Coronavirus, fase 2: con il DPCM 17/5 riparte lo sport in palestra e piscina!

Fase 2, DPCM 17 maggio: riparte lo sport in palestra e piscina post lockdown

Con il DPCM del 17 maggio 2020, il Consiglio dei Ministri ha varato le disposizioni attuative del Decreto Legge n. 33 del 16 maggio (e del precedente Decreto Legge n. 19), entrando nel vivo della fase 2 e consentendo di sbloccare molte delle attività rimaste ancora sospese, anticipando (rispetto le previsioni iniziali) la ripartenza dello sport di base e di centri sportivi e palestre (ASD o SSD) al 25 maggio 2020, salve eventuali diverse indicazioni regionali (su tutte quelle della Lombardia, ad esempio, il cui Presidente della Regione Attilio Fontana ha firmato un’ordinanza nella quale dispone la chiusura delle palestre e piscine lombarde fino al prossimo 31 maggio).

ATTENZIONE: in vista della prossima ripartenza dello sport, è stato pubblicato oggi, 19 maggio, in Gazzetta Ufficiale il Decreto Rilancio. QUI tutte le misure economiche previste in favore di ASD, SSD e dei loro collaboratori sportivi (autonomi o nel regime dei 10000 euro/anno).

La fase 2 entra nel vivo: cosa prevede l’ultimo DPCM in materia di sport? E per le attività culturali?

A partire dal 18 maggio fino al prossimo 14 giugno, in sostituzione di quanto disposto dal DPCM del 26 aprile e fermo restando “i diversi termini di durata delle singole misure previsti dalle disposizioni del presente decreto, entrano in vigore nuove misure di contrasto e contenimento del contagio da coronavirus, con importanti precisazioni per il mondo sportivo (vista la conferma dello sport come “bisogno primario”), mentre resta confermata, ex lettera z) del DPCM, la sospensione delle attività di “centri culturali e centri sociali“.

L’articolo 1, comma 1, lettera d), dispone che “è consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all’aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti”, eliminando il riferimento alla pratica individuale previsto dal 4 maggio, ma mantenendo le prescrizioni relative al distanziamento tra persone ed il divieto di assembramenti, essendosi queste confermate misure indispensabili per il contenimento del contagio e l’abbassamento della curva epidemiologica.

Alla lettera e) compaiono poi le indicazioni relative alla ripresa della pratica di attività sportive in sicurezza. Nello specifico, “le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, sono consentite, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, a porte chiuse. I soli atleti, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione a competizioni di livello nazionale ed internazionale, possono spostarsi da una regione all’altra, previa convocazione della federazione di appartenenza. Ai fini di quanto previsto dalla presente lettera, sono emanate, previa validazione del Comitato tecnico-scientifico istituito presso il Dipartimento della protezione civile, apposite linee-guida a cura dell’Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, su proposta del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e del Comitato Italiano Paralimpico (CIP), sentita la Federazione Medico Sportiva Italiana (FMSI), le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva”.

Confermata infine la sospensione, sia in luoghi pubblici che privati, di eventi e competizioni sportive “di ogni ordine e disciplina” (sempre ex articolo 1 lettera e).

Quale futuro per centri sportivi, palestre e piscine post lockdown da coronavirus?

Secondo il dettato della lettera f), a partire dal 25 maggio saranno consentite “l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere svolte presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati, ovvero presso altre strutture ove si svolgono attività dirette al benessere dell’individuo  attraverso l’esercizio fisico”, nel “rispetto delle norme di distanziamento sociale”  e “senza alcun assembramento” , con chiusura confermata degli impianti sciistici (ex lettera h). In aggiunta ai presupposti generici di sicurezza, la fase 2 prevede che la possibilità per gli operatori sportivi di riaprire le loro sedi sia subordinata al rispetto delle linee guida emanate “a cura dell’Ufficio per lo Sport, sentita la FMSI”, fermo restando le ulteriori indicazioni di regioni e province autonome. Non solo: “Le Regioni e le Province Autonome possono stabilire una diversa data anticipata o posticipata”, subordinatamente alle seguenti condizioni:
“abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori”;
“individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi”, fermo restando il “rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali”.

L’attuazione delle linee guida di cui alle lettere e) ed f) della norma implica necessariamente l’adozione da parte di Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva riconosciuti, nonché da parte di Associazioni e Società Sportive, centri e circoli sportivi “comunque denominati, anche se non affiliati ad alcuni organismo sportivo riconosciuto”  in riferimento agli ambiti di propria competenza “e in osservanza della normativa in materia di previdenza e sicurezza sociale” di protocolli attuativi ad hoc, “contenenti norme di dettaglio per tutelare la salute degli atleti, dei gestori degli impianti e di tutti coloro che, a qualunque titolo, frequentano i siti in cui si svolgono l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere”.

Restano in stand by le attività di centri benessere e termali, se non ”per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza”.

Fase 2: linee guida per la riapertura di piscine e palestre ex allegato 17 del DPCM del 17 maggio

Collocati nell’ambito delle linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 maggio 2020, vengono forniti gli indirizzi operativi concernenti la messa in atto delle misure necessarie per il contenimento del contagio da coronavirus, suddivisi per settori di attività, “in continuità con le indicazioni di livello nazionale” e ad integrazione delle “raccomandazioni di distanziamento sociale e igienico-comportamentali”, volte a contrastare il dilagarsi del virus.

Le disposizioni riguardano l’operatività di piscine finalizzate a gioco acquatico e ad uso collettivo inserite in strutture già adibite in via principale ad altre attività ricettive (es. pubblici esercizi, agrituristiche, camping, etc.)”, escluse quelle destinate a cure e/o riabilitazioni, “e quelle alimentate ad acqua di mare”, nonché “enti locali e soggetti pubblici e privati titolari di palestre, comprese le attività fisiche con modalità a corsi (senza contatto fisico interpersonale)”.

Prescindendo dai contenuti specifici, da verificare nell’elaborato, le indicazioni di dettaglio ampliano, integrandolo, il vademecum ispirato all’atteggiamento prudenziale che caratterizza la fase 2 e che si traduce in:
– predisposizione di un’adeguata informativa circa le misure di prevenzione;
– mantenimento del distanziamento sociale in tutti gli ambienti, inclusi spogliatoi, docce e aree comuni;
divieto di assembramenti, anche tramite pianificazione delle attività, regolazione dei flussi in entrata e in uscita e riposizionamento delle attrezzature;
sanificazione generale e predisposizione “di soluzioni idroalcoliche” per l’igienizzazione delle mani;
– atteggiamenti improntati alla cura e all’igiene personale.

Nella stessa ottica, si sottolinea quindi la necessità di riorganizzazione degli spazi, di predisposizione delle “condizioni di mantenimento di adeguati ricambi e qualità dell’aria indoor” e dei necessari trattamenti dell’acqua per consentire le pratiche di balneazione.

Questo approfondimento è stato realizzato in collaborazione con la Dott.ssa Mimma Sgrò.

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4 commenti

    1. Buongiorno. La lettera z) dell’ultimo DPCM del 17 maggio stabilisce che “sono sospese le attività di centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali e centri sociali”, ed è valida fino al prossimo 14 giugno (come da articolo 11 dello stesso DPCM). Ciò posto è indispensabile verificare eventuali ordinanze/decreti regionali specifici in materia. Cordialità, Stefano Bertoletti

  1. Buon giorno, mi sa dire se è prevista una ripresa delle attività per le associazioni culturali a partire da giugno?
    grazie

    1. Buongiorno. La lettera z) dell’ultimo DPCM del 17 maggio stabilisce che “sono sospese le attività di centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali e centri sociali”, ed è valida fino al prossimo 14 giugno (come da articolo 11 dello stesso DPCM). Ciò posto è indispensabile verificare eventuali ordinanze/decreti regionali specifici in materia. Cordialità, Stefano Bertoletti

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