Obbligo di pubblicazione online dei contributi pubblici ricevuti dalle Associazioni entro il 28 febbraio

Seppur per alcuni l’obbligo decorra dal 2018 (relativamente al 2017) mentre per altri dal 2019 (sul 2018), quel che è certo è che entro il 28 febbraio di ogni anno, d’ora in avanti, le associazioni “che intrattengono rapporti economici con le pubbliche amministrazioni” dovranno pubblicare sui propri portali digitali l’ammontare delle somme ricevute dalle Pubbliche Amministrazioni.

ATTENZIONE: qui potete consultare l’approfondimento aggiornato con le precisazioni della circolare n. 2 dell’11 gennaio 2019 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

ATTENZIONE: l’articolo 35 del D.L. n. 34 del 30.04.2019 ha prorogato la scadenza in oggetto al “30 giugno di ogni anno” della pubblicazione online delle somme ricevute anche dai diversi soggetti pubblici per importi superiori a 10.000 euro.

Il nuovo adempimento (che si aggiunge alle altre “cose da fare“) è figlio della Legge 124/2017 (“Legge annuale per il mercato e la concorrenza“), la quale al comma 125 dell’articolo 1 ha stabilito che a decorrere dall’anno 2018, le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale, le associazioni dei consumatori e degli utenti (anch’esse rappresentative a livello nazionale) oltre che le associazioni, le ONLUS e le fondazioni che intrattengono rapporti economici con le pubbliche amministrazioni e con i soggetti di cui all’articolo 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nonché con società controllate di diritto o di fatto direttamente o indirettamente da pubbliche amministrazioni e società in partecipazione pubblica, ivi comprese quelle che emettono azioni quotate in mercati regolamentati e le società loro partecipate devono pubblicare “entro il 28 febbraio di ogni anno, nei propri siti o portali digitali, le informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dalle medesime pubbliche amministrazioni e dai medesimi soggetti nell’anno precedente.

L’obbligo in questione, che scatta esclusivamente per importi ricevuti pari o superiori a 10.000 euro (articolo 1 comma 127, da intendersi complessivamente e non come singolo importo erogato) e che di fatto riguarda pertanto tutti i rapporti tra gli Enti del Terzo Settore e le Pubbliche Amministrazioni (sia per proventi istituzionali che commerciali), comporta, in caso di inosservanza, “la restituzione delle somme ai soggetti eroganti entro tre mesi” dal termine di pubblicazione.

Detto che l’Autorità Nazionale Anti Corruzione “non emanerà linee guida, riguardando la legge soggetti privati sui quali l’ANAC non ha alcun titolo per intervenire“, per allinearsi al nuovo obbligo risulta quindi necessario indicare in un apposito riepilogo (evidentemente da pubblicare sul web, facendo attenzione) le singole entrate provenienti dai diversi Enti Pubblici eroganti, meglio se corredata da certificazione dal legale rappresentante della veridicità e rispondenza al vero di quanto indicato.

Se è vero (com’è vero) che gli Enti del Terzo Settore hanno un disperato bisogno di semplificazione, è altrettanto condivisibile che in un periodo storico in cui troppo spesso alcuni hanno sfruttato gli Enti Non Profit per le incredibili agevolazioni fiscali di cui destinatari, un po’ più di trasparenza non fa male … a nessuno.

Per verificare statuto e modalità gestionali adottate dal Vostro Ente proponiamo un intervento che prevede:

  • invio di questionario in formato excel via mail;
  • ricezione del questionario compilato unitamente ad una copia di statuto;
  • call conference su skype (o di persona presso di noi) dedicata all’analisi del questionario, alla gestione dell’Associazione ed alle eventuali criticità riscontrate, con verifica delle possibili soluzioni operative;
  • predisposizione, nei 5 giorni lavorativi successivi, di apposita relazione, con le prassi corrette.

Per maggiori informazioni scriveteci a info@tuttononprofit.com con oggetto “info check”.

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