Modello EAS per Associazioni ed Enti Non Profit: ecco tutto quello che c’è da sapere!

Modello EAS: cos’è? Quali sono i soggetti esonerati/obbligati/tenuti ad un invio semplificato? Come trasmetterlo? Entro quando? Qui tutte le risposte e le istruzioni per l’invio!

A ridosso della scadenza prevista per l’invio del modello EAS in caso di variazioni sostanziali (31 marzo), a compendio ed integrazione dei nostri precedenti articoli sul tema, definiamo per punti la natura della comunicazione, i soggetti obbligati, le condizioni di esonero/invio semplificato, i termini e le modalità di trasmissione.

Modello EAS: cos’è?

Il modello EAS è una comunicazione da effettuarsi all’Agenzia delle Entrate introdotta dal D.L. 185/2008. Essa deve contenere i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali e la trasmissione entro il termine rappresenta conditio sine qua non al fine di poter godere delle agevolazioni fiscali.

Modello EAS: chi deve adempiere?

Gli Enti Non Commerciali devono effettuare la comunicazione se si verifica una delle seguenti ipotesi:
costituzione dell’Ente;
– variazione dei dati precedentemente comunicati.

Modello EAS: chi sono gli Enti esonerati? E quali possono presentarlo con modalità semplificate?

QUI l’elencazione di Agenzia delle Entrate degli Enti esonerati dall’obbligo di comunicazione dei dati e di quelli che possono presentarlo con modalità semplificate.
ATTENZIONE: l’art. 94 del D. Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) prevede che agli “enti del Terzo settore non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 30 del decreto-legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito, con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e comunque tali enti non sono tenuti alla presentazione dell’apposito modello di cui al comma 1 del medesimo articolo 30”, ossia sono esonerati dalla trasmissione del Modello EAS.

Modello EAS: entro quando deve essere trasmesso?

L’invio del Modello EAS è obbligatorio entro 60 giorni dalla costituzione dell’Ente oppure entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione.

Modello EAS: come inviarlo?

Procuratevi QUI il modello e:
– se rappresentate un Ente appena costituito inserite tutti i dati richiesti seguendo le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate e date seguito all’invio;
– se rappresentate invece un Ente già costituito ed è avvenuta una variazione dei dati precedentemente comunicati, Modello EAS alla mano aggiornate le sezioni interessate dalla variazione e procedete con l’invio (precisiamo che in tale evenienza occorre che vengano inseriti tutti i dati richiesti nel modello, compresi quelli non variati).

Modello EAS: e se mi sono dimenticato?

QUI la soluzione!

NOTA BENE:
1. alcuni Enti risultano esonerati dall’obbligo di trasmissione del modello o tenuti ad un invio semplificato dello stesso: QUI potete consultare un nostro approfondimento specifico;
2. non è necessario provvedere ad un nuovo invio del Modello EAS in caso di variazione dei soli dati relativi ai quesiti 20, 21, 23, 24, 30, 31, 33: in tutti gli altri casi l’Ente è tenuto ad un nuovo invio secondo le scadenze e le modalità di cui sopra. ATTENZIONE: se una variazione è già stata comunicata tramite altri modelli specifici (ad esempio la modifica del legale rappresentate e/o della sede legale, mediante AA5/6, AA7/10) non è necessario inoltrare nuovamente il Modello EAS (così si è pronunciata la stessa Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 125/2010);
3. è possibile inviare il Modello EAS direttamente presso Agenzia Entrate oppure avvalendosi di un intermediario abilitato.

Obbligato avvisato … mezzo salvato!

Per verificare statuto e modalità gestionali adottate dal Vostro Ente proponiamo un intervento che prevede:

  • invio di questionario in formato excel via mail;
  • ricezione del questionario compilato unitamente ad una copia di statuto;
  • call conference su skype (o di persona presso di noi) dedicata all’analisi del questionario, alla gestione dell’Associazione ed alle eventuali criticità riscontrate, con verifica delle possibili soluzioni operative;
  • predisposizione, nei 5 giorni lavorativi successivi, di apposita relazione, con le prassi corrette.

Per maggiori informazioni scriveteci a info@tuttononprofit.com con oggetto “info check”.

Tutto Non Profit © riproduzione riservata

Per saperne di più potete consultare le nostre Guide ed iscrivervi alla newsletter (che tratta di temi gestionali, amministrativi, giuridici e fiscali per SSD, ASD, ETS, ODV ed APS). I nostri account: Facebook (Movida Studio), Twitter (Movida Studio), Instagram (Movida Studio), Linkedin (MOVIDA SRL) e YouTube (MOVIDA SRL).

Condividi su:

(Visto 18.148 volte, 1 visite oggi)

18 commenti

  1. Buongiorno, siamo una associazione bandistica, dovremmo modificare il nostro statuto. Volevamo sapere gli adempimenti successivi alla modifica:pagamento 200 euro + spese bolli e deposito in agenzia delle entrate tramite modello 69?è possibile farlo telematicamente?cosa indicare nel modello 69? Grazie

    1. Buongiorno. Occorre verificare se imposta di registro e marche da bollo siano dovute, in forza dello specifico inquadramento dell’Ente. Ai fini dell’adeguamento alle previsioni del D. Lgs. 117/2017, infatti, immaginando che il Vostro sia un ETS che ha modificato lo statuto ai fini dell’adeguamento alla citata norma, è prevista una specifica esenzione, come abbiamo precisato qui: https://www.tuttononprofit.com/2019/08/esenzione-imposta-registro-bollo-modifica-statuti-enti-terzo-settore.html. Segnalo in proposito, in fine, un nostro articolo di approfondimento specifico sul punto: https://www.tuttononprofit.com/2019/07/modifica-statuto-associazione-riforma-terzo-settore.html. Cordialità, Stefano Bertoletti

  2. salve, sono presidente di una associazione sportiva dilettantistica e ho dei dubbi , se cortesemente mi puoi aiutare. Allora, abbiamo costituito io e altri 2 soci fondatori l’associazione nel settembre del 2018 come associazione culturale, e ho inviato il modello EAS, nel 2019 abbiamo fatto l’assemblea straordinaria, cambiando ad una A.S.D., nuovo statuto e verbale registrati all’agenzia dell’entrate……….. non ho inviato un’altro modello EAS, il dubbio è, lo dovrei farlo? poi, secondo le nuove regole una A.S.D sarebbe meglio o no registrarsi al RUNTS? grazie

    1. Buongiorno. Premesso che in caso di obbligo il modello EAS va trasmesso (salvo proroghe) entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello nel quale occorrono le motivazioni che richiedono un nuovo invio, come daistruzioni dello stesso modello non è necessario provvedere ad un nuovo invio in caso di variazione dei soli dati relativi ai quesiti 20, 21, 23, 24, 30, 31, 33: in tutti gli altri casi l’Ente è tenuto ad un nuovo invio secondo le scadenze e le modalità di cui sopra. Preciso in conclusione che se una variazione è già stata comunicata tramite altri modelli specifici (ad esempio la modifica del legale rappresentate e/o della sede legale, mediante AA5/6, AA7/10) non è necessario inoltrare nuovamente il Modello EAS (così si è pronunciata la stessa Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 125/2010). Quanto al secondo quesito, infine, non esistono obblighi di iscrizione al RUNTS per una ASD, a meno che lo stesso Ente non intenda usufruire delle agevolazioni previste dal D. Lgs. 117/2017. Cordialità, Stefano Bertoletti

  3. Buongiorno,
    ho capito che un’associazione con solo codice fiscale, iscritta al registro coni, può presentare il modello eas in modalità semplificata, rispondendo ai quesiti 4,5,6,20,25,26. Il mio dubbio è: al quesito 35 (registrazione atto e statuto) è necessario comunque rispondere?
    Grazie

  4. Salve,
    siamo una asd con solo C.F. che si occupa di danza sportiva. Oltre alla quota associativa richiediamo anche i corrispettivi per la partecipazione alle attività.
    Volevo chiedere se dobbiamo presentare modello eas?
    nel caso, se possiamo presentare quello semplificato? e a quali quesiti rispondere?
    Se 60 gg di tempo partano dalla costituzione o dalla registrazione di atto e statuto?
    grazie

    1. Buongiorno. Questo il link esplicativo disponibile sul sito di Agenzia Entrate relativamente ai soggetti obbligati/esonerati dall’invio del modello EAS: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/schede/comunicazioni/enti-associativi-modello-eas/scheda-informativa-eas. Qui invece potrà consultare le istruzioni complete: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/286729/Istruzioni+Modello+per+la+comunicazione+dei+dati+rilevanti+ai+fini+fiscali+da+parte+degli+Enti+associativi_Istruzioni+modello+enti+associativi.pdf/04f31db4-fad5-96f7-a919-021dfeeb5d9e. Cordialità, Stefano Bertoletti

  5. Buongiorno. Una associazione culturale costituita nel 1993 che riscuote solo quote associative non ha mai fatto la comunicazione Eas. Può farlo ora, nel 2019, magari entro ottobre versando sanzione di euro 250,00? Le disposizioni della circolare 18 del 2018 che disciplina questo inadempimento per le Asd (non viene chiarito però se si deve pagare sanzio e) sanando solo le operazioni successive alla presentazione del modello Eas può essere applicata anche per le associazioni culturali generiche? Grazie per l’attenzione.

    1. Buongiorno. L’istituto della remissione in bonis ex art. 2 co. 1 del D.L. 16/2012 riguarda tutti gli Enti associativi interessati alla presentazione del modello EAS che entro il 31 marzo 2019, per le variazioni avvenute nel 2018, ovvero entro sessanta giorni dalla loro costituzione, non abbiano trasmesso detto modello, e per i quali sussistono i presupposti per la regolarizzazione previsti dall’articolo di cui sopra oltreché dalla Circolare n. 38/E del 2012. Cordialità, Stefano Bertoletti

  6. Buon giorno. per un banale errore coi pin sul sito ade abbiamo presentato il mod eas per la nostra asd con 6gg di ritardo rispetto ai 60 gg dalla costituione. nel frattempo non ci sono state entrate di alcun tipo in associaione ( dobbiamo ancora inviare l’attività), se non il prestito soci per il pagamento delle marche e dell’imposta di registro. cosa rischiamo? possiamo far valere il fatto che mancando entrate teoricamente eravamo esenti dalla trasmissione? graie

    1. Buongiorno. Queste le indicazioni specifiche di Agenzia Entrate sul tema del tardivo invio del modello EAS contenute all’interno della circolare 18/e dello scorso agosto (https://www.tuttononprofit.com/2018/09/agenzia-entrate-circolare-18-e-chiarimenti-e-novita-per-associazioni-e-societa-sportive.html): “In caso di presentazione del Modello EAS oltre i termini ordinari nonché oltre il termine per beneficiare dell’istituto della c.d. remissione in bonis, l’associazione … non può avvalersi del regime agevolativo – correlato all’adempimento dell’onere dell’invio dello stesso Modello – in relazione all’attività realizzata precedentemente alla data di presentazione del medesimo Modello. In tal caso, tuttavia … l’ente sportivo dilettantistico potrà applicare il predetto regime agevolativo alle operazioni compiute successivamente alla presentazione di detto Modello, anche se ricadenti nel medesimo periodo di imposta in cui avviene la comunicazione. Restano escluse dal citato regime agevolativo le operazioni compiute antecedentemente alla presentazione del Modello EAS, ivi comprese quelle ricadenti nel medesimo periodo di imposta in cui avviene la comuni”. Cordialità, Stefano Bertoletti

  7. Buongiorno. Il modello EAS deve essere presentato in caso di costituzione dell’Ente e di variazione dei dati precedentemente comunicati, ma non deve essere presentato in caso di estinzione dell’Ente. E’ corretto? Grazie.

    1. Buongiorno. In caso di estinzione occorre notificare la chiusura dell’Ente Amministrazione Finanziaria attraverso apposito modello spedito in telematico: AA5/6 nel caso di Associaizone titolare del solo codice fiscale, AA7/10 nel caso di Ente titolare altresì di partita IVA. Segnalo in ogni caso un nostro articolo di approfondimento specifico: http://www.tuttononprofit.com/2013/12/procedura-per-chiusura-associazione-non-profit.html. Cordialità, Stefano Bertoletti

  8. Salve, stiamo costituendo un'associazione non riconosciuta dedicata alla promozione culturale ed alla ricerca umanistica. Vorrei una chiarificazione: avremmo in mente di iniziare un progetto di traduzione di alcuni testi antichi e loro messa a disposizione gratuita online. Essendo i costi di traduzione proibitivi per l'associazione, io che ne sarò presidente, mi sono offertò di tradurre i testi per un compenso nettamente inferiore al prezzo di mercato. Possiamo farlo? L'associazione può retribuire il suo Presidente per una traduzione (a mezzo pagamento dei diritti d'autore)? E se sì, al punto 10 dell'EAS che dobbiamo mettere? Grazie davvero molto in anticipo per il vostro aiuto

    1. Buongiorno. La questione è molto delicata. Infatti, in linea astrattamente teorica, la risposa al Suo quesito secondo la normativa attualmente vigente dovrebbe essere affermativa, ma tale impostazione potrebbe innescare una serie di criticità che cercherò ora di rappresentarLe.
      Gli Enti senza finalità di lucro infatti non possono, per legge, distribuire in via diretta e/o indiretta utili o avanzi di gestione. Ciò significa che non è possibile che vengano corrisposti denari a membri del Consiglio Direttivo per la carica che essi ricoprono, e ovviamente nemmeno ai soci. Possono però certamente essere compensati detti soggetti (membri del Consiglio Direttivo e/o anche i soci) per le attività che essi realmente prestano (stante ovviamente il rispetto dei requisiti a monte, e dunque l’esistenza e la stipula di apposito contratto, la titolarità in capo al soggetto in questione di percepire i denari, …).
      La criticità in relazione a questo aspetto dunque ruota attorno alla “prova”. Mi spiego meglio: posto che esiste per legge il divieto di distribuire direttamente e/o indirettamente utili e avanzi di gestione, ma non quello di compensare chi presta la propria opera per l’Ente (libero professionista con partita IVA), in sede di un’eventuale verifica ed a fronte di specifiche contestazioni in tale direzione occorrerà dimostrare che i denari corrisposti al Presidente/Vice/Segretario/ecc… PIPPO (e da PIPPO ovviamente regolarmente fatturati) rispondono alle attività da PIPPO effettivamente prestate a favore dell’Ente e non per la carica che lo stesso PIPPO riveste all’interno dell’Associazione. Le segnalo quindi un nostro specifico approfondimento in materia: http://www.tuttononprofit.com/2013/07/cosa-significa-divieto-di-distribuzione.html. Cordialità, Stefano Bertoletti

  9. Salve,
    la nostra A.S.D. opera dal 2006 ma solo dallo scorso aprile 2015 siamo in possesso di partita Iva perché solo dal 2015 esercitiamo qualche attività commerciale(piccole sponsorizzazioni). Secondo voi quali erano i termini dell'invio dell'EAS? 60 gg dall'apertura della partita Iva oppure entro il 30/04/2016 trattandosi comunque di una modifica? A suo tempo lessi su un sito che l'ipotesi corretta era la seconda quindi ho fatto decorrere i 60 gg; ora leggo di versioni contrastanti per questo mi accingo ad effettuare l'invio dell'Eas entro settembre con il pagamento del ravvedimento. Mi dite se sto sbagliando? Grazie in anticipo per il vostro parere.

    1. Buongiorno. Il modello EAS deve essere trasmesso entro 60 giorni dalla costituzione dell'Ente oltre che entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si sia verificata una variazione che debba essere comunicata. Riterrei dunque che nel caso prospettato il versamento del ravvedimento risulti doveroso. Cordialità, Stefano Bertoletti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *