Associazioni e bilanci: cosa fare per approvare i rendiconti annuali (entro aprile?) e quali errori non commettere

L’Assemblea sociale ordinaria approva ogni anno il rendiconto consuntivo e quello preventivo entro il mese di aprile”: anche il Vostro statuto contiene questa previsione (o una molto simile), vero? Vediamo cosa significa, perché è così importante, quali adempimenti (preventivi e successivi) comporta e come non farsi trovare impreparati o commettere errori “capitali”.

Se lo statuto della Vostra associazione è stato redatto in maniera coerente con le norme vigenti all’epoca della sua costituzione (e se così non fosse è necessario correre ai ripari …), di certo non possono mancare le previsioni relative alla disciplina uniforme del rapporto associativo, al diritto di voto per i maggiori d’età (tra l’altro) per l’approvazione annuale di un “rendiconto economico e finanziario” oltreché l’individuazione di “criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti” (art. 148 comma 8 del TUIR 917/1986). Ma al di là delle previsioni formali (che ci devono essere per poter legittimamente godere delle agevolazioni fiscali riservate al settore degli Enti di tipo associativo Non Profit), nella sostanza questo che cosa comporta per le Associazioni? Scopriamolo insieme.

ATTENZIONE! Le indicazioni contenute in questo approfondimento valgono per tutte le tipologie di associazioni, da quelle sportive dilettantistiche a quelle culturali e ricreative, piuttosto che ONLUS, associazioni di promozione sociale o ancora di volontariato, il tutto in attesa che la riforma del Terzo Settore prenda pieno vigore (in esito al “via libera” della Commissione Europea ed alla creazione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore), con tutte le conseguenze del caso (tra le quali la modifica del citato art. 148 del TUIR ex art. 89 D. Lgs. 117/2017).

PREMESSA: “elementi quali le modalità di convocazione e verbalizzazione delle assemblee dei soci costituiscono, in via generale, indici rilevanti al fine di desumere la reale natura associativa dell’ente e l’effettiva democraticità del sodalizio” (così la circolare 18/E di Agenzia Entrate dell’agosto 2018). Questo significa che una delle possibili “prove” dell’effettivo rispetto del principio di democraticità all’interno di un’Associazione (necessaria per aver titolo di beneficiare della de-commercializzazione dei corrispettivi incassati da “iscritti, associati o partecipanti”) può essere resa anche attraverso la dimostrazione di aver adottato forme e modalità di convocazione idonee a garantirne l’effettiva conoscibilità per tutti i soci, oltreché procedure certe di verbalizzazione delle assemblee in grado di certificarne il contenuto ed i partecipanti.

Tutto questo si traduce nella necessità in capo al Consiglio Direttivo di predisporre i rendiconti, cui far seguire apposita convocazione di assemblea sociale ordinaria secondo le previsioni statutarie ed in ogni caso con la dovuta trasparenza; in occasione della riunione poi occorrerà sottoporre a tutti gli associati intervenuti i bilanci da approvare, confermando il tutto mediante verbale idoneo a rendere trasparente traccia di quanto analizzato e deliberato dai soci intervenuti, da rendere consultabile secondo le modalità indicate nello statuto sociale.

Errori da non commettere nella proceudra di approvazione dei rendiconti di un’Associazione

Sotto questo profilo la fantomatica circolare 18/E di Agenzia Entrate dell’agosto 2018 (che sta iniziando a mietere le sue prime “vittime” sulla corretta identificazione delle attività connesse per gli Enti in regime 398/91) è stata assai chiara. Sono infatti indici di violazione della democraticitàla mancanza assoluta di forme di comunicazione idonee ad informare gli associati delle convocazioni assembleari e delle decisioni degli organi sociali; la presenza di diverse quote associative alle quali corrisponda una differente posizione del socio in termini di diritti e prerogative, rispetto alla reale fruizione e godimento di determinati beni e servizi; l’esercizio limitato del diritto di voto – dovuto alla presenza, di fatto, di categorie di associati privilegiati – in relazione alle deliberazioni inerenti l’approvazione del bilancio, le modifiche statutarie, l’approvazione dei regolamenti, la nomina di cariche direttive, ecc..”. Conclude infatti l’Amministrazione che “in tali ipotesi … ravvisandosi un nesso diretto fra le violazioni poste in essere dall’associazione e la disposizione statutaria concernente la democraticità dell’ente, si ritiene che l’associazione … decada dai benefici subordinati all’osservanza della clausola della democraticità”.

Tutto sommato semplice, no? Ma se avete ancora dubbi o volete saperne di più, approfondendo iter, significato e procedura, leggete QUI.

Per verificare statuto e modalità gestionali adottate dal Vostro Ente proponiamo un intervento che prevede:

  • invio di questionario in formato excel via mail;
  • ricezione del questionario compilato unitamente ad una copia di statuto;
  • call conference su skype (o di persona presso di noi) dedicata all’analisi del questionario, alla gestione dell’Associazione ed alle eventuali criticità riscontrate, con verifica delle possibili soluzioni operative;
  • predisposizione, nei 5 giorni lavorativi successivi, di apposita relazione, con le prassi corrette.

Per maggiori informazioni scriveteci a info@tuttononprofit.com con oggetto “info check”.

Tutto Non Profit © riproduzione riservata

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6 commenti

  1. salve nel nostro circolo non profit si stanno per fare le nuove elezioni, la domada è la seguente: bisogna presentare anche il rendiconto econimico? in questo caso si è rilevato che il direttivo e il presidente di tutti gli acquisti e spese fatte non ha nessuna documentazione fiscsale o altro. quindi come si fa in questi casi?

    1. Buongiorno. La presentazione ed approvazione dei rendiconti economico-finanziari, consuntivo e preventivo, rappresentano un adempimento obbligatorio annuale, che deve essere posto in essere nel rispetto delle modalità e delle scadenze individuate nello statuto sociale vigente dell’Ente (solitamente entro 30 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale della stessa Associazione). Va da sé che la mancata approvazione dei rendiconti costituisce ragione di contestazione in sede di verifica, nonché potrebbe metter in dubbio la reale natura associativa dell’Ente: https://www.tuttononprofit.com/2019/04/assemblee-sociali-procedura-approvazione-annuale-rendiconti.html. Cordialità, Stefano Bertoletti

  2. Salve, desidero porLe alcune domande:
    1) nell’utilizzo della tabella ACI bisogna intendere la trasferta solo andata (es. 20 km) o andata e ritorno (quindi 40km)?
    2) considerato che facciamo solo attività istituzionale, per redigere il rendiconto consuntivo di una asd esiste un facsimile da seguire o si può indicare semplicemente entrate/uscite, naturalmente riportando in maniera analitica le une e le altre? Dobbiamo redigere anche lo stato patrimoniale o altri documenti?(relazione di missione, note integrative, ecc)
    3) l’avanzo di gestione dell’anno precedente deve essere indicato come entrata nel rendiconto successivo o riportato a parte?
    grazie

    1. Buongiorno. Rispondo per punti.
      1 – è certamente legittimo rimborsare a più di lista sia i costi di andata che quelli di ritorno;
      2 – ai fini del rendiconto è sufficiente predisporre un documento che analiticamente distingue le voci di costo da quelle di entrata, ognuna composta dalle varie e specifiche categorie di riferimento (ad esempio tra le uscite affitti per TOT, rimborsi per TOT, … tra le entrate quote associative per TOT, quote attività per TOT, donazioni per TOT …);
      3 – l’avanzo di gestione dell’anno/i precedente/i rappresenta il “punto di partenza”, non essendo una specifica voce di entrata per l’esercizio sociale in corso.
      Cordialità, Stefano Bertoletti

  3. salve,
    – nello statuto di una asd, che si occupa di organizzare corsi per ragazzi in età scolare, è stabilito l’anno sociale o sportivo 1 settembre-31 agosto e l’anno finanziario conincidente con l’anno sociale, con approvazione rendiconto entro il 31/12. E’ corretto o l’anno finanziario deve essere comunque quello solare?
    – in caso di avanzo di gestione, chi decide il suo futuro utilizzo, Direttivo o Assemblea Soci? nello statuto non dice nulla a riguardo.
    – quanti associati devono fare richiesta al Direttivo per richiedere la convocazione dell’assemblea ordinaria o straordinaria? sono quorum sufficienti 1/3 dei soci per ass. ordinaria e 50%+1 dei soci per straordinaria
    – come significa nella pratica l’indicazione contenute nell’art.148 comma 8, let f del tuir”intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa”
    – il bilancio preventivo deve essere indicato per legge in statuto?
    – è obbligatorio inserire nello statuto il nome dell’EPS al quale l’asd deciderà di affiliarsi?
    grazie

    1. Buongiorno. Rispondo per punti:
      – se anno sociale e “finanziario” conicidono entrambi vanno dal 1 settembre al 31 agosto, con obbligo di approvare i rendiconti, premessa la necessità di verificare le disposizioni statutarie, entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale;
      – questo il testo dell’attuale articolo 148 del TUIR, che prevede il “divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge”, con necessità pertanto di re-investire i citati avanzi per il perseugimento delle finalità sociali;
      – occorre verificare e rispettare le disposizioni contenute nello statuto sociale dell’Ente;
      – significa che la qualifica di associato non è cedibile dal titolare, e che l’importo versato per la quota associativa non è soggetto a rivalutazione;
      – questo il testo dell’articolo 148 sul punto: “obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie”;
      – nessun obbligo in tal senso, anche perchè qualora l’Ente decidesse di non affiliarsi più a quell’EPS occorrerebbe modificare lo statuto, perchè diversmanete l’Associazione starebbe contravvenendo ad una regola espressa del proprio statuto sociale.
      Cordialità, Stefano Bertoletti

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