Lavoro autonomo occasionale: ecco tutto quello che c’è da sapere! (parte prima)

L’improvvisa (e forse prematura) dipartita dei voucher obbliga gli operatori del Non Profit (e non solo …) a vagliare ogni alternativa possibile: analizziamo quindi tecnicamente tutte le peculiarità ed i requisiti del lavoro autonomo occasionale, per definire quando ed a quali condizioni sia applicabile da parte di un’Associazione o Società Sportiva Dilettantistica.

Le prestazioni di “lavoro” vengono suddivise dal codice civile in due macro categorie: quella del “lavoro subordinato” (disciplinata dal libro V, titolo II, artt. 2094 ss c.c.) e quella del “lavoro autonomo” (a sua volta regolamentata dal libro V, titolo III, art. 2222 ss c.c.). Ed è proprio in quest’ultima che rientrano (unitamente alle attività di lavoro autonomo di impresa non sociale, arti o professioni) anche tutte le variegate e molteplici forme di collaborazione prestate nell’ambito di una attività che hanno come carattere distintivo la assenza di un vincolo di subordinazione, ovvero il lavoro autonomo occasionale.

Lavoratore autonomo occasionale, definizione (alla luce delle disposizioni contenute negli artt. 2222 ss c.c. e di tutte le ulteriori previsioni legislative ad esse collegate): colui che effettua una prestazione obbligandosi a compiere, dietro corrispettivo, un’opera o un servizio con prestazione prevalentemente propria senza vincolo di subordinazione, nè potere di controllo del committente ed in via del tutto occasionale.

Dando per presupposte le numerosissime questioni inerenti la qualificazione e caratterizzazione della prestazione per poter essere ricondotta al novero delle prestazioni autonome anziché subordinate, esclusa ogni considerazione sulla responsabilità dell’Ente, concentriamoci sulla problematica della caratterizzazione, all’interno del lavoro autonomo, di quello occasionale. Sebbene non vi sia una precisa e puntale definizione normativa e la giurisprudenza sia estremamente altalenante sul tema (in ragione delle innumerevoli variabili che possono contraddistinguere una prestazione di tal tipo), un’attività di lavoro autonomo, affinché possa rientrare tra quelle di tipo occasionale, deve rispettare (oltre ai requisiti per definirsi autonoma) alcuni limiti qualitativi legati alla prestazione svolta, ed in particolare:
mancanza di continuità e abitualità della prestazione. Si tratta di un concetto “al negativo”, ovvero di cosa non deve essere riscontrato tra le caratteristiche della prestazione. La definizione di “abitualità“, non essendo stata chiaramente definita né dal Legislatore né da altra fonte subordinata o regolamentare (quale ad esempio il Ministero), può essere identificata (con tutte le possibili riserve che possano derivare dal caso concreto) come un’attività duratura nel tempo, che possa fare presumere non ad una attività sporadica, bensì prolungata. Il concetto di “abitualità” può quindi banalmente ricondursi all’idea di un’attività ripetitiva, regolare, stabile e sistematica. In ogni caso, vista l’assenza di una definizione univoca, è opportuno effettuare una valutazione ad hoc caso per caso al fine di poter valutare un bilanciamento di tutti i fattori in gioco;
mancanza di eterodirezione da parte del committente. Anche in questo caso in requisito viene individuato “al negativo”, essendo necessario che l’attività in questione venga svolta in totale autonomia da parte del prestatore, che non può essere soggetto ad alcun obbligo di coordinamento sia per la quantità che per la distribuzione oraria della prestazione, oltre che al mancato assoggettamento al potere direttivo e disciplinare da parte del committente.

Cosa succederebbe se venisse accertata l’assenza dei requisiti del lavoro autonomo occasionale? In quel caso troverebbero applicazione le discipline riguardanti il lavoro subordinato, con conseguente applicazione della maxi sanzione per lavoro nero qualora venisse riscontrata l’eterodirezione. Diversamente il rapporto di lavoro potrebbe venir ricondotto al lavoro autonomo con partita IVA, per prestazioni che, seppure autonome, rispondano al requisito di professionalità e abitualità.

Contratto applicabile: questo tipo di prestazione non prevede la necessità di un contratto scritto (ferma l’opportunità di una disciplina ben definita del rapporto e delle rispettive obbligazioni, così come per ogni tipologia di collaborazione …) né l’obbligo di applicare le regole in materia di sicurezza di cui al Decreto 81/2008 come previsto per la maggior parte dei lavoratori.

Nel prossimo articolo, consultabile QUI, entreremo ancora più nel dettaglio, andando ad analizzare la modalità di gestione dei compensi e dei contributi dovuti in relazione al lavoro autonomo occasionale, individuando anche tutti gli obblighi del committente ai fini fiscali.

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