Iscrizione e trasmigrazione al RUNTS per Enti del Terzo Settore: a che punto siamo?

Iscrizione e trasmigrazione al RUNTS per Enti del Terzo Settore: a che punto siamo?

A seguito della pubblicazione del Decreto Direttoriale n. 561/2021, lo scorso 23 novembre ha preso il via il processo di trasmigrazione automatica nel RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) dei dati relativi ad Organizzazioni di Volontariato ed Associazioni di Promozione Sociale già iscritte nei rispettivi registri.

Con il trasferimento delle informazioni in possesso di regioni e province autonome, terminato il 21 febbraio 2022, è dunque iniziate la fase di popolamento vero e proprio del RUNTS, con apertura alle istanze di ETS di nuova costituzione a partire dal 24 novembre 2021 ed alle domande delle ONLUS dal 28 marzo 2022, conseguentemente alla pubblicazione dell’elenco iscritti all’Anagrafe.

I dati relativi all’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore

Analizzando gli elenchi pubblicati sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, al 4 aprile 2022 risultavano registrate già 23754 organizzazioni, in aggiunta agli iscritti senza provvedimento, alle 816 attività non profit in spostamento “con richiesta pendente di integrazione/rettifica” ed ai soggetti inseriti per trasmigrazione.

Istat e Terzo Settore: avviato il censimento a seguito della trasmigrazione/iscrizione al Registro Unico

Come annunciato dalla sezione “censimenti” del sito dell’Istituto Nazionale di Statistica, il 10 marzo 2022 è stata avviata la “rilevazione campionaria del Censimento permanente delle istituzioni non profit”.

Saranno circa 110.000 le organizzazioni interessate sino al prossimo 23 settembre, obbligate per legge a partecipare alla rilevazione attraverso una duplice modalità:
– con la compilazione di un questionario online;
– tramite intervista con un rilevatore incaricato.

L’obiettivo è di “cogliere le peculiarità, il ruolo e la dinamicità” del settore, fornendone “informazioni tempestive e rappresentative”, in particolare sulle “attività svolte dalle istituzioni non profit e i loro destinatari, le dimensioni economiche, le reti di relazioni, le attività di comunicazione e di raccolta fondi”.

Trasmigrazione/iscrizione al RUNTS: adeguamenti statutari fino al 31 maggio

Resta fissato al 31 maggio 2022 il termine per gli adeguamenti statutari da parte dei futuri (aspiranti) ETS, in virtù dell’ultima proroga concessa dal D.L. “Semplificazioni” (D.L. n. 77/2021).

Fino a tale data ODV, APS ed ONLUS (iscritte nei rispettivi registri) potranno modificare i loro statuti adeguandosi alle disposizioni del D. Lgs. n. 117/2017 avvalendosi del “regime alleggerito”, ossia secondo le modalità e le maggioranze previste per le assemblee ordinarie.

Va da sé che per gli altri Enti interessati all’iscrizione al RUNTS devono ritenersi applicabili, come di consueto, le previsioni per le assemblee straordinarie, tenuto conto della necessità imprescindibile di uno statuto conforme ai fini dell’inserimento nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Trasmigrazione/iscrizione al RUNTS e statuti conformi

Nel rispetto di eventuali previsioni specifiche relative alla propria tipologia di Ente “non profit”, occorre ricordare come la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 20/2018 abbia distinto tra i contenuti da inserire negli statuti ai sensi del D. Lgs. 117/2017 quelli inderogabili, altri derogabili ed altri ancora facoltativi, in funzione appunto delle peculiarità/esigenze di ogni Ente.

È evidente che la corretta individuazione costituisca la conditio sine qua non ai fini dell’uniformità disciplinare alle disposizioni del Codice del Terzo Settore.

Controlli e adeguamenti statutari per l’iscrizione al RUNTS: a cosa fare attenzione?

Gli uffici del RUNTS territorialmente competenti, ricevuta la richiesta di iscrizione al Registro, avranno centottanta giorni di tempo per verificare le informazioni pervenute in loro possesso (su tutte, chiaramente, la conformità degli statuti alle previsioni obbligatorie del Codice del Terzo Settore), chiedendo, se necessario, eventuali informazioni e/o documentazioni aggiuntive, le quali dovranno essere trasmesse entro i sessanta giorni successivi, pena la mancata iscrizione nel Registro Unico.

Deve pertanto ritenersi ammissibile la modifica degli statuti nelle more del procedimento di iscrizione, restando fermo il principio del “silenzio assenso” in caso di “mancata emanazione di un procedimento espresso di diniego entro i suddetti centottanta giorni”.

Questo approfondimento è stato realizzato in collaborazione con la Dott.ssa Mimma Sgrò.

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