Con la “comfort letter” della Commissione Europea del 7 marzo scorso, l’Italia ha ricevuto una comunicazione che è stata da molti interpretata come l’attesa autorizzazione all’entrata in vigore del nuovo regime fiscale degli Enti del Terzo Settore, a partire dal 1° gennaio 2026. Molti altri, tuttavia, si stanno tuttora interrogando sulla reale natura giuridica della comunicazione, per comprendere se costituisca realmente un atto autorizzativo, con tutte le conseguenze che comporterebbe ai fini della piena operatività del titolo X del D. Lgs. 117/2017, oppure no.
In ogni caso, il quadro operativo appare ormai definito (ammesso che rimanga quello previsto dal Codice del Terzo Settore), e visto che presto o tardi gli Enti del Terzo Settore dovranno necessariamente fare i conti con il nuovo regime fiscale, iniziamo ad evidenziare le novità ed i criteri di riferimento ai fini della de-commercializzazione (o meno) dei proventi incassati da ETS, APS ed ODV.
NB: dal periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2025, tutte le Associazioni che decideranno di non iscriversi al RUNTS (o ne saranno impossibilitate) potranno in ogni caso godere di alcune agevolazioni fiscali (imparagonabili alle attuali), che abbiamo riepilogato QUI.
Nuovo regime fiscale Enti Terzo Settore: come stabilire se un ETS è “non commerciale”
La nuova disciplina fiscale degli Enti iscritti al RUNTS si fonda su due verifiche preliminari in base ai criteri individuati dall’articolo 79 del Codice del Terzo Settore: superandole entrambe, l’Ente conserva la qualifica “non commerciale”, potendo così beneficiare delle agevolazioni fiscali connesse alla decommercializzazione dei relativi proventi incassati. Ecco di cosa si tratta.
1. Prima verifica: equilibrio tra ricavi e costi (art. 79, co. 2 e 2-bis)
Le attività di interesse generale (art. 5) sono considerate non commerciali alternativamente se:
– sono svolte gratuitamente;
– i corrispettivi ricevuti non superano i costi effettivi, inclusi eventuali contributi da enti pubblici, con uno scostamento consentito massimo del 6%, per non oltre 3 esercizi consecutivi.
In caso contrario, l’attività perde la qualifica “non commerciale”, e l’Ente (ed i relativi proventi) di conseguenza.2. Seconda verifica: confronto tra attività non commerciali ed in forma d’impresa/diverse (art. 79, co. 5)
Un Ente del Terzo Settore perde la qualifica “non commerciale” se:
– le attività di interesse generale svolte in forma di impresa (art. 5) e/o
– le attività diverse (art. 6)
producono più ricavi di quelli derivanti dalle entrate da attività non commerciali di cui alla prima verifica.
In altre parole, l’Ente conserva la qualifica “non commerciale” ed i relativi proventi incassati (nell’esercizio di attività di interesse generale) non rilevano ai fini delle imposte al superamento congiunto delle verifiche individuate dai commi 2/2-bis e 5 dell’art. 79 del D. Lgs. 117/2017, e quindi:
– ricavi da attività di interesse generale inferiori ai costi di diretta imputazione o non superiori al 6% per non oltre 3 periodi di imposta consecutivi;
– ricavi non commerciali superiori a quelli derivanti dal cumulo delle attività di interesse generale svolte in forma di impresa e delle attività diverse, nel medesimo periodo di imposta.
Quali sono le agevolazioni fiscali previste dal nuovo regime fiscale degli Enti del Terzo Settore?
L’Ente del Terzo Settore (sia esso un ETS semplice piuttosto che un’Associazione di Promozione Sociale o un’Organizzazione di Volontariato) “non commerciale” può:
- non pagare imposte sui proventi derivanti dalle attività di interesse generale;
- optare per l’adesione al regime forfetario agevolato sulle attività d’impresa.
Per le attività svolte con modalità d’impresa, posto che ex art. 89 del CTS “Agli enti del Terzo settore di cui all’articolo 79, comma 1, non si applica … la legge 16 dicembre 1991, n. 398” gli ETS che mantengono la qualifica “non commerciale” possono applicare un regime forfetario in base a coefficienti di redditività in funzione di due fattori:
– la tipologia di attività svolta (prestazioni di servizi o altre attività);
– la natura dell’ente (ETS generico, APS o ODV).
Enti del Terzo Settore “non commerciali” (art. 80):
Prestazioni di servizi:
– fino a 130.000 €/anno: coefficiente di redditività 7%
– fino a 300.000 €/anno: coefficiente di redditività 10%
– oltre 300.000 €/anno: coefficiente di redditività 17%
Altre attività:
– fino a 130.000 €/anno: coefficiente di redditività 5%
– fino a 300.000 €/anno: coefficiente di redditività 7%
– oltre 300.000 €/anno: coefficiente di redditività 14%Associazioni di Promozione Sociale (art. 86, co. 3): ricavi fino a 130.000 €/anno: coefficiente di redditività 3%
Organizzazioni di Volontariato (art. 86, co. 3): ricavi fino a 130.000 €/anno: coefficiente di redditività 1%
Cosa prevede il nuovo regime fiscale per gli ETS commerciali?
Se un Ente del Terzo Settore assume invece la qualifica “commerciale“, ad esso si applicherà:
- regime fiscale ordinario (IVA, IRES, IRAP);
- tassazione su tutti i ricavi, anche quelli da attività istituzionali;
- esclusione dai regimi forfetari agevolati.
NB: ex art. 79 co. 5-ter del Codice del Terzo Settore, fino al 2027 (incluso) il mutamento di qualifica produrrà effetto dall’esercizio seguente; a far data dall’anno successivo, invece, la variazione sarà immediata.
Il nuovo regime fiscale per gli Enti del Terzo Settore rappresenta una svolta strutturale e senza precedenti, destinata a ridefinire i confini tra attività istituzionali decommercializzate ed attività diverse. Comprenderne la logica e prepararsi per tempo non è solo utile, ma fondamentale per tutelare la sostenibilità e l’identità degli Enti Non Profit (del Terzo Settore) nei prossimi anni.
AGGIORNAMENTO DEL 22 LUGLIO 2025
Con l’approvazione, in data 22 luglio 2025, di uno schema di decreto legislativo correttivo del Codice del Terzo Settore, il Consiglio dei Ministri ha proposto alcune modifiche significative al futuro regime fiscale ETS, che entrerà in vigore – salvo ulteriori proroghe – dal 1° gennaio 2026.
In particolare, lo schema prevede l’innalzamento della soglia di accesso al regime forfetario IVA previsto dall’art. 5, comma 15-quinquies, del D.L. 146/2021, che passerebbe da 65.000 euro a 85.000 euro annui. Si tratta di una misura volta ad allineare il limite previsto per gli enti del Terzo Settore a quello già stabilito per il regime forfetario delle persone fisiche, semplificando così la gestione delle attività marginali di natura commerciale.
Va però precisato che si tratta solo di uno schema di decreto, non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale, e che la disposizione non è quindi operativa, con l’iter di approvazione che dovrà completarsi con i pareri parlamentari e l’adozione definitiva del testo, il cui contenuto potrebbe dunque anche subire modifiche.
Al momento resta quindi immutato il regime forfetario previsto dall’art. 86 del D. Lgs. 117/2017, applicabile alle APS e alle ODV per le imposte sui redditi, con il limite di 130.000 euro annui.
⚠ ATTENZIONE, NOVITÀ DEL 13 DICEMBRE 2025: con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D. Lgs. n. 186/2025, diventano ufficiali le misure fiscali di cui avevamo anticipato i contenuti.
In primo luogo, viene ufficializzato il rinvio al 1° gennaio 2036 del passaggio dal regime di esclusione IVA a quello di esenzione IVA per gli Enti Non Commerciali associativi, attraverso la modifica dell’art. 10 del D.P.R. 633/1972. NB: la proroga non incide sull’entrata in vigore, dal 1° gennaio 2026, della nuova fiscalità degli Enti del Terzo settore prevista dagli articoli 79 e seguenti del D. Lgs. 117/2017.
Sul versante delle imposte dirette, viene introdotto il nuovo art. 79-bis del Codice del Terzo settore, che disciplina il trattamento delle plusvalenze relative ai beni strumentali degli ETS. consentendo la sospensione dell’imposizione a condizione che i beni restino destinati allo svolgimento delle attività di interesse generale.
Per Organizzazioni di volontariato (ODV) e Associazioni di Promozione Sociale (APS) viene rivisto il regime forfetario di cui all’art. 86 del Codice del Terzo Settore, con soglia di accesso allineata a 85.000 euro (in luogo dei 130.000 euro originariamente previsti), con coordinamento delle semplificazioni fiscali e contabili collegate. La soglia di 85.000 euro assume rilievo anche ai fini IVA, in coerenza con il regime transitorio applicabile a ODV e APS ai sensi dell’art. 5, comma 15-quinquies, del D.L. 146/2021.
Il decreto interviene inoltre sulla disciplina IVA delle prestazioni socio-assistenziali, estendendo espressamente l’applicazione dell’aliquota agevolata del 5% anche alle imprese sociali, comprese quelle costituite in forma societaria, mediante modifica dell’art. 10, n. 27-ter, del D.P.R. 633/1972. Contestualmente, in più disposizioni IVA, viene sostituito il termine “ONLUS” con “Enti del Terzo Settore“, in un’ottica di coordinamento normativo.
Infine, sul versante sportivo, viene aggiornato il perimetro applicativo della legge 398/1991, inapplicabile per gli ETS dal 1° gennaio 2026, coordinandolo con il D. Lgs. 36/2021 e l’assetto fiscale post-riforma, in coerenza tra la disciplina sportiva ed il regime tributario agevolato.

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