Proroga adeguamenti statutari e nota MLPS 3877 per l'iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore

Proroga adeguamenti statutari e nota MLPS 3877 per l’iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore

Precedente di pochi giorni l’ennesima proroga per gli adeguamenti statutari al Codice del Terzo Settore contenuta nel Decreto Sostegni e, oggi fissata (salvo ulteriori rinvii) al prossimo 31 maggio, la nota MLPS n. 3877 del 19 marzo 2021 ha fornito alcuni importanti chiarimenti in merito “ai limiti del sindacato degli uffici preposti” circa i profili oggetto di possibile accertamento.

Nota MLPS 3877 e modifica statuti degli ETS: quali maggioranze?

Al fine della corretta individuazione dei quorum, occorre ricordare che il disposto dell’art. 101, co. 2 del D. Lgs. n. 117/2017 è volto a contemperare la necessità di una maggioranza qualificata per modificare gli statuti, in ossequio al “principio di democraticità che caratterizza gli enti del Terzo settore”, con l’esigenza di agevolare ai futuri ETS “la transizione dall’iscrizione nei preesistenti registri al nuovo sistema di registrazione”.

Nella nota MLPS 3877 in oggetto, quindi, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sottolinea la distinzione tra clausole facoltative (già oggetto di disamina nella Circolare n. 20/2018), per le quali vale la “maggioranza rafforzata” propria di “qualunque modifica statutaria”, e regole che non possono mancare per il passaggio nel nuovo Registro, inseribili con le modalità proprie dell’assemblea ordinaria.

Resta fermo che, anche in riferimento alla prime, la previsione in statuto ne implica la vincolatività per i soci.

Nota MLPS 3877: novità su adeguamenti e controlli?

Posto che l’art. 101 co. 2 di cui sopra è volto a “garantire i profili interni del rapporto associativo” e non “la relazione tra l’associazione come ente collettivo e la pubblica amministrazione”, chiamata, invece, ad accertare “la conformità dei contenuti statutari al Codice” al fine dell’iscrizione al RUNTS, si precisa che gli uffici territorialmente competenti non debbano occuparsi di profili attinenti alla regolare costituzione assembleare o all’attività di delibera, dovendo essi concentrarsi “sulla conformità finale del testo statutario al Codice”, verificando la sussistenza delle condizioni per costituirsi come Ente del Terzo Settore ai sensi dell’articolo 47 del D. Lgs. 117/2017.

Due le ragioni evidenziate nella nota:
– la prima basata sull’interpretazione letterale delle norme, “ove si consideri che né il Codice né il D.M. attuativo del 15 settembre 2020 menzionano le delibere di approvazione degli statuti o delle modifiche statutarie tra i documenti da acquisire”;
– la seconda incentrata sulla considerazione che una “lettura estensiva del sindacato degli uffici del RUNTSaprirebbe la strada a potenziali ricorsi su inosservanze che attengono a profili interni del rapporto associativo e per le quali la sede opportuna di tutela è la giurisdizione civile.

Modifiche statutarie per l’adeguamento al Codice del Terzo Settore e attività notarile

In merito alla possibilità che la redazione del verbale da parte di un notaio possa far ritenere di per sé “soddisfatte le condizioni di legittimità dell’assemblea stessa”, il provvedimento ministeriale sottolinea che, “al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 22 del Codice che ne prevede espressamente l’intervento”, qualora l’organizzazione ricorra all’ufficio notarile, “i controlli effettuati dal professionista e le responsabilità connesse” costituiscono profili attinenti alle norme di disciplina del notariato.

La proroga al 31 maggio per le modifiche statutarie comporta un nuovo rinvio per operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore?

Il nuovo termine del 31 maggio 2021 diviene dunque la nuova data limite per gli adeguamenti statutari con regime cd. alleggerito, tenuto conto che fino all’operatività del Registro, nei confronti di Onlus, ODV e APS continueranno a trovare applicazione “le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall’iscrizione” nei rispettivi registri.

È dunque ragionevole ipotizzare che l’effettiva entrata in funzione del RUNTS, che anche la stampa specialistica aveva fissato al 21 aprile in concomitanza con lo scadere del periodo di sei mesi dalla pubblicazione in Gazzetta del D.M. n. 106/2020 sulle modalità di iscrizione, potrà subire un ulteriore slittamento, vista l’ennesima scadenza che ha spostato il termine del 31 marzo al prossimo 31 maggio per le modifiche statutarie alle previsione obbligatorie del Codice del Terzo Settore ai fini dell’iscrizione al relativo Registro Unico Nazionale.

Questo approfondimento è stato realizzato in collaborazione con la Dott.ssa Mimma Sgrò.

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2 commenti

  1. Buongiorno quindi la nuova data si scadenza ? Noi siamo una Ass 398/91 in attesa che venga approvato il Runts per aggiornare lo statuto e forma? Abbiamo notato che chi si è buttato avanti,(scegliendo APS ODV ecc.) hanno avuto spese di costituzione statuti ed ora in parte dovranno riformarli con ulteriori spese, visto che Notai si sono lanciati come api sul miele e così anche i commercialisti. Quando si pensa che verrà approvato il RUNTS nel ns paese e poi quando nella commissione UE per essere esecutivo? Grazie ….di esistere

    1. Buongiorno. Il Decreto Sostegni a nuovamente prorogato al prossimo 31 maggio il termine ultimo per le associazioni per adeguare i propri statuti alle previsioni del Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 117/2017) beneficiando delle maggioranze previste dallo statuto per le assemblee ordinarie. E’ dunque ragionevole immaginare, viste anche le previsioni delle ultime settimane, che da qui a quella data l’istituendo Registro Unico Nazionale del Terzo Settore prenderà effettivamente vita, rappresentando dunque un reale punto di svolta per la riforma (https://www.tuttononprofit.com/category/riforma-terzo-settore). Cordialità, Stefano Bertoletti

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