertoletti
      dell’attivita’ sportiva.
      “.

  2. Buongiorno, il locatore che concede lo sconto del 50% sul canone dei 5 mesi indicati verrà poi risarcito a sua volta in qualche modo?
    Se si, bisogna fare una scrittura privata e registrarla all’Agenzia delle Entrate?
    In quest’ultima, al fine di un eventuale rimborso dello Stato deve essere indicata la cifra decurtata nel totale dell’anno ed il motivo o bisogna specificare le mensilità scontate al 50%? In questo caso fanno fede i bonifici effettuati (marzo è già stato pagato per intero all’inizio del mese posso farlo recuperare facendo pagare agosto al 50%?) o quello che scriviamo nella scrittura privata?
    Anticipatamente ringrazio!

    1. Buongiorno. Alla data attuale non sono previste integrazioni in favore dei proprietari di immobili affittati a palestre, piscine ed impianti sportivi in genere. Cordialità, Stefano Bertoletti

  3. Salve sono il direttore di una Asd che si occupa di danza, in locale C1. Non mi è chiaro se sono cumulabili le norme : credito imposta 60% per i 3 mesi di chiusura, e 5 mesi al 50%.
    Cioè nei mesi di marzo aprile e maggio, poter ottenere un ulteriore 60% sulla metà del canone mensile, da rivendere o al proprietario o ad altra società . Grazie

    1. Buongiorno. In assenza di circolai esplicative o documenti specifici di prassi, allo stato attuale si ritiene che riduzione della locazione e credito di imposta (logicamente su quanto effettivamente versato, e non sul totale) siano tra loro misure cumulabili. Cordialità, Stefano Bertoletti

    1. Buongiorno. Questo il testo dell’articolo 216 n. 3 del Decreto Rilancio: “La sospensione delle attività sportive, disposta con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri attuativi dei citati decreti legge 23 febbraio 2020, n. 6, e 25 marzo 2020, n. 19, è sempre valutata, ai sensi degli articoli 1256, 1464, 1467 e 1468 del codice civile, e a decorrere dalla data di entrata in vigore degli stessi decreti attuativi, quale fattore di sopravvenuto squilibrio dell’assetto di interessi pattuito con il contratto di locazione di palestre, piscine e impianti sportivi di proprietà di soggetti privati. In ragione di tale squilibrio il conduttore ha diritto, limitatamente alle cinque mensilità da marzo 2020 a luglio 2020, ad una corrispondente riduzione del canone locatizio che, salva la prova di un diverso ammontare a cura della parte interessata, si presume pari al cinquanta per cento del canone contrattualmente stabilito”. Cordialità, Stefano Bertoletti

  4. Nel caso in cui si decidesse, visto che prima di riprendere serate di ballo nel nostro caso tango si parla di gennaio 2021 ed il locale e’ stato locato quasi esclusivamente a questo scopo, di dare disdetta e di chiudere e’ necessario pagare i 12 mesi di preavviso previsti dal nostro contratto di locazione ?

    1. Buongiorno. In un caso come quello propsettato è necessario rispettare le previsioni contenute all’interno del contratto di locazione sottoscritto tra le parti. Cordialità, Stefano Bertoletti

  5. Buongiorno, sono proprietario di un locale C1 affittato ad una ASD (scuola di ballo). A fronte di uno sconto sul canone del 60 per cento per i tre mesi marzo-aprile-maggio (DL rilancio art. 28) potro’ usufruire della cessione del credito di imposta da parte del mio conduttore verso di me proprietario dei locali una volta concesso lo sconto sul canone?

  6. Buonasera,

    mia figlia e’ iscritta ad una ASD della provincia di Milano, praticava 5 ore di allenamento a settimana di ginnastica acrobatica.
    La societa’ ad oggi ci fa presente che a luglio possiamo riprendere ad andare in palestra e recuperare cosi’ il mese di Marzo. Chiedo quindi alla societa’ come intendono recuperare Aprile e Maggio, mi viene risposto che avendo fatto in questi due mesi una videolezione una volta a settimana di circa 1ora e mezza come da decreto(che non trovo online), la societa’ non è tenuta a fare rimborsi o voucher, quindi non devono riconoscere alcun rimborso. Inoltre a Marzo hanno richiesto a chi ancora non l’aveva fatto, il pagamento della seconda rata annuale, perche’ loro dovevano pagare gli istruttori/affitto.
    La questione mi lascia abbastanza basita, primo perche’ questo modus operandi non era stato comunicato alle famiglie/allieve e in secondo luogo non mi sembra un approccio corretto, sarebbe stato piu’ opportuno scalare dall’importo del rinnovo per il prossimo anno.
    Vorrei sapere se queste modalita’ sono corrette o meno.

    grazie
    Miriam

    1. Buongiorno. Comprendo quanto indicato, ma il Decreto Rilancio, ovviamente, non entra nel merito di un caso così specifico, limitandosi a precisare che in virtù dell’impossibilità di usufruire dei “contratti di abbonamento per l’accesso ai servizi offerti da palestre, piscine e impianti sportivi di ogni tipo” a causa della sospensione dell’attività sportiva, viene riconosciuta agli interessati la facoltà, esercitabile entro trenta giorni “dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”, di richiedere il rimborso di quanto versato per i periodi di sosta, “allegando il relativo titolo di acquisto o la prova del versamento effettuato”. In alternativa, al gestore dell’impianto sportivo sono concessi trenta giorni di tempo dalla presentazione dell’istanza per “rilasciare un voucher di pari valore incondizionatamente utilizzabile presso la stessa struttura entro un anno dalla cessazione delle predette misure di sospensione dell’attività sportiva”. Accanto a questa previsione di legge, in ogni caso, il buon senso dovrebbe rappresentare il criterio cui ispirarsi per dirimere tutti i possibili casi che non possono ragionevolmente essere normati in un DL. In ogni caso è ragionevole ipotizzare che il centro sportivo debba emettere un voucher senza riduzioni, salvo accordo e consenso dei tesserati, poichè per ritener succedanee le attività (online e in presenza) è necessario il consenso sul rapporto di equivalenza anche da parte dei tesserati. Cordialità, Stefano Bertoletti

  7. Buongiorno,
    avrei una domanda in merito all’argomento voucher, di cui all’art. 216 comma 4 del Decreto Rilancio.
    Gestisco un’Associazione Sportiva che a seguito della sospensione dei corsi si è adoperata in tempi brevi e con notevole impiego di risorse ed energie a fornire attività sostitutive (lezioni telematiche, contenuti on-line di vario tipo, iniziative varie dedicate ai soci), come del resto richiesto anche dalle istituzioni nei primi decreti di Marzo.
    Considerando che i nostri utenti sono soci dell’Associazione (che non ha scopo di lucro), ed in quanto tali versano contributi alle attività, sotto forma di quote di partecipazione, che vanno a coprire i costi delle attività stesse, non direi che sono del tutto assimilabili ai clienti di un servizio commerciale.
    E’ possibile in questo caso detrarre dal valore dei voucher quota parte dei costi fissi che l’Associazione ha dovuto comunque sostenere in questi mesi e quota parte dei costi variabili delle attività sostitutive organizzate anche su indicazione delle istituzioni stesse?
    So che nel decreto questo aspetto non è considerato, ma per molte realtà sportive può fare la differenza tra continuare ad esistere o essere costrette alla chiusura.

    Grazie per l’attenzione

    Cordiali saluti

    1. Buongiorno. Comprendo quanto indicato, ma il Decreto Rilancio, ovviamente, non entra nel merito di un caso così specifico, limitandosi a precisare che in virtù dell’impossibilità di usufruire dei “contratti di abbonamento per l’accesso ai servizi offerti da palestre, piscine e impianti sportivi di ogni tipo” a causa della sospensione dell’attività sportiva, viene riconosciuta agli interessati la facoltà, esercitabile entro trenta giorni “dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”, di richiedere il rimborso di quanto versato per i periodi di sosta, “allegando il relativo titolo di acquisto o la prova del versamento effettuato”. In alternativa, al gestore dell’impianto sportivo sono concessi trenta giorni di tempo dalla presentazione dell’istanza per “rilasciare un voucher di pari valore incondizionatamente utilizzabile presso la stessa struttura entro un anno dalla cessazione delle predette misure di sospensione dell’attività sportiva”. Accanto a questa previsione di legge, in ogni caso, il buon senso dovrebbe rappresentare il criterio cui ispirarsi per dirimere tutti i possibili casi che non possono ragionevolmente essere normati in un DL. In ogni caso è ragionevole ipotizzare che il centro sportivo debba emettere un voucher senza riduzioni, salvo accordo e consenso dei tesserati, poichè per ritener succedanee le attività (online e in presenza) è necessario il consenso sul rapporto di equivalenza anche da parte dei tesserati. Segnalo infine il nostro approdonfimento ad hoc: https://www.tuttononprofit.com/2020/05/decreto-rilancio-aiuti-economici-asd-ssd-istruttori-sportivi.html. Cordialità, Stefano Bertoletti

  8. In riferimento all’articolo 216 comma 3, a fronte del diritto del conduttore di ottenere la riduzione del canone per cinque mensilità, non corrisponde un automatico dovere del proprietario di accettare la richiesta. Nel decreto con le frasi “salva la prova di un diverso ammontare……e si “ presume” ….. fanno pensare comunque ad un accordo tra le parti con modalità da stabilire……
    Vorrei un chiarimento in merito de, se possibile.
    Giuseppe Di Cesare, proprietario di un locale affittato a Palestra ad una SSD

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