Impresa sociale: la nuova discplina di questo ente del terzo settore ex D. Lgs. 112/2017

Impresa sociale: la disciplina del D. Lgs. 112/2017 di questo Ente del Terzo Settore

In attuazione della Legge Delega n. 106/2016 di Riforma del Terzo Settore, è stato emanato il Decreto Legislativo n. 112/2017, contenente la “Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, successivamente modificato ed integrato dal Decreto Legislativo n. 95/2018.

Abrogando la normativa precedentemente in vigore, il testo ne definisce gli aspetti costitutivi, gestionali ed operativi, così come li abbiamo evidenziati nel video di presentazione sul nostro canale YouTube, secondo caratteristiche che, oltre a rappresentare elementi qualificanti, ne riflettono le potenzialità, precisandone la regolamentazione rispetto al Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 117/2017) ed alla normativa di coordinamento.

Cos’è l’impresa sociale?

Ai sensi dell’articolo 1 del D. Lgs. n. 112/2017, “possono acquisire la qualifica di impresa sociale tutti gli enti privati, inclusi quelli costituiti nelle forme di cui al libro V del codice civile, che, in conformità alle disposizioni del presente decreto,  esercitano in via stabile e principale un’attività d’impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività”.
Al contempo, la qualifica di impresa sociale (per la cui costituzione è richiesto l’atto pubblico, ex articolo 5) risulta espressamente esclusa per:
– società “costituite da un unico socio persona fisica”;
– pubbliche amministrazioni;
“enti i cui atti costitutivi limitino, anche indirettamente, l’erogazione dei beni e dei servizi in favore dei soli soci o associati”.

La qualifica di impresa sociale poi (i cui amministratori devono soddisfare specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza ex articolo 7) spetta “di diritto” a cooperative sociali e consorzi, in riferimento ai quali il D. Lgs. 112/2017 trova applicazione nel rispetto della disciplina di dettaglio ad essi dedicata e per quanto compatibile.

Balza quindi subito all’occhio il richiamo alle “attività di interesse generale” per finalità “civiche, solidaristiche e di utilità sociale“, in assenza di scopo di lucro, proprio secondo le previsioni individuate per associazioni di promozione sociale, organizzazioni di volontariato e tutti gli Enti del Terzo Settore individuati dal relativo Codice.

Quali attività può svolgere un’impresa sociale?

L’articolo 2 individua i potenziali settori di intervento, nell’ambito di prestazioni ritenute di primario rilievo sociale, per molti versi analoghe a quelle previste dall’articolo 5 del Codice del Terzo Settore. In ogni caso, a prescindere dall’oggetto, l’attività si considera:
– di interesse generale, quando siano coinvolti lavoratori molto svantaggiati, persone svantaggiate, disabili, soggetti in stato di protezione internazionale o senza fissa dimora;
– svolta in via principale, laddove l’ammontare dei ricavi da essa ottenuto sia superiore “al settanta per cento dei ricavi complessivi”.

Può avvalersi di lavoratori e/o collaboratori volontari?

Le imprese sociali, secondo le previsioni di cui all’articolo 13, possono ricorrere alle prestazioni di volontari, i quali dovranno essere assicurati contro gli infortuni, le malattie connesse allo svolgimento dell’attività nonché per la responsabilità civile verso terzi; dovranno inoltre essere inseriti in apposito registro ed il loro numero non potrà essere superiore a quello dei lavoratori impiegati nell’impresa sociale stessa, i quali hanno diritto a trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi.

Attività sportiva dilettantistica come possibile oggetto sociale

Secondo quanto enunciato dall’articolo 2, comma 1, lettera  u), è possibile ritenere “di interesse generale” l’attività d’impresa avente ad oggetto la “organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, svolta conformemente “alle nome particolari che ne disciplinano l’esercizio” e nel rispetto delle caratteristiche intrinseche dell’impresa sociale.

L’impresa sociale e l’assenza dello scopo di lucro

Intervenendo su uno degli elementi connaturanti la natura di Ente del Terzo Settore, la norma individua la possibilità di impiego di eventuali utili ed avanzi di gestione, destinandoli ex articolo 3 allo “svolgimento di attività statutaria o ad incremento del patrimonio” e vietandone la distribuzione, anche indiretta “a fondatori, soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto”.

La disposizione prosegue nell’individuazione delle ipotesi di distribuzione indiretta, tra le quali rientrano:
“la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all’attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni”;
“la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze  attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b), g) o h)”.

Per espressa previsione legislativa, non integra distribuzione di utili, neanche indiretta, “la ripartizione ai soci di ristorni correlati ad attività di interesse generale di cui all’articolo 2” effettuata da imprese sociali costituite nella forma della società cooperativa, secondo quanto disposto dalla normativa civilistica di riferimento “e nel rispetto di condizioni e limiti stabiliti dalla legge o dallo statuto”.

A tal fine occorre che “lo statuto o l’atto costitutivo indichi i criteri di ripartizione dei ristorni ai soci proporzionalmente alla quantità e alla qualità degli scambi mutualistici e che si registri un avanzo della gestione mutualistica”. Il comma 3 infine, ammette la distribuzione di una quota limitata di utili annuali, di ammontare comunque “inferiore al cinquanta par cento” (dedotte eventuali perdite degli esercizi precedenti) per le imprese sociali costituite in forma societaria, in aggiunta alla possibilità di destinarli ad “erogazioni gratuite in favore di enti del Terzo settore diversi dalle imprese sociali, che non siano fondatori, associati, soci dell’impresa sociale o società da questa controllate, finalizzate alla promozione di specifici progetti di utilità sociale”.

Questo approfondimento è stato realizzato in collaborazione con la Dott.ssa Mimma Sgrò.

Tutto Non Profit © riproduzione riservata, MOVIDA SRL

Per approfondire consultate i nostri E-Book, le Guide ed iscrivetevi alla newsletter (che tratta di temi fiscali, gestionali, amministrativi e giuridici per SSD, ASD, ETS, ODV ed APS). Account social: Facebook (Movida Studio), Twitter (Movida Studio), Instagram (Movida Studio), Linkedin (MOVIDA SRL) e YouTube (MOVIDA SRL).

Condividi su:

(Visto 2.990 volte, 1 visite oggi)

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *