Le collaborazioni coordinate e continuative con gli Enti sportivi (ASD/SSD) sono REDDITI DIVERSI?

Da alcuni giorni sto riflettendo su una questione molto delicata e di assoluto rilievo: riguarda i rapporti con gli istruttori sportivi in regime 342/2000, che secondo quanto scritto e licenziato dalle Istituzioni il 20 dicembre 2017 a notte fonda, dal primo gennaio 2018 sarebbero tutte collaborazioni coordinate e continuative (co.co.co.).
Per la verità sto naturalmente anche leggendo con attenzione quanto pubblicato sul punto specifico, da molti studiosi qualificati e competenti. Tutti, ripeto tutti (quindi difficile immaginare che tutti non sappiano leggere) concordi sulle conseguenze.
Come sempre desidero privilegiare il ragionamento e non la polemica, perché il ragionamento serve a chiarire, forse il resto no.

Profilo giuridico: in primis prendo atto (e la cosa è rilevante) che qualcuno non si è affatto perso la percezione del possibile conflitto con l’art. 38 della costituzione (cito le parole “… con buona pace dell’art. 38 della costituzione …”).
Ora: se si ritiene che ci sia un conflitto, vorrei cercare di capire (e di condividerne la comprensione anche con chi la pensa diversamente) se è necessario solo fermarci ad indicarne  la “buona pace” … Ma chi, se non gli studiosi e gli esperti, i professionisti che operano nel settore, hanno il preciso dovere di alzare la mano e forse la voce?

In secondo luogo vorrei analizzare la questione sotto il profilo etico: come si può sostenere che un rapporto di “lavoro” possa generare solo un “reddito diverso” e non di “lavoro”? Come si può pensare che debba essere letto quale strumento a favore dello sport e del comparto sportivo? Per le ASD/SSD i vantaggi consistono certamente la neutralità fiscale riguardo quote e corrispettivi (art.148 TUIR), ma come possiamo ritenere un vantaggio per il mondo sportivo  la “forzatura” di considerare tutti i  collaboratori dei co.co.co. che, quando matureranno il tempo per la pensione, vedranno la casella dei contributi versati a zero? Ma intanto nessuno avrà a carico il versamento dei contributi e possiamo festeggiare …

Se sono un volontario, in quanto ho un lavoro mio (un vero lavoro, perché fare il volontario non lo è …), da cui ricevo il mio sostentamento e per il quale maturo dei diritti attraverso il versamento dei contributi, se sono (in via residuale) un pensionato o uno studente (in età da studente), è comprensibile la scelta di dedicare il mio tempo libero ad una ASD/SSD ricevendo un rimborso forfettario, un premio, una indennità, un compenso … e che questo sia qualificabile come “reddito diverso“.
Ma se si instaura un rapporto di lavoro (comunicazione centro per l’impiego, libro unico, cedolino, obblighi in termini di formazione, igiene e sicurezza … tutti obblighi sacrosanti per un “rapporto di lavoro“) possiamo davvero permetterci di dichiarare che esso produca un reddito “non di lavoro”?
Riguardo il milione di volontari (ieri) – co.co.co. (dal primo gennaio 2018), numero stimato in questi giorni non da me … se decade il vincolo di possedere un altro reddito di lavoro diventeranno 2 milioni: quale risultato avremo ufficializzato? 2 milioni di cittadini a cui i contributi verranno versati da chi?
Dov’è la copertura economica?

Profilo pratico: il mondo sportivo vive di volontari (penso alle Federazioni ed agli Enti di Promozione, penso alle ASD ed alle SSD grandi e piccole). Siamo a fine gennaio: possiamo verificare insieme quante comunicazioni ai centri per l’impiego siano giunte? Abbiamo davvero valutato l’impatto nella “produzione di carta” che peraltro poi non andrà a determinare alcun versamento contributivo? Non significa di fatto rischiare di bloccare tutto?
Agli ispettori del lavoro che sono i garanti di tutti noi, riguardo il rispetto delle norme, in materia di lavoro, abbiamo esposto qualche informazione o posto qualche quesito in questo senso?

Al di là del rispetto della costituzione, possiamo permetterci di sostenere questa equazione?

Espongo due casi reali in sintesi:
a) Istruttore sportivo di pallacanestro (o ginnastica): co.co.co. con SSDL (nuova società) a 30.000 euro anno = reddito di lavoro (rif. art. 50 TUIR) con riduzione contributi al 50% per i primi 5 anni dal 2018. Nessuno integra tale riduzione: riceverà una pensione ridotta? I primi 5 anni come risulteranno capienti? Forse lo Stato integrerà la parte restante? Siamo sicuri che sia tutto ok?
b) Istruttore sportivo di pallacanestro (o ginnastica): co.co.co. con ASD/SSD a 30.000 euro anno = reddito diverso (rif. art. 67 TUIR). Zero imposte fino a 10.000 euro/anno (23% + addizionali varie sui restanti 20.000 circa), zero contributi a vita (in ossequio di tale contratto), quindi zero pensione.

Nei due casi vengono svolte esattamente le stesse funzioni/attività/mansioni (magari da un laureato in scienze motorie), attraverso una co.co.co. e nel secondo caso, che si configura come un lavoro, non vi è la possibilità di poter versare mai contributi … e quindi “zero pensione” per il lavoratore.

Il secondo caso come si concilia con l’art. 38 della costituzione? Come è possibile configurare questa attività come lavorativa (co.co.co.), con tutti i vincoli in termini di comunicazione preventiva al centro per l’impiego, cedolini, formazione, igiene e sicurezza, per poi rilevare che non possano MAI essere versati contributi (art. 67 TUIR)? Essendo un lavoro poi (una co.co.co. è un “lavoro” e non si può parlare di un volontario) immagino per logica che venga meno il vincolo di possedere un altro reddito di lavoro

Siamo certi che non vi sia urgenza, con il massimo garbo e rispetto, ma anche con la giusta determinazione, di chiedere con senso civico e per rispetto del “lavoro” delle persone, di verificare bene e magari di rettificare questo punto?

Ogni serio contributo di riflessione ed ogni energia spesa per fornire chiarezza è importante, come la condivisione vera, cioè priva di ambizioni personalistiche.

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44 commenti

  1. Buongiorno, desidero porre alcune domande.
    Siamo una ASD che ha in comodato d’uso gratuito un locale, con atto registrato. Le utenze devono essere necessariamente volturate a nome dell’Associazione o possono restare intestate al proprietario. Naturalmente, in entrambi i casi, i costi utenze sarebbero a carico dell’associazione.
    Per essere in regola con un collaboratore sportivo, oltre al verbale del direttivo che delibera per la collaborazione, stadilendo il relativo compenso orario e successiva firma lettera incarico, pagamenti tracciati, dopo rilascio ricevuta da parte del collaboratore per superamento o meno dei 10000, e successiva CU, dobbiamo adempiere ad altro?
    Sulle ricevute che rilascia il collaboratore va messa marca da bollo?
    E’ necesario richiedere al collaboratore il certificato o autodichiarazione antipedofilia?
    Ringrazio e porgo cordiali saluti

    1. Buongiorno. Rispondo per punti.
      1. Premessa la necessità di verifica il contratto di comodato, la legge non impone d’intestare le utenze al comodante o al comodatario: è importante che le modalità di intestazione delle utenze vengano indicate nel contratto e che l’importo richiesto al comodatario a titolo di rimborso spese non nasconda un canone di locazione, con un pagamento che corrisponda ai consumi effettivi.
      2. Per la corretta corresponsione delle indennità sportive occorre in via principale soddisfare i requisiti individuati dalla circolare 1/2016 dell’INL, che abbiamo analizzato qui: https://www.tuttononprofit.com/2016/12/chiarimenti-sui-compensi-erogati-dalle-associazioni-sportive-e-dalle-societa-sportive-dilettantistiche.html.
      3. Le segnalo il nostro ultimo approfondimento dedicato: https://www.tuttononprofit.com/2019/01/esenzione-bolli-associazioni-societa-sportive.html.
      4. Le segnalo il nostro ultimo approfondimento dedicato: https://www.tuttononprofit.com/2014/04/certificato-penale-per-chi-opera-con-minori-aggiornamenti-8-aprile-2014.html.
      Cordialità, Stefano Bertoletti

  2. buonasera,
    in riferimento ai rapporti di collaborazione sportiva:
    i rimborsi carburante devono essere indicati nella lettera di incarico o con apposito verbale?
    i rimborsi carburante effettuati a piè di lista rientrano nel computo dei 10000 euro o sono considerati a parte? devono essere riportati nella CU?
    chi deve autorizzare i rimborsi carburante direttivo o assemblea?
    per il rimborso carburante sono da considerarsi esclusivamente le tabelle aci o il rimborso dietro presentazione di scontrino può essere anche inferiore?
    grazie per la pazienza

    1. Buongiorno. I rimborsi a piè di lista non rientrano nel computo dei 10000 euro/anno e non sono da inserire in CU, dal momento che ex art. 67 vi rientrano invece “i rimborsi forfetari di spesa”. Posta infine la necessità di autorizzare eventuali rimborsi Km sulla base delle evidenze contenute nello statuto sociale, che indiviuerà l’organo autorizzato a compiere dette attività, per quanto riguarda detti rimborsi è sempre consigliabile adottare quanto indicato dalle tabelle ACI, cui aggiungere eventuali costi connessi (telepass, ecc …). Cordialità, Stefano Bertoletti

  3. Buongiorno,
    in base alla vigente normantiva su compensi per istruttori/tecnici sportivi per attività dilettantisitca presso a.s.d. chiedo se i compensi devono essere effettuati esclusivamente con metodo tracciato oppure se, sotto la soglia dei 516,00 euro, possono essere corrisposti in contanti? Quali sono inoltre gli adempimenti per a.s.d. (CU, 770 ecc…)?
    grazie per i vostri chiarimenti

    1. Buongiorno. Se si riferisce ai rapporti di collaborazione sportiva ex lege 342/2000, con corresponsione di indennità sportive ex art. 67 lett. m) del TUIR (https://www.tuttononprofit.com/2016/12/chiarimenti-sui-compensi-erogati-dalle-associazioni-sportive-e-dalle-societa-sportive-dilettantistiche.html), non esiste divieto di corresponsione del compenso in contante, fatto salvo il limite di tracciabilità imposto dal regime fiscale di riferimento (https://www.tuttononprofit.com/2018/12/tracciabilita-dei-pagamenti-versamenti-per-asd-ssd-contributi-pubblici-raccolte-fondi-corrispettivi-manifestazioni-sportive.html), attualmente fissato in 1000 euro. Per questi compensi, poi, obbligatoria sarà sicuramente la predisposizione delle certificazioni uniche, oltreché del 770 in caso di necessità. Ciò premesso appare sempre consigliabile utilizzare metodi di pagamento tracciabili, anche ai fini di una più agevole predisposizione della prima nota e dei rendiconti. Cordialità, Stefano Bertoletti

      1. grazie per la preziosa risposta. si mi riferivo ai rapporti di collaborazione sportiva.
        un ulteriore chiarimento: il limite dei mille euro deve essere considerato come cumulo nell’anno solare o per singola operazione di corresponsione?
        grazie ancora

  4. Buongiorno,
    dovrei attivare per una associazione di promozione sociale delle collaborazioni coordinate continuative. il mio dubbio è se è possibile farle, perchè non ho trovato da alcuna parte questa possibilità. so che dal 2016 sono possibili solo contratti di CO.CO.CO. con associazioni sportive ma non vengono contemplate da nessuna parte le associazioni di promozione sociale o ONLUS.
    vi ringrazio

    1. Buongiorno. Nulla osta all’attivazione di una co.co.co. per una APS. Il riferimento alle associazioni sportive è legato alla non presunzione di subordinazione, dati gli elementi tipici della personalità, continuità ecc, con conseguente applicazione normativa del lavoro subordinato. Pertanto, per le APS, al fine di non far operare la presunzione di subordinazione, sarà necessario ricorrere all’isituto della certificazione del contratto presso apposite sedi (Ordine cdl competente per provincia). Cordialità, Stefano Bertoletti

  5. Buongiorno Dott. Bertoletti,
    Siamo una ASD e da quest’anno dovremmo usufruire di n. 5 collaboratori retribuiti con il sistema dei 10.000 euro di cui all’art. 67 T.U.; dei suddetti collaboratori n. 2 si identificano come amministrativi (iscrizioni, aggiornamento libro soci ect.) e i restanti n. 3 svolgono lavoro manuale (assistente meccanico, carico e scarico mezzi da corsa, ect.).
    Chiedo se è obbligatorio, previa apposita lettera d’incarico, sottoporre la loro eventuale collaborazione all’assemblea dei soci con apposito verbale o è atto che deve fare il consiglio direttivo sempre con apposita delibera? Grazie in anticipo.

    1. Buongiorno. Premessa l’indispensabile necessità, a monte, di rispettare i requisiti oggettivi e soggettivi obbligatori ai fini della corretta erogazione dei rimborsi sportivi ex lege 342/2000 ai propri collaboratori (http://www.tuttononprofit.com/2016/12/chiarimenti-sui-compensi-erogati-dalle-associazioni-sportive-e-dalle-societa-sportive-dilettantistiche.html), ragioni di opportunità portano a suggerire di sottoporre al vaglio dell’Assemblea sociale (o almento del Consiglio Direttivo) l’instaurazione di nuovi rapporti di collaborazione. Cordialità, Stefano Bertoletti

  6. Buon giorno,
    sono socio ed anche Istruttore di Nordic Walking oltreché Giudice di Gara della stessa disciplina.
    Nello svolgimento dell’attività di Istruttore e Giudice di gara dove, nel primo caso non c’è subordinazione in quanto i corsi ai soci vengono svolti in totale autonomia anche se devono rispettare i tempi stabiliti dall’Associazione, esiste l’obbligo da parte dell’Associazione di:
    1. sottoscrivere un contratto con l’Istruttore
    2. comunicare al Centro per l’Impiego il rapporto in essere
    3. registrare sul LUL
    Grazie

    1. Buongiorno. E’ di certo opportuno che tra le parti (ASD ed istruttore) venga sottoscritto un idoneo contratto in grado di certificare i rapporti in essere nonchè diritti/doveri di ciscuano, fermi i prerequisiti a monte: http://www.tuttononprofit.com/2016/12/chiarimenti-sui-compensi-erogati-dalle-associazioni-sportive-e-dalle-societa-sportive-dilettantistiche.html. Detto ciò ai fini della qualificazione o meno delle “collaborazioni sportive” come la Sua come co.co.co., con tutte le conseguenze del caso in termini di adempimenti (e dunque obblighi formativi, di iscrizione al libro unico, di comunicazione preventiva al centro per l’impiego, di cedolino paga, …), occorre una presa di posizione del CONI circa le mansioni cui applicare detti obblighi. Cordialità, Stefano Bertoletti

  7. Buongiorno,
    Domanda:
    Il direttore sportivo di una ASD con compensi entro i 10.000 deve sottoscrivere una lettera d’incarico?
    Per i medesimi compensi ci sono novità in ordine agli adempimenti fiscali per le figure “COLLABORATORI AMMINISTRATIVI”?
    grazie

    1. Buongiorno. E’ certamente opportuno che i rapporti con i collaboratori (siano essi “sportivi dilettanti” oppure “amministrativo gestionali”) vengano disciplinati attraverso idonei contratti sottoscritti tra le parti. Quanto al secondo quesito, ad oggi, il CONI ancora non si è espresso sulla base di quanto indicato nell’ultima legge di bilancio approvata lo scorso dicembre. Cordialità, Stefano Bertoletti

  8. Buonasera,
    Sono il Presidente di una ASD, la quale dovrebbe fare il trasferimento della propria sede sociale da un posto ad un altro della medesima città.
    Domanda:
    Se lascio la sede legale all’indirizzo dove è attualmente (casa mia per intenderci), e procedo solamente con lo spostamento della sede operativa (ovviamente con la convocazione di apposita assemblea e relativo verbale) devo comunque modificare l’atto costitutivo e statuto sociale? Devo comunque procedere con le comunicazioni all’agenzia delle entrate ed affrontare i conseguenti costi di registrazione? Grazie in anticipo.

    1. Buongiorno. Lo spostamento della sola sede operativa dell’Ente non comporta obblighi di comunicazione specifici in Agenzia Entrate, fatta salva la necessità a monte di rispettare le procedure dell’Ente alla base di un cambio di sede (convocazione assemblea sociale, riunione di assemblea sociale con apposita verbalizzazione). Diverso il caso della modifica della sede legale, che richiederebbe senza dubbio alcuno la notifica in Agenzia Entrate della “variazione dati” attraverso specifico modello (AA5/6 o AA7/10, a seconda che l’Ente non abbia oppure abbia anche la partita IVA). Cordialità, Stefano Bertoletti

  9. Buonasera,
    Ho avuto un co.co.co con un’associazione pro loco (equiparata ad un associazione sportiva dilettantantistica) e inoltre APS (associazione di promozione sociale) più di 10 anni fa. Adesso, a distanza di tutto questo tempo, mi avrebbero richiesto per un periodo di collaborare con la stessa associazione. Posso riavere un co.co.co?
    Grazie

    1. Buongiorno. In forza dell’attività prestata e delle modalità di esercizio della stessa sarà certamente possibile inqadrarla nuovamente presso l’Associaizone. Cordialità, Stefano Bertoletti

  10. Buongiorno, un istruttore che presta una collaborazione di carattere sportivo in una asd di tennis deve svolgere un’altra attività lavorativa? Cioè, può svolgere solamente questa collaborazione liquidata senza ritenute?

    1. Buongiorno. Il testo approvato nell’ultima legge di bilancio all’art. 1 commi 358 e 359, ferme tutte le considerazioni esposte nell’articolo di cui sopra, stabiliscono rispettivamente che “Le prestazioni di cui all’articolo 2, comma 2,
      lettera d) , del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, individuate dal CONI ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera a) , del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, costituiscono oggetto di contratti di colla borazione coordinata e continuativa” e che “I compensi derivanti dai contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati da associazioni e società sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI costituiscono redditi diversi ai sensi dell’arti colo 67, comma 1, lettera m) , del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”. Il dettato della norma non lascia spazio ad interpretazioni, per quanto il suo contenuto posrti alle conseguenze indicate nell’approfondimento di cui sopra. Cordialità, Stefano Bertoletti

  11. BUONGIORNO,
    Domanda:
    Ci sono due ASD (due distinte scuderie motoristiche) che operano nello stesso settore e praticano la medesima attività.
    Può una di queste ASD fare un pagamento (CAUSALE: CONTRIBUTO ASSOCIATIVO PER LA MANIFESTAZIONE…O CAUSALE CHE GENTILMENTE VORRETE SUGGERIRCI) all’altra ASD, pagamento tracciabile se si supera il limite del contante, senza che l’ASD che riceve il pagamento debba emettere per forza fattura? GRAZIE

    1. Buongiorno. Questo il testo dell’art.148 del TUIR al comma 3: “Per le associazioni … sportive dilettantistiche … non si considerano commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, …”. Qualora il corrispettivo venga pertanto versato in diretta attuazione degli scopi istituzionali lo stesso potrà essere ritenuto de-commercializzato, e pertanto non soggetto ad imposte di sorta. Differentemente lo stesso avrà natura commerciale, con tutte le conseguenze del caso in termini di imposte e di IVA. Segnalo in proposito due nostri articoli specifici: http://www.tuttononprofit.com/2016/02/enti-non-profit-quando-un-corrispettivo-e-istituzionale-e-quando-commerciale.html e http://www.tuttononprofit.com/2014/12/legge-39891-il-regime-fiscale-agevolato-enti-non-profit-associazioni-societa-sportive.html. Cordialità, Stefano Bertoletti

  12. Buonasera,
    gentilmente, chiedo se l’atto costitutivo e lo statuto di un’ASD registrato per la prima volta all’atto della costituzione, va registrato ogni anno?
    Grazie

  13. Buongiorno,
    Può la ASD avere n. 2 conti correnti bancari in due distinte banche?
    Uno di questi è intestato all’ex presidente della ASD; può subentrare il presidente attuale? Ed essere così titolare in quanto rappresentante legale di n. 2 c/c.?
    GRAZIE

    1. Buongiorno. Nulla osta alla circostanza che l’ASD abbia due conti correnti in filiali differenti, ma ovvimanete gli stessi dovranno essere intestati all’Ente stesso, e non al Presidente, in quanto il conto è dell’Associaizone (e non del Presidente). Cordialità, Stefano Bertoletti

  14. Buonasera Dott. Bertoletti,
    intanto grazie per la tempestività e completezza delle risposte.
    Siamo una ASD che partecipa a gare motoristiche.
    I ns. meccanici e aiutanti meccanici (che non fanno quest’attività per professione abituale) se prestano attività per l’intera stagione agonistica (grosso modo due volte al mese), la loro collaborazione può essere considerata come prestazione avente carattere continuativo e, pertanto, sottoposta ai NUOVI adempimenti amministrativi.
    Saluti e grazie tante

    1. Buongiorno. Al momento senza un risposta del CONI (sulle mansioni qualificabili “sportive”) nessuno è in grado di fornire una risposta certa. Tra pochi giorni dovrebbe divenire pubblico un documento molto utile (fonte INPS).
      Altro tema molto caldo riguarderà la verificata costituzionalità (o meno) di una co.co.co. che prevede gli adempimenti citati, ma impedisce il versamento di contributi, quindi una lavoro parasubordinato che vieta il versamento di contributi, perché produrrebbe redditi diversi e non di lavoro. Per serietà e onestà intellettuale, a ns. avviso, occorre rispondere che al momento nessuno può esprimersi con contezza e certezza. Purtroppo occorre attendere qualche settimana … Cordialità, Alberto Gambone

  15. Buongiorno, anche per quanto ti riguarda i rimborsi spese vale la stessa regola del pagamento tramite mezzo tracciabile?

    1. Buongiorno. Alla luce di quanto stabilito dal comma 713 della L. di stabilità del 2015, la soglia oltre la quale vige l’obbligo di tracciabilità delle movimentazioni economiche per gli Enti sportivi è fissata ad euro 1000. Oltre detta soglia, pertanto, necessario risulta adottare metodi di pagamento tracciabili, e ciò al fine di evitare sanzioni dalle conseguenze rilevanti: http://www.tuttononprofit.com/2015/05/violazione-obbligo-di-tracciabilita-dei-pagamenti-e-versamenti-per-associazioni-ecco-cosa-si-rischia.html. Cordialità, Sterfano Bertoletti

      1. Buonasera, ma non deve diventare tracciabile qualsiasi importo(non solo sopra 1000 euro) che costituisce pagamento verso i collaboratori da luglio 2018?

        1. Buongiorno. La legge di bilancio n. 205 del 27.12.2017 ha stabilito, all’art. 1 comma 910, che “A far data dal 1° luglio 2018 i datori di lavoro o committenti corrispondono ai lavoratori la retribuzione, nonché ogni anticipo di essa, con uno dei seguenti mezzi: a) bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore; b) strumenti di pagamento elettronico; c) pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento; d) emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato …”. La norma che ha stabilito l’obbligo riguarda quindi la sola “retribuzione, nonché ogni anticipo di essa”, ferma l’opportunità di utilizzare sempre metodi di pagamento tracciabili. Cordialità, Stefano Bertoletti

  16. Buonasera,
    In attesa della prossima riunione di giunta del CONI del prossimo 12 marzo, volevo chiederLe se la figura del collaboratore amministrativo gestionale rientra tra le figure con compenso entro i 10.000 e se da quest’anno rientra nei co.co.co.
    Grazie in anticipo.

    1. Buongiorno. In attesa di chiarimenti ufficiali sul tema in esito a quanto stabilito dalla legge di stabilità 205/2017, si precisa che “i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche” restano discplinati ai sensi dell’art. 67 TUIR con conseguente nuova soglia di esenzione a 10.000 euro/anno ex art. 1 comma 367 lettera b) della citatat 205/2017. Cordialità, Stefano Bertoletti

  17. Sono Antonio e pongo anch’io un quesito.
    Abbiamo stretto una convenzione con una scuola canadese di Milano, gli diamo la possibilità di fare dei corsi nel nostro palazzetto del ghiaccio, con dei nostri istruttori.
    L’Istituto mi chiede la fattura ma senza applicazione dell’Iva è corretto?
    E nel caso cosa devo scrivere per la non imponibilità dell’imposta.
    Grazie.

    1. Buongiorno. Premesso che l’esercizio di attività nei confronti di terzi (non soci dell’Ente) si configura come commerciale, con tutte le conseguenze del caso (http://www.tuttononprofit.com/2016/02/enti-non-profit-quando-un-corrispettivo-e-istituzionale-e-quando-commerciale.html), Le segnalo un nostro articolo specifico di approfondimento relativamente ai casi di esenzione IVA per attività svolte dalle Associazioni nei confronti di amministrazioni pubbliche e scuole: http://www.tuttononprofit.com/2013/11/associazioni-esenzione-iva-e-tassazione-amministrazioni-pubbliche-e-scuole.html. Cordialità, Stefano Bertoletti

  18. Buongiorno Dottor Bertoletti,
    sono consigliere di una Polisportiva ASD non a scopo di lucro (398 per intenderci), ed ogni mese abbiamo il rimborso spese da dare ai nostri allenatori, come mi devo comportare con l’entrata di questa normativa, sono da considerare tutti Co.Co.Co.?
    Devo provvedere con un consulente del lavoro ad iscriverli al centro per l’impiego per avere “enne” cedolini paga, e sostenere una spesa non indifferente per una piccola società come la nostra?
    Ringrazio anticipatamente per la risposta e Le auguro una buona giornata.

    1. Buongiorno. Le prestazioni divenute co.co.co. ai sensi dell’ultima legge di stabilità sono quelle “individuate dal CONI” (art. 1 comma 358 L. n. 205 del 27.12.2017) che si riunirà il prossimo 12 marzo (http://www.coni.it/it/news/primo-piano/14736-il-12-marzo-riunioni-di-giunta-e-consiglio-nazionale.html). In esito a detta riunione, ferme tutte le considerazioni già fatte sul tema, sarà possibile con maggior certezza avere chiarezza sul punto. Cordialità, Stefano Bertoletti

  19. Il mio dubbio è questo: nel caso di una SSDL, a seconda del contratto che stipulo a monte può trattarsi di una collaborazione co.co. di cui all’art. 50 TUIR oppure un compenso qualificabile come reddito diverso di cui all’art. 69 TUIR? Oppure se ho una SSDL i compensi ai collaboratori devono necessariamente essere inquadrati come redditi di lavoro dipendente?

    1. Buongiorno. Questo il dettato del comma 359 della legge che ha istituito, di fatto, le SSDL: “I compensi deri vanti dai contratti di collaborazione coor dinata e continuativa stipulati dalle società sportive dilettantistiche lucrative ricono sciute dal CONI costituiscono redditi assi milati a quelli di lavoro dipendente ai sensi dell’articolo 50 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986”. Ciò significa che per le SSDL le i copmpensi derivanti da co.co.co. sono sempre assimilati a quelli di lavoro dipendente. Cordialità, Stefano Bertoletti

  20. Buongiorno, devo dire che sulle asd anche cercando di mettercela tutta e restando aggiornato è veramente difficile districarsi e cercare di stare in regola.
    ad oggi mi trovo nel caso dei vostri due esempi: laureato in scienze motorie, che si appresta a fare un cococo come reddito diverso (come nel vostro caso b). la prima domanda è se , essendo reddito diverso può eventualmente essere compatibile e cumulabile con altri redditi, per esempio una supplenza scolastica part time o breve (tipo 1 mese). Inoltre non mi è chiara una cosa dal vostro post…significa che potrei anche optare per il caso A, ovvero “classificare”, o meglio, chiedere al commercialista, di registrare il mio cococo come reddito da lavoro e in quel caso pagare quali e quanti contributi?

    1. Buongiorno. Quanto al primo quesito occorre verificare il contratto a monte per comprendere se/quali altri redditi possano essere eventualmente percepiti. Relativamente al secondo, invece, il caso A) è applicabile esclusivamente nei confronti di SSDL (Enti sportivi lucrativi iscritti al CONI, e dunque non ASD o SSD). Cordialità, Stefano Bertoletti

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