Associazioni e Riforma del Terzo Settore: guida operativa alla modifica degli statuti entro il 3 agosto 2019

Mancano 3 mesi esatti al 3 agosto 2019, deadline che molte Associazioni hanno (prime fra tutte quelle di promozione sociale, di volontariato e le ONLUS, ma anche le culturali “semplici” e, in taluni casi, le sportive dilettantistiche) per modificare i propri statuti in forza delle previsioni del Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 117/2017). In vista della piena operatività della Riforma (del Terzo Settore) e dell’iscrizione al Registro Unico Nazionale (quando ci sarà), vediamo come procedere (nei limiti di quanto ad oggi certo) e se/quali imposte siano dovute per gli adeguamenti statutari.

11 giugno 2019, novità per Associazioni culturali, di Promozione Sociale, di volontariato e ONLUS: prorogato al 30 giugno 2020 il termine per gli adeguamenti statutari al Codice Terzo del Settore.

QUI il nostro video tutorial aggiornato con le istruzioni per modificare lo statuto di un’Associazione Non Profit.

È del 12 aprile scorso l’ultima nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (che si aggiunge alle precedenti, del dicembre 2017 e dello stesso mese del 2018) con la quale il Dicastero ha fornito indicazioni sugli “statuti degli enti del terzo settore”, con precisazioni sulla “individuazione delle attività di interesse generale e delle finalità”.

Cosa c’è di nuovo (o, meglio, cos’ha precisato l’ultima nota)?

Gli statuti degli Enti del Terzo Settore, che devono necessariamente perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in assenza di fini di lucro, non potranno contenere “un elenco di tutte le attività previste dall’articolo 5 o di un numero di esse tale da rendere indefinito – e come tale non conoscibile – l’oggetto sociale”. Ciò significa che i nuovi statuti non potranno consistere in un “pedissequo” copia/incolla di tutte le attività individuate dal Decreto (sia quelle di interesse generale, ex art. 5, che quelle diverse, ex art. 6), essendo necessaria l’individuazione di attività determinate e conoscibili, nei limiti di quelle che davvero verranno proposte e che saranno “ritenute più congrue rispetto agli scopi statutari”.

In questa fase di profondissimo rinnovamento per il non profit, quindi, per rispettare le formalità necessarie per modificare gli statuti sociali degli Enti interessati dalla Riforma è senza dubbio indispensabile:
individuare le previsioni contenute negli statuti attualmente vigenti relativamente a modalità, termini e condizioni per la modifica degli stessi;
conoscere la procedura corretta, che avevamo a suo tempo individuato con tanto di modelli ed istruzioni (QUI l’approfondimento dedicato).

A questo punto, dunque, il nuovo statuto da sottoporre all’approvazione dei soci entro e non oltre il 3 agosto 2019 (ossia entro i 24 mesi concessi dall’art. 101 co. 2 del D. Lgs. 117/2017), “con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria” (sempre art. 101 co. 2), potrà derivare da:
– un profondo studio che gli amministratori dell’Associazione hanno condotto, che li ha messi nelle condizioni di comprendere in quale categoria di Ente del Terzo Settore collocarsi, quali previsioni obbligatorie inserire, le conseguenze (amministrative, fiscali e gestionali) della scelta ed i relativi nuovi adempimenti (che resteranno invariati, ad esempio, per le ASD che decideranno di non iscriversi al RUNTS);
– un incarico attribuito a professionisti del settore, in grado di comprendere prima di tutto la natura delle attività promosse e le relative esigenze collegate, declinando nella “forma” del nuovo statuto la “sostanza” di quanto organizzato, oltreché regole sociali coerenti con tutte le previsioni specifiche.

Imposta di registro e di bollo in caso di modifica di statuto: cosa è dovuto?

Ex art. 82 del Codice del Terzo Settore (il già citato D. Lgs. 117/2017), per le modifiche statutarie necessarie per “adeguare gli atti a modifiche o integrazioni normative” (ivi incluso il citato Codice) occorrerà verificare l’applicazione/esenzione dalle imposte secondo questo schema riepilogativo (che abbiamo ulteriormente approfondito in QUESTO articolo):

IMPOSTA DI REGISTRO IMPOSTA DI BOLLO
ODV già iscritta al Registro esenzione art. 82 D.Lgs. 117/17 esenzione art. 82 D.Lgs. 117/17
APS già iscritta al Registro esenzione art. 82 D.Lgs. 117/17 esenzione art. 82 D.Lgs. 117/17
ONLUS già iscritta all’Anagrafe esenzione art. 82 D.Lgs. 117/17 esenzione art. 82 D.Lgs. 117/17
Associazione “semplice” imposta dovuta imposta dovuta
Associazione Sportiva imposta dovuta esenzione art. 1 c. 646 L.145/18

Se fino a qui, nei limiti del possibile e del conoscibile, è tutto discretamente chiaro, ciò che più lascia perplessi riguarda i “tempi” che (presumibilmente) ci attendono: perché se è vero (come è vero, ad oggi) che entro il 3 agosto prossimo gli statuti degli Enti interessati dovranno essere modificati ai fini dell’iscrizione al Registro (che oggi ancora non esiste), lo è altrettanto la previsione/sensazione per cui “la data di operatività del RUNTS risulta spostata in avanti, verosimilmente alla metà del 2020”, circostanza che porterebbe all’operatività delle norme fiscali del titolo X del Codice del Terzo Settore almeno al primo gennaio 2021. Se questa ipotesi, avanzata dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili nella circolare del 10 aprile scorso, trovasse riscontro nella realtà, che senso ha obbligare gli Enti ad una modifica statutaria entro l’agosto 2019 (peraltro con implicazioni fiscali ancora non completamente definite) ai fini del rispetto di norme che, se va bene, entreranno in vigore a partire dal gennaio 2021 (previsione addirittura ottimistica per non pochi professionisti del settore)?

Vero è che “del doman non v’è certezza”, ma così non si sta forse esagerando…?

Per verificare statuto e modalità gestionali adottate dal Vostro Ente proponiamo un intervento che prevede:

  • invio di questionario in formato excel via mail;
  • ricezione del questionario compilato unitamente ad una copia di statuto;
  • call conference su skype (o di persona presso di noi) dedicata all’analisi del questionario, alla gestione dell’Associazione ed alle eventuali criticità riscontrate, con verifica delle possibili soluzioni operative;
  • predisposizione, nei 5 giorni lavorativi successivi, di apposita relazione, con le prassi corrette.

Per maggiori informazioni scriveteci a info@tuttononprofit.com con oggetto “info check”.

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4 commenti

  1. Salve,
    Vorrei costituire un associazione e se possibile avere una breve consulenza gratuita per capire bene quale tipo di associazione costituire sulla base delle mie esigenze.
    Ringrazio anticipatamente chiunque potrà darmi consigli.
    Grazie mille

  2. Articolo molto interessante, che ha chiarito molti dubbi al riguardo della nuova ed ormai prossima disciplina sul Terzo Settore

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