ESTEROMETRO: cos’è? Chi è obbligato/esonerato? Nuova scadenza fiscale per Associazioni, ETS e Società Sportive

Esterometro: nuovo adempimento fiscale per Associazioni, Enti del Terzo Settore e Società Sportive Dilettantistiche che operino con l’estero. A partire dal 2019, infatti, dovranno essere comunicate ad Agenzia Entrate tutte le fatture attive/passive emesse/ricevute a/da soggetti esteri.

È in vigore da quest’anno, in forza delle previsioni dell’art. 1 co. 3-bis del D.L. 125/2017, l’obbligo di comunicare all’Amministrazione Finanziaria tutte le operazioni transfrontaliere relative alle cessioni di beni e prestazioni di servizi realizzate e/o ricevute da e/o verso soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato. Trattasi del cosiddetto “esterometro”, la cui scadenza (inizialmente fissata al 28 febbraio 2019 relativamente alle operazioni estere di gennaio) è stata recentemente prorogata al prossimo 30 aprile 2019.

Chi deve adempiere all’esterometro

Sono obbligati solo i soggetti residenti e stabiliti in Italia, incluse tutte le Associazioni, gli Enti del Terzo Settore (non appena con ragione potranno definirsi tali) e le Società Sportive Dilettantistiche che abbiano effettuato/ricevuto cessioni di beni e/o prestazioni di servizi a/da soggetti non residenti nel territorio dello Stato.

Chi è esonerato dalla presentazione dell’esterometro

Sono esonerati dal nuovo obbligo i contribuenti minimi, quelli nel regime forfettario ed in quello speciale degli agricoltori, medici, farmacisti oltreché tutti gli Enti che siano allo stesso tempo anche esonerati dall’obbligo di fatturazione elettronica, ed in particolare le associazioni che abbiano optato per il regime 389/1991 e che nel periodo d’imposta precedente abbiano conseguito proventi non superiori a 65.000 euro nell’ambito della propria attività commerciale.

Quali dati devono essere comunicati con l’esterometro

Stando al provvedimento del 30 aprile scorso, Agenzia Entrate ha confermato la necessità di comunicare:
dati del cedente/prestatore;
dati del cessionario/committente;
data del documento relativo all’operazione oltre che della sua registrazione (se ricevuto);
riferimenti del documento (numero, imponibile, aliquota IVA, imposta ovvero, ove l’operazione non comporti l’annotazione dell’imposta nel documento, la tipologia dell’operazione).
NB: non sono soggette ad obbligo di comunicazione (e quindi comunicate facoltativamente) le operazioni per le quali sia stata emessa una bolletta doganale oltreché quelle per le quali siano state emesse/ricevute fatture elettroniche.

Scadenza di invio dell’esterometro

Fissata nell’ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso, ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l’operazione estera, la prima scadenza è stata recentemente prorogata al prossimo 30 aprile 2019 (in luogo dell’originario 28 febbraio per le operazioni transfrontaliere di gennaio), con decreto del Presidente del Consiglio (art. 1 co. 2) firmato dal Ministro dell’Economia e delle Finanze lo scorso 25 febbraio (il Sole24 ORE).
Peraltro, sempre con lo stesso Decreto, è stata altresì posticipata al 30 aprile 2019 la scadenza dell’invio dell’ultimo spesometro relativo alle operazioni attive inerenti l’attività commerciale del secondo semestre 2018 (art. 1 co. 1).

Sanzioni per il mancato/tardivo invio dell’esterometro

2 euro per ogni fattura omessa o per la quale siano stati sbagliati i dati comunicati (fino ad un massimo di 1000 euro a trimestre), mentre gli importi si dimezzano (1 euro e 500 euro) se l’invio viene effettuato entro i 15 giorni successivi alla scadenza.

A buon lettor … nessuna sanzione!

Per verificare statuto e modalità gestionali adottate dal Vostro Ente proponiamo un intervento che prevede:

  • invio di questionario in formato excel via mail;
  • ricezione del questionario compilato unitamente ad una copia di statuto;
  • call conference su skype (o di persona presso di noi) dedicata all’analisi del questionario, alla gestione dell’Associazione ed alle eventuali criticità riscontrate, con verifica delle possibili soluzioni operative;
  • predisposizione, nei 5 giorni lavorativi successivi, di apposita relazione, con le prassi corrette.

Per maggiori informazioni scriveteci a info@tuttononprofit.com con oggetto “info check”.

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