Nel mondo degli Enti Non Profit, del Terzo Settore (ETS, APS, ODV e Imprese Sociali) e dello sport dilettantistico (ASD e, per certi versi, SSD), parlare di “utili” può sembrare un paradosso. Eppure, è proprio il corretto inquadramento del concetto di utili – soprattutto del loro divieto di distribuzione – a rappresentare uno degli snodi più rilevanti (e spesso fraintesi) nella gestione fiscale di questi Enti.
In termini giuridici, il principio dell’assenza di scopo di lucro, che deve sempre orientare nella forma e nella sostanza l’operato degli Enti Non Profit, si traduce nell’obbligo che ogni risorsa economica incassata dall’Ente venga reinvestita nelle attività istituzionali dello stesso, senza poter essere distribuita ad alcuno (soci, amministratori, collaboratori, terzi, …) sotto forma di vantaggio patrimoniale.
La vera complessità tuttavia emerge nella distinzione tra distribuzione diretta (di dividendi ai soci, ad esempio) e distribuzione indiretta (come l’attribuzione di compensi sproporzionati, contratti più vantaggiosi, …), fattispecie entrambe espressamente vietate (salvo deroghe normativamente previste).
Divieto distribuzione utili: regimi differenti per ASD, SSD ed ETS, ma logica condivisa
Dal punto di vista normativo, il divieto di distribuzione di utili si manifesta con discipline differenti in base alle tipologie di Enti, mantenendo però un’evidente logica condivisa basata sulla concessione di agevolazioni fiscali (decommercializzazione dei corrispettivi) a condizione che i proventi incassati non possano essere distribuiti in alcun modo:
- le ASD (Associazioni Sportive Dilettantistiche), soggette all’art. 8 del D. Lgs. 36/2021, richiamano le fattispecie individuate dal D. Lgs. 112/2017 per chiarire ciò che si intenda per “distribuzione indiretta”;
- gli ETS (Enti del Terzo Settore) fanno invece riferimento all’art. 8 del D. Lgs. 117/2017, che contiene un elenco autonomo di fattispecie, non sovrapponibile a quello delle imprese sociali;
- le SSD (Società Sportive Dilettantistiche), invece, pur essendo sotto il profilo civilistico Enti commerciali, possono accedere alle agevolazioni fiscali riservate alle ASD in presenza (oltre al resto) del rispetto formale e sostanziale del principio di non lucratività. NB: esse possono però legittimamente prevedere una parziale distribuzione di utili, secondo quanto disciplinato dal comma 3 dell’art. 8 del D. Lgs. 36/2021, con le conseguenze che evidenzieremo di seguito.
Fattispecie ricorrenti di distribuzione indiretta di utili
Allo scopo di agevolare l’individuazione delle fattispecie che configurano una violazione del divieto, la normativa (art. 3 co. 2 D. Lgs. 112/2017 per ASD/SSD, e art. 8 co. 3 D. Lgs. 117/2017 per ETS) ha tipizzato una serie di comportamenti che costituiscono sempre distribuzione indiretta di utili, tra i quali:
- corrispondere compensi non proporzionati a chi ricopre cariche sociali;
- pagare retribuzioni superiori del 40% rispetto ai contratti collettivi di riferimento;
- acquistare beni o servizi a valori superiori a quelli di mercato, senza giustificazione economica;
- concedere agevolazioni economiche ingiustificate a soci, amministratori o soggetti collegati;
- applicare interessi passivi su prestiti interni oltre i limiti normativi.
La SSD può distribuire utili? Sì, ma con conseguenze fiscali
Una parziale eccezione allo scenario fin qui delineato, comune a tutti gli Enti di tipo associativo, siano essi sportivi o del Terzo Settore, è rappresentata dalle SRL sportive dilettantistiche, note anche come SSD, per le quali, naufragata la vecchia ipotesi delle SRL lucrative “tout court”, è consentita la distribuzione di utili entro i limiti stabiliti dalla norma (fino al 50% dell’utile netto, entro l’interesse massimo dei buoni fruttiferi postali maggiorato di 2,5 punti rispetto al capitale effettivamente versato).
ATTENZIONE: questa scelta non è “neutra” dal punto di vista fiscale!
Infatti, il comma 8 dell’articolo 148 del TUIR prevede che per godere della decommercializzazione dei corrispettivi specifici incassati dai tesserati (e dunque la non imponibilità ai fini delle imposte dirette), lo statuto dell’ente debba disporre il “divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale … salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge“.
Quindi una SSD che, ai sensi dell’art. 8 del D. Lgs. 36/2021, decida (legittimamente) di distribuire utili nei limiti della norma, perderà automaticamente il beneficio della decommercializzazione dei corrispettivi specifici incassati, con conseguente assoggettamento ad imposte degli stessi.
Inutile precisare, quindi, come questa legittima facoltà concessa alle SSD vada ponderata, alla luce delle sue conseguenze, con estrema attenzione, per determinarne il reale (o meno) beneficio.
Non basta la forma: conta anche la sostanza
Ancor più della forma statutaria, che se non idonea va certamente adeguata, conta però anche la condotta concreta dell’Ente. A nulla può valere, infatti, in sede di verifica fiscale, lo statuto di un Ente che sancisce il divieto di distribuzione di utili, magari riportando pedissequamente tutte le fattispecie individuate dalle norme di riferimento, ma che remunera un socio con un compenso sproporzionato, o che vende beni ad associati ad un prezzo di favore … perchè tali fattispecie rappresentano nei fatti una distribuzione di utili, in espressa violazione del principio cardine di assenza di scopo di lucro.
Tali evenienze, infatti, possono portare alla perdita dal regime agevolato, con disconoscimento della natura “Non Profit” e conseguenti sanzioni da parte dell’amministrazione finanziaria.
Assenza di scopo di lucro: obbligo da non ignorare
Chi gestisce un Ente Non Profit non può ignorare l’impatto operativo del divieto di distribuzione di utili. Questo principio, infatti:
– rappresenta la base giuridica per l’accesso alle agevolazioni fiscali;
– si traduce in un vincolo normativo rilevante per statuti, bilanci e scelte gestionali;
– impone un controllo costante su compensi, per ASD/SSD e per ETS, contratti e relazioni economiche.
Il divieto di distribuzione di utili rappresenta quindi il perno su cui si fonda il riconoscimento delle qualifiche agevolate di ASD, SSD ed ETS. Va rispettato non solo a livello statutario, ma soprattutto nella gestione operativa quotidiana dell’ente, poichè le violazioni, formali o sostanziali, possono comportare la perdita dei benefici fiscali e l’esposizione a controlli e sanzioni.
Una corretta impostazione giuridica e contabile dell’Ente, accompagnata da scelte consapevoli in tema di compensi, gestione economica e rapporti con i soci, è indispensabile per mantenere la conformità normativa e godere in sicurezza delle opportunità offerte dal regime agevolato.

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