Una nuova proroga per l’entrata in vigore del regime IVA previsto per le associazioni sportive dilettantistiche (ASD), le società sportive dilettantistiche (SSD) e gli Enti del Terzo Settore (ETS) è stata ufficialmente annunciata dal Consiglio dei Ministri. La scadenza, inizialmente fissata per il 1° gennaio 2025 e della quale avevamo già approfondito le implicazioni, è stata posticipata al 1° gennaio 2026, offrendo così agli enti sportivi e del Terzo Settore un ulteriore anno di respiro per gli adeguamenti normativi ed operativi.
Cosa prevedeva il nuovo regime IVA, prorogato al 2026
Il nuovo regime IVA, originariamente previsto dal 1° gennaio 2025 (e già oggetto di proroga negli anni passati), avrebbe introdotto una serie di cambiamenti per le associazioni e gli enti non profit, tra cui:
- obbligo di apertura della partita IVA, necessaria per gestire anche le operazioni decommercializzate, precedentemente escluse IVA (“fuori campo”) ora (dal 1° gennaio 2026) “escluse”;
- obbligo di fatturazione elettronica, fatti salvi i casi di esonero, per le operazioni precedentemente non soggette;
- registrazione e certificazione delle operazioni tramite registratori telematici, fatti salvi i casi di esonero;
- nuovi adempimenti fiscali, come la dichiarazione IVA annuale e le liquidazioni periodiche, anche qui fatti salvi i casi di esonero.
Questi interventi hanno l’obiettivo di armonizzare la normativa italiana con gli indirizzi europei (Direttiva 2006/112/CE), evitando le distorsioni del mercato, con un un aggravio gestionale per alcuni degli enti interessati, soprattutto quelli di dimensioni più contenute.
Enti sportivi e del Terzo Settore in regime 398/91: le agevolazioni IVA
Non per tutti gli aggravi in termini di adempimenti si sarebbero però fatti sentire così tanto. Infatti, gli enti aderenti al regime fiscale agevolato di cui alla Legge 398/91 (già esonerati dallo “split payment“) avrebbero anche in questo caso beneficiato di un significativo alleggerimento degli obblighi introdotti dal nuovo regime IVA. Basti infatti pensare che per loro sarebbe stato possibile essere esonerati:
- dall’obbligo di fatturazione elettronica per tutte le operazioni, ad eccezione di sponsorizzazioni e pubblicità;
- dal registratore telematico di cassa;
- dalla dichiarazione annuale IVA;
- dalle liquidazioni periodiche IVA.
Non solo: l’art. 36-bis del DPR 633/1972 consente agli enti che operano nell’ambito di determinate esenzioni IVA di beneficiare di una dispensa dagli obblighi di fatturazione e registrazione per le operazioni esenti, fermo restando l’obbligo di rilasciare idonea documentazione fiscale in caso di richiesta.
Al di là delle novità, indubbiamente sostanziali per Associazioni sportive ed Enti del Terzo Settore, oltreché per SSD, il regime 398/91 si sarebbe (ancora una volta!) dimostrato un alleato imprescindibile per alleggerire gli adempimenti connessi alla novità in programma in termini di IVA.
La proroga del regime IVA nello sport e nel Terzo Settore slitta al 1° gennaio 2026
Il Comunicato del Consiglio dei Ministri n. 107 (figlio del “Milleproroghe 2025” approvato dal Governo) ha in ogni caso confermato il rinvio al 1° gennaio 2026 per l’introduzione del nuovo regime IVA, dando seguito alle numerosi voci circolate nelle ultime settimane, dalla dichiarazione del Viceministro del Lavoro On. Maria Teresa Bellucci (ItaliaOggi, 24/11/2024) alla successiva conferma del Viceministro dell’economia On. Maurizio Leo alla fine dello scorso mese. Secondo quanto dichiarato, il governo dunque intende:
- evitare difficoltà per ASD, ETS tutti (APS ed ODV) e SSD che si trovano ancora in fase di adeguamento;
- semplificare ulteriormente gli adempimenti previsti, anche alla luce delle richieste di chiarimenti da parte degli operatori del settore.
Implicazioni per ASD, SSD ed ETS
La proroga del nuovo regime IVA consentirà sia agli interessati di avere maggior tempo per comprendere le future implicazioni adeguandosi ad esse ma lascerà altresì spazio agli attesi chiarimenti normativi sul tema, dal momento che ancora si attendono indicazioni definitive su aspetti incerti, come l’esonero dagli obblighi per determinate categorie di operazioni.
Questa novità rappresenta senza dubbio una boccata d’ossigeno per le associazioni sportive dilettantistiche, le società sportive dilettantistiche e gli enti del Terzo Settore, ma riteniamo doveroso oltreché necessario per gli Enti interessati iniziare ad approfondire sin d’ora le implicazioni che, presto o tardi, verranno introdotte dal nuovo regime IVA, posto che (per lo meno ad oggi) non è assolutamente in discussione l’obbligo di adeguamento alle previsioni contenute nella Direttiva Europea dalla quale tutto ha avuto origine.

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