Decreto Liquidità: forme di sostegno per Enti Sportivi e del Terzo Settore

Decreto Liquidità: forme di sostegno per Enti Sportivi e del Terzo Settore

“Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”: questo il contenuto del Decreto Legge n. 23 approvato dal Governo l’8 Aprile scorso (c.d. Decreto Liquidità), per contrastare gli effetti a cascata, legati all’emergenza sanitaria del coronavirus.

Seguendo la linea tracciata dal Cura Italia, il nuovo provvedimento interviene a favore delle attività maggiormente colpite economicamente e socialmente dalla pandemia, occupandosi altresì, seppure attraverso logiche interpretative e di integrazione, del comparto sportivo e del Terzo Settore.

19 maggio: pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Rilancio. QUI tutte le misure economiche previste in favore di ASD, SSD e dei loro collaboratori sportivi (autonomi o nel regime dei 10000 euro/anno).

Confermata la sospensione di versamenti tributari e contributivi

L’articolo 18 comma 5 del Decreto Liquidità, sulla scorta di quanto già disposto dal Decreto del 17 marzo scorso, estende agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d’impresa”  le proroghe concesse a favore di “esercenti attività d’impresa, arte o professione” concernenti i seguenti adempimenti fiscali, in scadenza nei mesi di aprile a maggio:
– versamenti in autoliquidazione di ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600” nonché delle “trattenute relative all’addizionale regionale e comunale” , cui sono tenuti i “sostituti d’imposta”;
– versamenti “dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria.

Secondo quanto ulteriormente specificato da Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 9 del 13 aprile inoltre, in attesa dell’operatività del registro del terzo settore, si ritiene che la disposizione in commento trovi applicazione per tutti gli enti non commerciali che svolgono prevalentemente attività istituzionale di interesse generale (non in regime d’impresa)”.

Lo slittamento delle relative incombenze è previsto, senza applicazione di sanzioni e interessi, con duplice alternativa di regolarizzazione:
– in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020;
– attraverso rate mensili (massimo 5) di pari importo, a partire dal prossimo giugno.

Nell’intento di operare il necessario coordinamento tra contenuti di più testi normativi, il comma 8 sancisce poi che “per i soggetti aventi diritto restano ferme, per il mese di aprile 2020, le disposizioni dell’articolo 8, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, e dell’articolo 61, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, per i mesi di aprile 2020 e maggio 2020, le disposizioni dell’articolo 61, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. La ripresa della riscossione dei versamenti sospesi resta disciplinata dall’articolo 61, commi 4 e 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18”.

Per quanto concerne invece gli operatori dei settore maggiormente colpiti dall’emergenza (Risoluzione n. 12/E del 18 marzo di Agenzia delle Entrate), che “non rientrino nei parametri stabiliti per fruire della sospensioni di cui al presente articolo”, restano fermi le proroghe già stabilite per ritenute alla fonte, contributi previdenziali e assistenziali e premi per l’assicurazione obbligatoria “fino al 30 aprile 2020, con ripresa in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 ovvero in massimo 5 rate mensili a partire dal mese di maggio 2020”, così come precisato dalla relazione Illustrativa del Decreto Liquidità.

Anche nei confronti di Federazioni Sportive Nazionali, Enti di Promozione Sportiva, Associazioni e Società sportive vengono mantenute le sospensioni “fino al 31 maggio 2020, con ripresa dei versamenti entro il 30 giugno o mediante rateizzazione in cinque rate mensili di pari importo”.

Quali proroghe per le Certificazioni Uniche ha previsto il Decreto Liquidità?

L’articolo 22 prevede per l’anno in corso, la possibilità di differire la consegna agli interessati delle Certificazioni Uniche relative ai redditi da lavoro dipendente, assimilati e da lavoro autonomo fino al prossimo 30 aprile, concedendo, conseguentemente, una finestra temporale più ampia, in ragione delle comprensibili difficoltà organizzativo-gestionali del periodo.

Entro lo stesso termine è consentito procedere all’invio telematico ad Agenzia delle Entrate, restando escluse le sanzioni normalmente applicabili in caso di trasmissioni tardive.

Liquidità a favore di Enti Sportivi

Ai sensi dell’articolo 14 “il Fondo di cui all’articolo 90, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, può prestare garanzia, fino al 31 dicembre 2020, sui finanziamenti erogati dall’Istituto per il Credito Sportivo o da altro istituto bancario per le esigenze di liquidità delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva, delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche iscritte al registro di cui all’articolo 5, comma 2, lettera c), del d.lgs. 23 luglio 1999 n. 242. A tali fini, è costituito un apposito comparto del predetto Fondo con una dotazione di 30 milioni di euro per l’anno 2020. Per la gestione di tale comparto del fondo è autorizzata l’apertura di un conto corrente di tesoreria centrale intestato all’Istituto per il Credito Sportivo su cui sono versate le predette risorse per essere utilizzate in base al fabbisogno finanziario derivante dalla gestione delle garanzie”.

Il comma 2 aggiunge che “Il Fondo speciale di cui all’articolo 5, comma 1, della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, può concedere contributi in conto interessi, fino al 31 dicembre 2020, sui finanziamenti erogati dall’Istituto per il Credito Sportivo o da altro istituto bancario per le esigenze di liquidità delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva, delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche iscritte nel registro di cui all’articolo 5, comma 2, lettera c), del d.lgs. 23 luglio 1999 n. 242, secondo le modalità stabilite dal Comitato di Gestione dei Fondi Speciali dell’Istituto per il Credito Sportivo. Per tale funzione é costituito un apposito comparto del Fondo dotato di 5 milioni di euro per l’anno 2020”.

L’obiettivo è quello di facilitare i finanziamenti a tassi decisamente agevolati per Associazioni e Società Sportive, che nonostante abbiano cercato di organizzarsi in maniera alternativa (si veda lo #SportatHome), sono stati tra i primi ad aver chiuso i loro centri nell’ottica del contenimento del contagio da Covid-19.

La somma stanziata è pari a 35 milioni di euro complessivi, la cui gestione è affidata all’Istituto per il Credito Sportivo, il quale ha evidenziato l’elaborazione in corso de “i criteri e il relativo regolamento per rendere accessibile l’opportunità ai soggetti interessati entro la prossima settimana” . In ogni caso per consentire alle A.S.D. ed alle S.S.D. di accedere ai finanziamenti, nei prossimi giorni l’ICS pubblicherà il regolamento e la modulistica per effettuare le richieste a mezzo PEC con sottoscrizione digitale.

Questo approfondimento è stato realizzato in collaborazione con la Dott.ssa Mimma Sgrò.

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